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QUESITO N. 460: Quale struttura sociale o imprenditoriale - SRL o Impresa individuale - più adatta ad un AGENTE IMMOBILIARE che voglia intraprendere la professione in proprio. Analisi dei rischi e dei costi.
Quesito: Approfondimento delle caratteristiche dell’Impresa Individuale e della Società a Responsabilità Limitata (S.R.L.), al fine di verificare quale sia la struttura sociale/imprenditoriale più adatta ad un agente immobiliare che voglia intraprendere la professione in proprio.


– PARERE PRO VERITATE –

Il quesito sottopostoci offre l’occasione di esaminare i profili giuridici attinenti alle responsabilità, civili e penali, dell’imprenditore titolare di Impresa Individuale, ovvero del socio di una Società a Responsabilità Limitata (S.R.L.).

L’Impresa Individuale.
L’Impresa Individuale, usualmente denominata Ditta Individuale (in realtà la ditta è la denominazione dell’imprenditore ex art 2563 c.c.), è la forma sociale più semplice e meno onerosa dal punto di vista giuridico, in quanto è quel tipo di impresa che fa riferimento a un solo titolare (cioè l’imprenditore), il quale  è quindi l’unico responsabile e anche l’unico promotore della sua iniziativa imprenditoriale (responsabilità legale).
L’Impresa è infatti, volendone estrapolare una definizione giuridica, l’attività economica svolta dall’imprenditore, ossia quell’attività economica esercitata professionalmente ed organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi (art. 2082 c.c.). È opportuno rilevare che, ai fini tributari, la qualificazione di attività d’impresa prescinde dal requisito dell’organizzazione.
È espressamente considerato imprenditore individuale il mediatore professionale (C 84/1637).
L’Impresa Individuale ha sede (anche ai fini fiscali) ove l’imprenditore svolge l’attività direttiva e amministrativa, restando irrilevante la diversa ubicazione di stabilimenti o cantieri (C 87/9576) e si presume che tale sede coincida con quella legale (C 84/4455).
A differenza della costituzione di una società, l’Impresa Individuale richiede pochi adempimenti e una gestione contabile più semplificata. Infatti, ove l’impresa non superi determinati ricavi, potrà usufruire del regime di contabilità semplificato ex art.18 dpr 600/73 ovvero del regime c.d. super semplificato ex art. 27 comma 3 D.L. 98/2011 nonché del regime fiscale di vantaggio ex art.27.commi 1, 2, D.L.98/2011 (c.d. “regime dei nuovi minimi”).
Anche le formalità per la costituzione di una impresa individuale risultano semplificate rispetto a quanto prescritto per la costituzione delle società, richiedendosi esclusivamente l’attribuzione di numero di partita IVA o codice fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate e l’iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria e Artigianato) della provincia in cui la ditta ha la sede legale, all’INPS ed all’INAIL.
È importante precisare che l’Impresa Individuale non ha alcuna soggettività giuridica o autonoma imputabilità al di fuori del suo titolare (C 07/12757).
Ciò comporta che l’imprenditore è l’unico responsabile dell’attività d’impresa, di cui si assume per intero il rischio, e risponde personalmente (ossia con il suo patrimonio personale) ed illimitatamente delle obbligazioni sociali (responsabilità patrimoniale).
Quanto ai profili di responsabilità penale dell’imprenditore individuale, assume centrale rilievo la recente pronuncia della Cassazione penale, sentenza 20.04.2011 n° 15657, ha stabilito, invertendo il pregresso orientamento giurisprudenziale, la non applicabilità alle imprese individuali del D.Lgs. 231/2001 (disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica), i quanto riferita “ai soli soggetti collettivi”.
Tuttavia, gravando unicamente sull’imprenditore la direzione dell’attività di impresa, questi sarà penalmente responsabile per i reati eventualmente configurabili nell’esercizio della stessa (ad es. reato di bancarotta semplice, reato di bancarotta fraudolenta, reato di ricorso abusivo al credito etc.).

La Società a Responsabilità Limitata (S.R.L.)
La disciplina relativa all’organizzazione ed al funzionamento delle S.R.L. nell’attuale normativa privatistica, è posta agli articoli 2462 – 2483 del Codice Civile così come riformati dal D.Lgs n. 6 del 2003.
Con riferimento alla responsabilità patrimoniale, l’art. 2462 del c.c. testualmente dispone:“Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2464, o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2470”.
Tale norma in primis esprime il postulato, valevole in generale per le Società di capitali, secondo cui i soci di una S.R.L. non rispondono personalmente (ossia con il proprio patrimonio personale) delle obbligazioni sociali, bensì limitatamente al valore della quota conferita (responsabilità limitata). Tuttavia, al secondo comma, contempla la responsabilità patrimoniale personale del socio unico di una S.R.L. unipersonale, qualora i conferimenti non siano stati eseguiti secondo il dettato dell’art. 2464 c.c. o comunque fino a quando non sia effettuata l’iscrizione nel Registro delle Imprese a norma dell’art. 2740 c.c. È in ogni caso opportuno specificare che, l’eventuale responsabilità personale del socio unico di una S.R.L.U., riguarda esclusivamente le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l’intera partecipazione sociale sia ad egli appartenuta, e non si estende in alcun caso alle obbligazione sorte nei periodi, precedenti o successivi, caratterizzati dalla pluripersonalità della compagine sociale.
In particolare, tale limitazione della responsabilità dei soci di S.R.L. è valevole anche con riferimento ai nuovi prototipi di società a responsabilità limitata, recentemente tipizzati dal legislatore. Il riferimento è alla  HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=17421" L. 24 marzo 2012, n. 27, che ha introdotto nel nostro sistema societario, mediante il nuovo art. 2463 bis, la figura della Società a Responsabilità Limitata Semplificata...

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