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La mediazione atipica e le conseguenze sul diritto a richiedere la provvigione. Giudice di Pace Novara, sentenza 19.06.2012 n° 455.
LA MEDIAZIONE ATIPICA E
LE CONSEGUENZE SUL DIRITTO A RICHIEDERE LA PROVVIGIONE
GIUDICE DI PACE NOVARA, SENTENZA 19.06.2012 N° 455

Non è mediatore, ma di mandatario colui che ha avuto espresso incarico dal proprietario di promuovere la vendita del suo immobile, in quanto, il mediatore, ex art. 1754 c.c., non deve essere legato ad alcuna delle parti da “rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza”.
Pertanto, egli può pretendere il pagamento della sua provvigione dalla sola parte che gli ha conferito l’incarico e non anche dai compratori.


L’attenzione e la sensibilità dei giudici di merito rispetto alle problematiche che, più comunemente, affliggono il privato cittadino, aprono, spesso, nuovi sentieri del diritto, e, assestandosi sugli indirizzi più innovativi espressi dalla Suprema Corte, garantiscono una tutela rapida, territorialmente vicina e, perciò, più forte al soggetto contrattualmente più debole.
Ne è un esempio la pronuncia in commento in materia di diritto alla provvigione del mediatore immobiliare.
Il caso, molto frequente nella pratica, è quello che vede i promissari acquirenti concludere contratto di compravendita immobiliare con il promettente venditore senza coinvolgere l’agente immobiliare che li aveva fatti incontrare inizialmente; l’agente, scoperta l’intervenuta conclusione dell’affare, prontamente si attiva per il recupero giudiziale delle provvigioni maturate nei confronti di entrambe le parti relazionate notificando atto di citazione.
Nel caso in esame, i compratori convenuti resistono in giudizio e, qualificando il contratto quale mediazione atipica, eccepiscono, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva in capo a sé e nel merito, l’inesistenza del diritto azionato dall’attore per carenza di nesso causale tra condotta dell’attore e conclusione dell’affare, atteso che, nelle more tra la visita all’immobile e la compravendita, era intervenuta altra agenzia immobiliare, incaricata dal proprietario alla scadenza del mandato conferito all’attore.
Il processo ha visto uno sviluppo rapito perché, fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice fissava udienza ex art. 281 sexies c.p.c. per la discussione della questione preliminare sollevata dai convenuti, ad esito della quale pronunciava la sentenza in commento.
All’udienza di discussione, la difesa attorea chiedeva il rigetto dell’eccezione sostenendo l’infondatezza e l’assurdità della ricostruzione fattuale e giuridica offerta dai convenuti e richiamando la disciplina tipica della mediazione, in particolare, l’art. 1755 c.c. che prevede il diritto del mediatore di richiedere la provvigione ad entrambe le parti messe in contatto.
La difesa dei convenuti sosteneva che l’attività svolta dall’attrice con riferimento alla vicenda in esame fosse da inquadrarsi, non già come mediazione tipica, bensì come MEDIAZIONE ATIPICA O UNILATARALE, figura elaborata dalla giurisprudenza della Suprema Corte in considerazione delle prassi commerciali seguite soprattutto nel settore della mediazione immobiliare qui rilevante.
Giova, a questo punto ricordare che la distinzione tra mediazione c.d. tradizionale ed atipica emerge chiaramente nelle sentenze Cass. Civ.  HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=35659" n. 19066/2006, n. 24333/2008, nonché, da ultimo, dalla  HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=46969" sentenza n. 16382/2009 che, richiamando le precedenti, individua in maniera chiara i due istituti e le relative differenze e conseguenze riguardo alla disciplina giuridica.
La mediazione c.d. ordinaria o tipica, disciplinata dagli artt. 1754 e ss c.c., consiste in un’attività di messa in relazione tra le parti che presenta le seguenti caratteristiche:
1) è posta in essere dal mediatore a prescindere da un apposito titolo o incarico; il mediatore è privo di vincoli ed in posizione di imparzialità tra le parti;
2) ha natura non negoziale, ma giuridica in senso stretto, perché i suoi effetti sono predeterminati dal legislatore e non è basati su di un contratto;
3) è fonte di obbligazione ex art. 1173 c.c., essendo individuata dal legislatore quale fatto idoneo a generare un rapporto obbligatorio;
4) dà vita un’obbligazione di risultato, essendo il diritto alla provvigione condizionato dall’intervenuta conclusione dell’affare cui l’attività era tesa;
5) concluso l’affare, ed in ragione della imparzialità ed equidistanza tra il mediatore e le parti relazionate, il diritto alla provvigione matura nei confronti di entrambe.
Ciò premesso, laddove, il mediatore ponga in essere, non già una condotta di mera messa in relazione delle parti, ma agisca perché incaricato da una o più parti ai fini della conclusione dell’affa...

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