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Vendita di un immobile ed inadempimento del mediatore all’obbligo di informare. Il regolamento di condominio è vincolante. Tribunale di Savona, sentenza del 2 maggio 2013.
Vendita di un immobile ed inadempimento del mediatore all’obbligo di informare. Il regolamento di condominio è vincolante.
Tribunale di Savona, sentenza del 2 maggio 2013
 
In tema di compravendita immobiliare, l’inadempimento del mediatore all’obbligo di informare l’acquirente del divieto, previsto nel regolamento di condominio, di destinare l’immobile a studio professionale, allorquando la parte acquirente già ne sia venuta a conoscenza per colloquio intercorso con l’amministratore, è da qualificarsi come inadempimento di scarsa importanza, non idoneo a costituire causa di risoluzione del contratto e non comporta, di per sé, che l’acquirente possa sottrarsi all’obbligo di corresponsione della provvigione al mediatore.
  È questa la decisione adottata dal Tribunale di Savona con la sentenza che si annota, avente ad oggetto il tema dei doveri informativi del mediatore nei confronti della parte contrattuale, con particolare riferimento alla compravendita di un appartamento in condominio ed alle limitazioni alla proprietà esclusiva eventualmente previste nel regolamento condominiale.
  Il fatto
 La sentenza in commento prende le mosse dall’opposizione avanzata dall’acquirente di un immobile in condominio, fondata sulla presunta inosservanza dell’obbligo di informazione imposto al mediatore ex art. 1759 c.c., per avere quest’ultimo taciuto su alcune caratteristiche determinanti dell’immobile oggetto di mediazione. In particolare, l’acquirente si lamenta di non essere stato informato dal mediatore del divieto, previsto nel regolamento di condominio, di destinare l’immobile allo svolgimento di attività professionale, nonostante egli avesse espresso chiaramente al mediatore l’intenzione di adibire il locale a studio medico. Pertanto, si rifiutava di pagare la provvigione al mediatore, agendo in giudizio per ottenere la risoluzione del contratto di mediazione e il risarcimento dei danni subiti. 
  L’obbligo di informazione del mediatore
L’art. 1759 c.c. prevede l’obbligo del mediatore di comunicare alle parti le circostanze a lui note relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possano influire sulla conclusione dello stesso. La violazione dell’obbligo anzidetto determina il sorgere di una responsabilità contrattuale in capo al mediatore e, conseguentemente, il suo dovere di risarcire il danno subito dal contraente non informato.   Secondo l’impostazione preferibile, la responsabilità del mediatore nella sua attività informativa sussiste sempre, sia che l’affare abbia avuto buon fine, sia nel caso contrario, poiché la conclusione dell’affare non è prevista dall’art. 1759 c.c. come elemento costitutivo della responsabilità in esame. Spetta ovviamente alla parte che si ritiene danneggiata fornire la prova della violazione degli obblighi di informazione e degli elementi che giustificano l’istanza risarcitoria. La violazione dell’obbligo in questione, peraltro, non comporta automaticamente la risoluzione del contratto d...

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