CONTRATTO di locazione ad uso abitativo con decorrenza differita dalla sottoscrizione del contratto.
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
1) Con la presente scrittura privata la Sig.ra, nata a e residente, ……… , in seguito denominato anche locatore , concede in locazione al Sig……………………………….., in seguito denominato anche conduttore, l’immobile sito in ……………….. alla Via …………………. e più precisamente:
a) locale ubicato al primo , della superficie di circa…………. Riportato in catasto fabbricati al F. ………..
2) La durata è fissata in anni 4 con decorrenza dal 15 agosto 2013 e scadenza il ………………….., con rinnovazione tacita per altri 4 anni, se nessuna delle parti comunicherà all'altra disdetta, almeno 6 mesi prima della scadenza, mediante lettera raccomandata. Il domicilio del conduttore viene eletto, ai fini di questo contratto, all'indirizzo dell'immobile locato, anche qualora in seguito più non occupi i locali. Il conduttore ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto ai sensi dell’art. 27, 7° comma della legge 392/78.
3) Il canone di locazione, con decorrenza dal 15 agosto 2013 è convenuto, in euro ………….(diconsi…………), che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore in n.12 rate eguali anticipate di euro …………(diconsi ……………..) ciascuna, scadenti il giorno cinque di ogni mese.
Il canone verrà aggiornato e adeguato, in misura pari al 75% della variazione, accertata dall’ISTAT, dei prezzi di consumo per le famiglie di impiegati ed operai , verificatasi nell’anno precedente senza necessità di specifiche richieste scritte da parte del LOCATORE, intendendosi la richiesta qui formulata
5) Le parti espressamente convengono, che, fermo restando la decorrenza del contratto così come precisato all’art. 2, contestualmente alla sottoscrizione del presente, il locatore consegna al conduttore le chiavi dell’immobile, al solo fine di effettuare i lavori di ristrutturazione che si renderanno necessari per adeguare l’immobile all’uso alle proprie esigenze , con il divieto di utilizzarlo per altri scopi.
Si precisa, pertanto, che il conduttore assume a suo integrale carico con la stipulazione del presente contratto tutte le opere da lui effettuate, rinunciando altresì ad ogni e qualsiasi ulteriore pretesa per gli stessi, con esclusione di ogni indennità o rivalsa a carico del locatore il quale rimarrà libero, altresì, da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potrebbero conseguire a terzi dal compimento di tali opere.
6) Il conduttore non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del canone e degli oneri accessori oltre i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni e non potrà far valere alcuna azione o eccezione se non dopo avere eseguito il pagamento delle rate scadute. Con il mancato pagamento entro il termine di gg. 20 dalla scadenza il conduttore si intende costituito in mora automaticamente, senza necessità di intimazione o richiesta scritta, col diritto per il locatore di pretendere il pagamento degli interessi di mora e compensativi sulla somma dovuta, che si convengono espressamente nella misura del tasso legale, salvo ed impregiudicato il diritto alla risoluzione contrattuale secondo legge.
7) Il conduttore , non potrà dare in comodato, né sublocare , in tutto o in parte, le unità immobiliari, né cedere il contratto di locazione senza il consenso dei locatori, salvo quanto previsto dall’art.36 della L.392/78.
8). Gli immobili, preventivamente visionati ed graditi dal conduttore, vengono consegnati, comunque , in buono stato locativo. Il conduttore, infatti, dichiara di averli trovati adatti al proprio uso, esenti da vizi e difetti in qualunque modo limitativi per il godimento e che possano influire sulla salute di chi vi abita . Pertanto, si obbliga a riconsegnarli nel medesimo stato.
9) Il conduttore non può, senza il consenso scritto del locatore, eseguire innovazioni, migliorie o addizioni o sostituzioni di impianti di qualunque genere; non può sovraccaricare i solai; non può ingombrare in alcun modo le parti comuni dell’edificio; non può gettare negli apparecchi sanitari e nei lavandini materie che ne ostruiscano i tubi. Prova contraria circa lo stato manutentivo dei locali deve essere fornita in forma scritta al locatore entro 8 giorni dall'inizio della locazione.
10) Il conduttore si obbliga ad osservare e a far osservare dai suoi familiari il regolamento interno dello stabile che dichiara di conoscere e di accettare e comunque le regole di buon vicinato e del corretto vivere civile.
11) Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal conduttore restano acquisite al locatore senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del locatore, e ciò ad espressa deroga degli artt. 1592 e 1593 C.C., salvo sempre per il locatore il diritto di pretendere dal conduttore il ripris...
... continua