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QUESITO N. 453: Se nella ricostruzione di un immobile caduto in seguito al terremoto del 62 è necessario rispettare le distanze legali dagli edifici costruiti successivamente sui terreni vicini.
Quesito N. 453: Se nella ricostruzione di un immobile caduto in seguito al terremoto del 62 è necessario rispettare le distanze legali dagli edifici costruiti successivamente sui terreni vicini.

A seguito di uno dei terremoti, che ha maggiormente colpito il territorio Campano, fu emanata una legge: legge del 5.10.1962, n. 1431, recante “provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite da terremoto dell’Agosto del 1962”. Le disposizioni prefiguravano una serie di normative da rispettare al fine di ottenere il contributo relativo alla costruzione dell’immobile distrutto o danneggiato dal terremoto, nonché eventuali direttive in merito alla ricostruzione dello stesso. I vari contributi, divisi secondo diversi scaglioni in percentuale, tuttavia dovevano essere utilizzati entro il termine perentorio di tre anni decorrenti da quando il Genio civile comunicava al soggetto richiedente l’avvenuto riconoscimento della perizia attestante l’edificabilità dell’immobile sul terreno oggetto della richiesta. Se una volta ottenuto il contributo entro tre anni l'opera non veniva realizzata l'area da ricostruire finiva nelle "case comunali" previo pagamento di un indennizzo o corrispettivo in denaro.
Inoltre, la legge in questione, all’art. 22 rimandava alla trattazione dei Comuni la disciplina specifica, tant’è che entro un anno dall’ entrata in vigore della predetta legge, occorreva, per le aree interessate, adottare il relativo piano regolatore generale comunale.
Non dimentichiamoci che in materia sussistono le disposizioni più generiche del codice civile, il quale opportunamente nella sezione V- della proprietà edilizia disciplina i limiti legali sulle distanze delle costruzioni, in particolare agli art.  873 - 877 c.c. Per una ricostruzione dettagliata e generale pare opportuno precisare e/o ricordare che l’art. 873 c.c. sulle  distanze nelle costruzioni recita: “le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di 3 (tre)  metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore”.
È vero, infatti, che il proprietario di un fondo, ottenuti i necessari permessi , può costruire sul suo terreno, e questo diritto gli spetta su tutta la sua proprietà, anche per il noto principio della pienezza del diritto di proprietà, sino al confine e a volte anche oltre il confine.
Ma può accadere che il fondo del proprietario può confinare con quello di altro soggetto che ha analogo diritto.
È bene già segnalare che, la nozione di fondi finitimi è diversa da quella di fondi meramente "vicini", dovendo per fondi finitimi intendersi quelli che hanno in comune, in tutto o in parte, la linea di confine, ossia quelli le cui linee di confine, a prescindere dall'essere o meno parallele, se fatte avanzare idealmente l'una verso l'altra, vengono ad incontrarsi almeno per un segmento; ne consegue che non possono essere invocate le norme sul rispetto delle distanze ove i fondi abbiano in comune soltanto uno spigolo o i cui spigoli si fronteggino pur rimanendo distanti. Tale principio trova una deroga nel caso di previsioni normative antisismiche.
Infatti, in tema di costruzioni in località sismiche, l'art. 6 n. 4 della legge 25 novembre 1962 n. 1684, (legge successiva alla legge n. 1431 del 05.10.1962 per il terremoto che ha colpito la zona del Beneventano e dell’Avellinese) secondo cui la larghezza degli intervalli di isolamento fra due edifici misurata tra i muri frontali non deve essere inferiore a sei metri, ove l'area frapposta sia sottratta al pubblico transito mediante chiusura, comprende tutte le ipotesi in cui i muri perimetrali di costruzioni finitime si trovino in posizione antagonistica, idonea cioè a provocare, in caso di crollo di uno degli edifici, danni a quello confinante. Pertanto, la presenza, nei detti muri perimetrali, di spigoli e angoli non esclude l'applicazione della norma citata, in quanto ogni angolo o spigolo è formato da due linee che, sul piano costruttivo, costituiscono vere e proprie "fronti", le quali, a loro volta, realizzano, rispetto all'opposta costruzione, quella posizione antagonistica la cui potenziale pericolosità viene eliminata o attenuata dal rispetto della distanza minima.
Sempre nell’ambito della normativa antisismica, è bene, inoltre, far presente che nelle zone in cui vige tale normativa - contenuta nella legge 25 novembre 1962, n.1684 - non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt.874, 876, 884 c.c., secondo le quali il proprietario del fondo contiguo al muro altrui ha la facoltà, rispettivamente, di chiederne la comunione forzosa, di innestarvi il proprio muro, di costruirvi il proprio edificio in appoggio, perchè è invece necessario che ogni costruzione costituisca un organismo a sè stante, mediante l'adozione di giunti o altri opportuni accorgimenti idonei a consentire la libera ed indipendente oscillazione degli edifici.
Secondo un’ultimissima sentenza della Suprema Corte, “ove due fondi siano delimitati da un muro comune, la linea di confine non si identifica con la linea mediana del muro medesimo, giacché su di esso, e sull'area di relativa incidenza, i proprietari confinanti esercitano la contitolarità del rispettivo diritto per l'intera estensione ed ampiezza”. Ne consegue che, ai fini della misurazione della distanza legale di una siepe dal muro comune, si deve avere riguardo alla facciata del muro stesso prospiciente alla siepe, e non calcolarsi detta distanza rispetto alla linea mediana del muro comune .
Orbene, al fine di dirimere potenziali contrasti tra i confinanti, il codice civile, come visto, è intervenuto con una puntuale regolamentazione, che può essere derogata dai regolamenti locali, e più in generale dai piani regolatori, ovviamente approvati. Di conseguenza i regolamenti locali ed in particolare i piani regolatori che interessano, cui fa riferimento il codice all'art. 873, sono quelli che integrano e/o modificano le disposizioni del codice, mentre le altre norme, ad ambito Nazionale che impongono regole nell'interesse gene...

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