QUESITO N. 452: Se il contratto preliminare “puro”, ossia privo di condizioni, - successivamente subordinato all’ottenimento del mutuo, in sede di scrittura integrativa, – possa incidere sul diritto alle provvigioni.
Quesito n. 452: Se il contratto preliminare “puro”, ossia privo di condizioni, - successivamente subordinato all’ottenimento del mutuo, in sede di scrittura integrativa, – possa incidere sul diritto alle provvigioni.
In via preliminare occorre rammentare che - per Giurisprudenza consolidata – ancorché non unanime – si ritiene che la proposta d’acquisto, qualora accettata, e tale accettazione sia portata a conoscenza del proponente, è da qualificarsi come preliminare a tutti gli effetti.
In proposito cfr., ex multis, HYPERLINK "../../../Program Files/Juris Data/O3 S03 A2004 N13067"Cassazione civile , sez. III, 14 luglio 2004, n. 13067.
“Nella specie la S.C., ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato l'avvenuta conclusione dell'affare in una proposta d'acquisto, accettata dalla controparte, contenente l'indicazione del prezzo, delle modalità di pagamento, della data di stipula del definitivo e della consegna dell'immobile all'acquirente, ancorché l'accordo stabilisse la data della stipula del "contratto preliminare" davanti al notaio, previsione ritenuta mirante soltanto a riprodurre in forma più sicura un preliminare già concluso”.
Tribunale Salerno, sez. III, 07 settembre 2007, n. 2041: “La proposta di acquisto di un bene immobile, formulata dal compratore per il tramite di un'agenzia immobiliare ed accettata dal proprietario, proposta contenente l'indicazione del prezzo, le modalità di pagamento, la data di stipula del contratto definitivo e la consegna dell'immobile all'acquirente, è idonea ad integrare gli estremi di un preliminare di compravendita.
Come si accennava poco sopra, però, la Giurisprudenza sul punto non è del tutto allineata, essendovi anche un orientamento contrario, il quale ritiene che in dette ipotesi si versi ancora nell’ambito delle trattative, ancorché in uno stato avanzato, ovvero sfociate nelle cd. minuta contrattuale o lettera di intenti, che, pertanto, nessun vincolo giuridico può dirsi sorto – rectius non può dirsi concluso un vero e proprio contratto. Ciò detto, assumendo l’orientamento per primo riportato, invero prevalente, la Giurisprudenza - anche recente - ha stabilito il principio secondo cui, una volta concluso l’affare grazie all’attività del mediatore, il diritto alle provvigioni di quest’ultimo non viene meno allorquando le parti decidano di modificare tale accordi e di sottoporre lo stesso a condizione sospensiva inizialmente non apposta.
Sul punto, in modo eloquente è intervenuta la suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 22273 del 2010 la quale stabilisce che: “Il mediatore ha diritto al pagamento della provvigione in tutti i casi in cui le parti, per effetto del suo intervento, abbiano concluso un "affare" (nella specie, contratto preliminare di vendita immobiliare non sottoposto ad alcuna condizione), a nulla rilevando che, successivamente, le parti stesse decidano concor...
... continua