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QUESITO N. 440: Se a pagare l’IMU è tenuto l’usufruttuario o il nudo proprietario e, nel caso in cui ad essere tenuto al pagamento sia l’usufruttuario, le conseguenze del mancato pagamento sull’immobile.
Quesito n. 440: Se a pagare l’IMU è tenuto l’usufruttuario o il nudo proprietario e, nel caso in cui ad essere tenuto al pagamento sia l’usufruttuario, le conseguenze del mancato pagamento sull’immobile.

L’usufrutto è un diritto reale di godimento su cosa altrui, disciplinato dagli articoli 981 e ss. del codice civile, che definisce l’usufruttuario come colui che ha diritto di godere della cosa ricevuta in usufrutto e di trarre dalla stessa ogni utilità che essa può dare, con il vincolo di rispettarne la destinazione economica.
L'usufruttuario esercita, quindi, sulla casa tutti i diritti tipici del proprietario: può abitarla, locarla e può, perfino, cedere a terzi il diritto di usufrutto, ma non può modificarne la destinazione economica, ed è tenuto a pagare tutte le imposte e le spese di manutenzione ordinaria necessarie al godimento del bene (ad esempio riscaldamento, luce) ed ha il diritto di voto alle assemblee condominiali per le delibere di ordinaria amministrazione.
Il nudo proprietario deve pagare le spese straordinarie e ha diritto di voto alle assemblee condominiali per le opere di manutenzione straordinaria.
Tutti gli oneri fiscali sono a carico dell'usufruttuario.
Gli artt. 8, 9 e 14 del D.Lgs.n° 23 del 2011 hanno recentemente introdotto e disciplinato una nuova imposta: l“Imposta Municipale propria” (c.d. IMU) che sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili.
L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa.
In particolare, per quanto concerne i soggetti tenuti al pagamento di questa nuova imposta, l’art. 9, comma 1, del suindicato decreto, ha stabilito che “Soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree ediûcabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l attività dell impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enûteusi, superûcie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione ûnanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto”.
In caso l’IMU non sia pagato entro i termini di legge è prevista l’applicazione di sanzioni amministrative e di interessi. In particolare, in caso di omesso versamento, alle scadenze prescritte dalla legge, è applicata una sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato, a cui si sommano gli interessi moratori fissati dall’ente (art. 13, Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471).
Se il contribuente effettua volontariamente il versamento fino ad un massimo di un anno di ritardo trova applicazione la disciplina sul ravvedimento operoso, previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, in base al quale è possibile regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni.
Esaminate le conseguenze in cui s’incorre in caso di ritardato pagamento, analizziamo le conseguenze che potrebbero verificarsi nel caso in cui l’usufruttuario non paghi l’imposta.
Nel caso in cui l’usufruttuario non dovesse pagar l’IMU, occorre evidenziare che tale debito non graverà in alcun caso sul nudo proprietario. Infatti, l’IMU è un’imposta personale e soggetto passivo è unicamente l’usufruttuario. Se quest’ultimo non regolarizza la sua posizione con il fisco, è possibile che questo proceda ad un pignoramento del diritto di usufrutto. Infatti, l’art. 555 c.p.c., che disciplina la forma del pignoramento, fa espressamente riferimento, non solo ai beni immobili, ma anche ai diritti immobiliari.
Il diritto di usufrutto pignorato sarà dunque messo in vendita o assegnato secondo le modalità di un ordinario procedimento di espropriazione immobiliare. Il diritto di usufrutto messo in vendita si estingue in ogni caso con la morte dell’usufruttuario.
Sul diritto di usufrutto può essere anche iscritta ipoteca, secondo quanto disposto dall’art. 2810 c.c. Preme rilevare che anche l’ipoteca si estingue con il cessare del diritto d’usufrutto. Infatti, l’art. 2814 stabilisce che “Le ipoteche costituite sull’usufrutto si estinguono col cessare di questo. Tuttavia, se la cessazione si verifica per rinunzia o per abuso da parte dell’usufruttuario ovvero per acquisto della nuda proprietà da parte del medesimo, l'ipoteca perdura fino a che non si verifichi l'evento che avrebbe altrimenti prodotto l'estinzione dell’usufrutto.”
Sembra opportuno ribadire che ad essere sottoposto a pignoramento è il solo diritto reale di usufrutto e non il diritto di proprietà spettante al nudo proprietario, il quale si riespande all’estinzione dell’usufrutto.
PQM
Secondo quanto espressamente stabilito dall’art. 9 del Decreto Legislativo n. 23 del 2011, il soggetto tenuto al pagamento dell’IMU è il titolare del diritto reale di usufrutto (usufruttuario).
In caso di ritardo nel pagamento dell’IMU è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo dovuto, con possibilità di beneficiare di una sanzio...

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