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Mediatore e diritto alla provvigione. . Corte di Cassazione sentenza del 14 maggio 2013, n. 11539.
Mediatore e diritto alla provvigione
. Corte di Cassazione sentenza del 14 maggio 2013, n. 11539
In materia di mediazione immobiliare, il diritto alla provvigione del mediatore (purché iscritto nei relativi albi) sorge nel momento in cui tra le parti avvalsesi della sua opera, si sia validamente costituito un vincolo giuridico che consenta a ciascuna di esse di agire per l’esecuzione del contratto, ciò che non avviene con riferimento alla puntuazione. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza del 14 maggio 2013, n. 11539
I fatti: Un mediatore immobiliare conveniva in giudizio il promittente acquirente di un immobile al fine di sentirlo condannare al pagamento della provvigione per l’attività di mediazione prestata e conclusasi con l’accettazione di una proposta d’acquisto immobiliare.
Successivamente, al momento della stipulazione del contratto preliminare di compravendita davanti al notaio, l’acquirente si rifiutava di sottoscrivere l’atto (e di corrispondere la provvigione) sulla base delle informazioni sulla scarsa solvibilità del venditore.
La questione: Si difendeva il convenuto, sostenendo l’insussistenza del diritto del mediatore alla provvigione, in quanto, a suo dire, ciò sarebbe avvenuto solo in seguito alla costituzione di un vincolo giuridico che avrebbe consentito a ciascuna delle parti di agire per l’esecuzione del contratto, vale a dire alla sottoscrizione del “contratto preliminare”.
La decisione: Di diverso avviso la Corte di Cassazione che, con la sentenza commentata, ha chiarito che con la conoscenza dell’accettazione della proposta di acquisto immobiliare, ancorché non confluita in un contratto preliminare di compravendita, già si perfezionava un vincolo tra le parti, con conseguente diritto del mediatore alla provvigione.
La Corte ricorda che l’unico caso in cui tale vincolo (e tale diritto) non sorge si ha con riferimento alla cd. puntazione che ricorre allorché le parti raggiungano un accordo soltanto sugli elementi essenziali, occorrendo rinviare la stipulazione del contratto ad un momento successivo, nel quale l’accordo sarà raggiunto su altri punti accessori od integrativi indispensabili per la sua esecuzione. Sarà, tuttavia, necessario che la subordinazione del vincolo contrattuale al raggiungimento di ulteriori accordi, sui predetti ulteriori punti, risulti direttamente od indirettamente dallo stesso scritto (App. Napoli 6/7/2011)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. UCCELLA Fulvio – Presidente -
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere -
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere -
Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 19428/2007 proposto da:
B.S., elettivamente domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARTELLI ROBERTO in 10137 TORINO, Corso Siracusa 87, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
A. COMM DI G. T.& C S.A.S.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 736/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 09/05/2006 R.G.N. 980/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/02/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo di ricorso, assorbiti gli altri.
Svolgimento del processo
La A. Comm. S.a.s. di G. T.& C. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino B.S. chiedendone la condanna al pagamento, in proprio favore ed a titolo di provvigione per la mediazione prestata, della somma di L. 15.300.000.
Esponeva parte attrice che, nell’esercizio della sua attività di mediatrice immobiliare, aveva messo in contatto lo stesso B. con F.P. per la vendita dell’azienda commerciale del primo, denominata (OMISSIS).
La relativa proposta, sottoscritta dalla F. ed accettata dal B., prevedeva la stipulazione di un contratto di compravendita ma questo non venne mai concluso per le negative informazioni bancarie assunte sul conto di F.P..
Il convenuto eccepì l’infondatezza delle asserzioni dell’attrice e sostenne che tra le parti non si era mai concluso alcun accordo giuridicamente vincolante per la scarsa solvibilità di F. P..
La proposta di acquisto, aggiungeva il B., era stata sottoscritta soltanto per ricezione.
Il Tribunale, esclusa la sicura prova dell’iscrizione della società attrice all’albo dei mediatori e ritenuto non concluso l’affare, con sentenza n. 2248 del 12 marzo 2003, respingeva la domanda della società attrice.
Ha proposto appello la A. Comm. S.a.s. di G. T.& C..
La Corte d’Appello di Torino, in riforma dell’impugnata sentenza, ha dichiarato tenuto e condannato B.S. al pagamento della somma di Euro 6.610,65, oltre accessori, in favore della A. Comm.
S.a.s. di G. T.& C., a titolo di provvigione per la mediazione prestata.
Propone ricorso per cassazione B.S. con quattro motivi, articolati in più censure.
Parte intimata non svolge attività difensiva.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, che si sviluppa in tre censure, si denuncia :
A) “Ex art. 360, n. 3, Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 2697, art. 2724, comma 1, punto 2)”.
Osserva parte ricorrente che, per provare la sussistenza in capo alla A. Comm. dei requisiti soggettivi previsti dalla L. 3 febbraio 1989 n. 39 occorreva produrre in causa una certificazione camerale e cioè documentale, ma che tale produzione era inammissibile perchè tardiva.
Altrettanto inammissibile era la prova testimoniale sul punto perchè le visure non erano andate perdute e comunque è sempre possibile procurarsi la certificazione attestante la dedotta iscrizione.
B) “Ex art. 360, n. 3. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto”.
Segnala parte ricorrente che, secondo la Corte, dall’esame dello stampato predisposto dalla A. Comm., risulterebbero gli estremi della iscrizione della società al Ruolo degli agenti di Affari in mediazione (Ruolo dei mediatori).
Sostiene altresì il B. che la semplice dichiarazione della parte non può avere efficacia probatoria per lo stesso dichiarante.
C)  Ex art. 360 n. 5 per omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio (mancato esame dell eccezione ex art. 11 regolamento di attuazione, emanato con D.M. 452/19903 .
Secondo il ricorrente perchè sorga il diritto alla provvigione è necessario che il soggetto che pretende la stessa sia iscritto al suddetto Ruolo e che lo siano tutti coloro che svolgono l attività nell’ambito dell’affare: dunque, sia il legale rappresentante della società, sia colei che ha sottoposto alla firma per accettazione del B. l’offerta di acquisto. A suo avviso nessuna prova è stata fornita, neppure testimoniale, dall’attrice e nulla dice la Corte sul punto sicchè la sentenza è viziata per mancato esame e/o omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio.
Il motivo è infondato.
Secondo l’impugnata sentenza, a prescindere dall’inammissibilità delle tardive produzioni documentali, l’iscrizione a ruolo è stat...

... continua
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