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QUESITO N. 423: Se l’acquisto effettuato da venditore esposto da un punto di vista debitorio può essere colpito da azione revocatoria da parte dei creditori del venditore
Se l’acquisto effettuato da venditore esposto da un punto di vista debitorio può essere colpito da azione revocatoria da parte dei creditori del venditore, posto che la conoscenza all’acquirente di tale situazione debitoria deriva da una raccomandata inoltrata dal legale dei creditori.

L’azione revocatoria ordinaria è l’azione mediante la quale il creditore, sussistendo tutti i presupposti dalla legge previsti, può domandare al giudice di dichiarare inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore ha recato pregiudizio ai suoi interessi.
Tale azione è disciplinata dall’articolo 2901 del c.c. e ha finalità cautelare e conservativa del diritto di credito. Occorre precisare che l’accoglimento dell’azione revocatoria da parte del Giudice non comporta l’invalidità dell’atto di disposizione sui beni e il rientro di questi nel patrimonio del debitore alienante, bensì comporta l’inefficacia dell’atto soltanto nei confronti del creditore che agisce in giudizio, con conseguente possibilità per quest’ultimo di promuovere azioni esecutive o conservative sui beni contro i terzi acquirenti divenuti validamente proprietari (Cassazione civile, sez. III, 15/02/2011, n. 3676).
Fatte queste preliminari considerazioni, passiamo ad esaminare i presupposti che devono sussistere per l’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria
In primis, ai fini dell’azione de quo, occorre che esista un diritto di credito. L’articolo 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito comprensiva della ragione o aspettativa; tale nozione è in linea con la funzione propria di questa azione, la quale mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore dei creditori.
La giurisprudenza ha precisato che “Ai fini dell’esperibilità dell’azione revocatoria ordinaria non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si rilevi prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata” (Cass. n. 20002/08; Cass. 5359/09).
“Il rimedio di cui all'art. 2901 c.c. ben può essere esperito per garantire il successivo, utile soddisfacimento del cd. "eredito litigioso", ovvero delle ragioni di credito il cui accertamento sia ancora "sub iudice"(Tribunale Roma, sez. III, 19/09/2011, n. 17868).
Quindi ai fini dell’esperibilità dell’azione revocatoria non occorre che si ci trovi in presenza di un credito certo ed esigibile ma è sufficiente un’aspettativa di credito che non sia manifestamente infondata.
Secondo presupposto è l’eventus damni ossia il pregiudizio (il danno) che l’atto dispositivo dei beni del debitore può arrecare alle ragioni creditorie. Tale pregiudizio “non deve necessariamente consistere in un danno concreto ed effettivo, essendo invece sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto dispositivo, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del credito o da comprometterne la fruttuosità” (Tribunale Milano, sez. II, 09/11/2010, n. 12676)
Quindi anche dell’eventus damni viene data un’interpretazione ampia: infatti, ai fini della sussistenza di detto requisito non è necessario che il debitore si trovi in uno stato di insolvenza essendo sufficiente che l’atto di disposizione da lui posto in essere produca pericolo o incertezza o maggiore difficoltà per la realizzazione del diritto del creditore.
Infine, ai fini dell’azione oggetto del presente pa...

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