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QUESITO N. 497: Vendita immobiliare, successione e rappresentazione ereditaria. Modalità operative per l’agente immobiliare
Quesito n. 497: Vendita immobiliare, successione e rappresentazione ereditaria. Modalità operative per l’agente immobiliare

Tizio morendo ha lasciato tutti i suoi averi ai suoi due figli A e B, che hanno a loro volta due figli ciascuno. Se il figlio A rinuncia oppure non vuole accettare, i figli di A possono accettare in luogo del genitore? Se si entro quale termine ciò può avvenire?

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Risposta al quesito

Al quesito si può dare risposta positiva, certamente i figli di A possono accettare in luogo del di loro genitore in forza dell’istituto giuridico della rappresentazione. A mente dell’articolo 467 I comma cod. civ. “La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo o nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato”
Bene in tema di successione per rappresentazione, il discendente legittimo o naturale (c.d. rappresentante), nel subentrare nel luogo e nel grado dell’ascendente (c.d. rappresentato) che non possa o non voglia accettare l’eredità succede direttamente al “de cuius”, sicché rimane immutato l’oggetto della delazione dell’eredita che gli viene devoluta nella medesima misura che sarebbe spettata al rappresentato (Cass. Civ. 20018/04). Orbene, questo fenomeno successorio, si delinea anche ove quando l’ascendente rinunci all’eredità, giacché la regola secondo cui, in caso di rinuncia, l’eredità si devolve a coloro i quali spetterebbe ove il rinunziante mancasse fa salvo il diritto di rappresentazione (Cass. Civ. 4948/80). In definitiva, nel caso che ci occupa, la misura della delazione dei figli di A per diritto di rappresentazione è commisurata con riferimento all'ipotetica delazione del di loro padre (c.d. rappresentato), nella cui posizione giuridica essi subentrano, prendendone il posto ed il grado e succedendo direttamente al defunto; e ciò, allo scopo di dare tutela alla famiglia del "de cuius". Conseguentemente, la successione per rappresentazione del discendente in luogo dell'ascendente, legittimario e rinunciatario, realizzando il subentrare del primo nella stessa posizione giuridica del secondo, non determina alcun mutamento delle quote originarie di legittima, come se l'ascendente non avesse rinunziato all'eredità, e specularmente non comporta alcun mutamento della quota disponibile.
Da ultimo la successione per rappresentazione deve avvenire entro il termine in cui la eredità deve essere accettata dal rappresentato, e comunque può avvenire fino a quando il diritto di accettazione non è prescritto.

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Motivi del...

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