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CHE COSA BISOGNA FARE AL TERMINE DELLA LOCAZIONE PER RICONSEGNARE L'IMMOBILE SENZA SUBIRE CONTESTAZIONI? Corte di Cassazione n. 1887 del 28 gennaio 2013.
CHE COSA BISOGNA FARE AL TERMINE DELLA LOCAZIONE
PER RICONSEGNARE L'IMMOBILE SENZA SUBIRE CONTESTAZIONI?
Corte di Cassazione n. 1887 del 28 gennaio 2013

La locazione, soprattutto per ciò che concerne le unità immobiliari destinate ad uso abitativo, resta sempre una delle materie di maggiore intervento della Corte di Cassazione.
Equo canone (si perché esistono ancora cause riguardanti l’ormai sepolto canone determinato per legge), danni, sfratti e via dicendo: la giurisprudenza non ci fa mancare aggiornamenti sulle interpretazioni delle norme riguardanti tali materie.
L’ultima in ordine di tempo, che segnaliamo in questo articolo, la n. 1887 del 28 gennaio 2013, riguarda la riconsegna dell’immobile al termine del contratto di locazione.
La materia è interessante ed ha notevoli risvolti pratici in quanto la Cassazione specifica, confermando il proprio consolidato orientamento, che cosa debba fare l’inquilino per riconsegnare effettivamente l’unità immobiliare e quindi per evitare di andare incontro al così detto danno da ritardata restituzione (art. 1590 c.c.).
Si legge nella sentenza citata che "l’obbligo di riconsegnare la cosa locata al locatore (art. 1570 c.c.) non si esaurisce in una semplice messa a disposizione delle chiavi ma richiede, per il suo esatto adempimento, una attività consistente in una incondizionata restituzione del bene e, dunque, in una effettiva immissione dell'immobile nella sfera di concreta disponibilità del locatore (Cass. 28 gennaio 2013, n. 1887).   Insomma non ha senso non basta dire: “le chiavi sono disponibili prendile quanto vuoi”.    E’ necessario consegnarle effettivamente in modo che il proprietario del...

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