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QUESITO N. 429: Se la rinuncia all’usufrutto può essere considerata una donazione.
QUESITO N. 429: Se la rinuncia all’usufrutto può essere considerata una donazione, nell’ipotesi di contestuale acquisto di usufrutto e nuda proprietà rispettivamente da parte dei genitori e uno dei figli. Quali rischi per l’acquirente laddove il nudo proprietario (figlio) voglia rivendere l’intera proprietà con l’espressa rinuncia da parte degli usufruttuari.
L’usufrutto è un diritto reale di godimento su cosa altrui che conferisce al titolare (usufruttuario) la facoltà di godere del bene con la sola preclusione di non poterne trasferire la proprietà e di rispettarne la destinazione economica. In capo al proprietario resta la nuda proprietà del bene, cioè la proprietà spogliata dal diritto reale di godimento attribuito all’usufruttuario.
Il diritto di usufrutto è sempre temporaneo. Infatti, in base all’articolo 979 del c.c. non può durare oltre la HYPERLINK "http://it.wikipedia.org/wiki/Vita" \o "Vita"vita dell'usufruttuario o, se questo è una HYPERLINK "http://it.wikipedia.org/wiki/Persona_giuridica" \o "Persona giuridica"persona giuridica, oltre il termine di trent'anni.
Oltre quanto è stabilito dall’articolo 979 c.c. l’usufrutto si estingue negli altri casi previsti dall’articolo 1014 e cioè: per prescrizione per effetto del non uso durato per venti anni; per il totale perimento della cosa su cui è costituito e, infine, per la riunione dell'usufrutto e della proprietà nella stessa persona. In quest’ultimo caso rientra l’ipotesi di rinuncia del diritto di usufrutto da parte del titolare. Quindi la rinuncia comportando una riunione dell’usufrutto e della proprietà nella stessa persona estingue l’usufrutto.
Fatte queste preliminari considerazione, possiamo rispondere all’interrogativo sollevato ossia può la rinuncia dell’usufrutto essere considerata una donazione? Si, secondo la giurisprudenza, “la rinuncia all’usufrutto, se ispirata da animus donandi, è suscettibile d’integrare una donazione indiretta a favore del nudo proprietario dal momento che, comportando un’estinzione anticipata del diritto, si risolve in un vantaggio patrimoniale in capo a quest’ultimo” (Cass. 30/12/1997, n. 13117).
Quindi se chi rinuncia all’usufrutto lo fa con l’intenzione di arricchire il beneficiario per mero spirito di liberalità, si configura una donazione indiretta con la conseguenza che al momento dell’apertura della successione, salvo che il defunto non abbia provveduto a dispensare il donatario, il bene sarà oggetto di collazione.
La collazione è l’atto con il quale i discendenti ed il coniuge del "de cuius" che accettano l’eredità conferiscono nella massa ereditaria, in natura o per imputazione in denaro, quanto ricevuto dal defunto in donazioni.
La collazione implica, quindi, una risoluzione o revocazione legale delle donazione sia dirette che indirette e il rientro immediato (ossia senza necessita di un atto di trasferimento) del bene donato nella comunione dei coeredi. Infatti, l’art. 737 c.c. dispone che il discendente o il coniuge deve conferire “ tutto ciò che ha ricevuto dal defunto in donazione, direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia dispensati.” Occorre precisare che la dispensa può essere fatta solo nei limiti ...
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