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Certificazione energetica:cosa cambia con il d.m. 22 novembre 2012!!
Certificazione energetica:
cosa cambia con il d.m. 22 novembre 2012
Dopo molta attesa il 13 dicembre scorso è stato finalmente pubblicato il decreto ministeriale del 22 novembre 2012 (vedi anche HYPERLINK "http://www.ediltecnico.it/13813/certificazione-energetica-edifici-in-gazzetta-il-decreto-di-modifica" \o "Leggi certificazione energetica, in Gazzetta il decreto di modifica" \t "_blank" Certificazione energetica edifici, in Gazzetta il decreto di modifica) che prevede alcune modifiche alle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, tra le quali l’abolizione della controversa autodichiarazione del proprietario.
L’effetto immediato di questa abrogazione ricadrà sin da subito sugli atti di compravendita di edifici esistenti con superficie inferiore ai 1.000 metri quadri (per intenderci quasi tutti gli appartamenti oggetto di trasferimento oneroso), per i quali era stato fin qui possibile una semplice dichiarazione resa dal proprietario in cui si affermava, a fronte della scadente qualità energetica dell’immobile, che l’edificio fosse di classe energetica G e che i costi per la gestione energetica fossero molto alti.
Dal 28 dicembre 2012, ovvero a decorrere dal giorno decimo quinto dalla data di pubblicazione del decreto in gazzetta, è dunque necessaria la consulenza di un tecnico abilitato per la redazione di un attestato di certificazione energetica di qualsiasi tipologia di edificio (con alcune esclusioni), e quasi si chiude un cerchio che si era iniziato a tracciare con il d.lgs. 28 del 3 marzo 2011, il quale ha introdotto l’obbligo di indicazione dell’indice di prestazione energetica negli annunci commerciali di vendita degli edifici, senza tuttavia indicarne le sanzioni, la cui definizione è stata emanata solo da poche regioni mentre, nelle regioni che non lo hanno fatto, non si sono sortiti gli effetti desiderati. Chiudere quel cerchio ovviamente significherebbe introdurre omogeneamente in Italia le succitate sanzioni ed estendere gli obblighi anche ai contratti di locazione, come previsto, del resto, dalle direttive europee.
Per il momento, tuttavia, questo ulteriore passo mette fine ad una discutibile deroga tutta italiana contro cui la Commissione europea aveva puntato il dito sin dalla sua pubblicazione, avviando prima una procedura d’infrazione a carico del nostro Paese e poi deferendo questi alla Corte di Giustizia (lo scorso aprile) per non essersi pienamente conformato alla direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia.
Nel comunicato la Comunità europea ammoniva l’Italia affermando che la direttiva “prevede che gli attestati devono essere compilati ed eseguiti da esperti qualificati e/o accreditati”, mentre la legislazione italiana non prevedeva questo requisito per tutti gli edifici e comprendeva deroghe all’obbligo di certificazione da parte di un esperto non previste nella direttiva, in particolare al paragrafo 9 dell’allegato A del d.m. 26 giugno 2009, Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, appunto abrogato dal d.m. 22 novembre 2012.
Il decreto ministeriale, inoltre, interviene sulle linee guida nazionali modificando anche altri punti chiave.
Innanzi tutto è stata finalmente maggiormente dettagliata la casistica degli edifici esentati dalla certificazione energetica, escludendo dagli obblighi solo quegli edifici per cui risulta tecnicamente non possibile o non significativo procedere alla certificazione energetica. In particolare vengono esclusi, a meno delle porzioni eventualmente adibite a uffici e assimilabili (purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico) box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e altri edifici a questi equiparabili in cui non è necessario garantire un confort abitativo.
E ancora: i “ruderi”, previa esplicita dichiarazione di tale stato ...
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