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QUESITO N. 448: Se in caso di inadempimento agli obblighi assunti con il preliminare di vendita, l’acquirente perde solo la somma versata a titolo di acconto sulla caparra confirmatoria.
Quesito n. 448: Se in caso di inadempimento agli obblighi assunti con il preliminare di vendita, l’acquirente perde solo la somma versata a titolo di acconto sulla caparra confirmatoria o perde l’ulteriore somma pattuita anch’essa a titolo di caparra e che avrebbe dovuto versare in sede di scrittura integrativa.


La caparra confirmatoria (disciplinata dall’art. 1385 c.c.) consiste in una somma di denaro (o in una quantità di cose fungibili) che, al momento della conclusione di un contratto a prestazioni corrispettive, una parte consegna all’altra espressamente a titolo di caparra confirmatoria.
Occorre, infatti, che risulti chiara la volontà delle parti di pattuire una caparra; altrimenti la somma data deve essere considerata come un semplice acconto sul prezzo e non si producono gli effetti tipici della caparra confirmatoria.
La caparra confirmatoria è una clausola accessoria di natura reale, che ha la funzione di rafforzare il vincolo contrattuale e di costituire un deterrente all’inadempimento. Infatti, se la parte che ha dato la caparra si rende inadempiente, l’altra può recedere dal contratto e trattenere la caparra come risarcimento del danno. Se, invece, è inadempiente la parte che ha ricevuto la caparra, l’altra può recedere ed esigere il doppio, sempre a titolo di risarcimento danni.
La Suprema Corte ha chiarito che “ sebbene la caparra confirmatoria sia di regola eseguita contestualmente all’esecuzione del contratto, le parti, nell’ambito della loro autonomia contrattuale, possono differire la dazione in tutto o in parte ad un momento successivo, purché anteriore alla scadenza delle obbligazioni pattuite” (Cassa, Sez. II, 5424/02; Cass., Sez. II, n. 5644/95).
Occorre, infine, precisare che il contraente che non è inadempiente conserva sempre la possibilità di agire in giudizio per chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto e, in entrambi i casi, il risarcimento del danno anche in misura maggiore...

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