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Il mediatore ha diritto alle provvigioni anche se l’affare non va in porto. Tribunale di Roma, sentenza 13090/12.
Il mediatore ha diritto alle provvigioni anche se l’affare non va in porto
(Tribunale di Roma, sentenza 13090/12).
Trattandosi di una mediazione atipica, il mediatore ha diritto alle provvigioni nel momento in cui compie l’attività demandatagli - con diligenza adeguata alla sua professionalità - in modo esauriente e funzionale all’interesse della parte, anche se i due venditori cambiano idea e decidono di non cedere l’immobile (Tribunale di Roma, sentenza 13090/12).
Il caso. Due persone incaricavano una società di mediare per la vendita di un appartamento di loro proprietà, per il prezzo di 1 milione e 350 mila euro, pattuendo una provvigione dell’1,5% del prezzo di vendita. I venditori cambiano idea. Il 7 febbraio 2008 i venditori comunicavano la volontà di recedere e di non voler più vendere. Ma il giorno successivo, la società di mediazione immobiliare raccoglieva un’offerta, pienamente conforme alle condizioni dei venditori, che non veniva accettata. Spettano comunque le provvigioni? La società, quindi, avendo procurato una proposta di acquisto conforme alle richieste, chiedeva al Tribunale di Roma la condanna dei due convenuti al pagamento della provvigione per l’attività svolta, pari a 24.300 euro.
Clausola che prevedeva il pagamento della provvigione era vessatoria? Secondo i convenuti, però, la società aveva tenuto un comportamento che violava le norme di correttezza e buona fede, raccogliendo una proposta di acquisto successiva alla loro comunicazione d...

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