QUESITO N. 523: è possibile procedere alla definizione di una locazione, avente ad oggetto immobili appartenenti a soggetti diversi con un unico contratto.
Quesito: è possibile procedere alla definizione di una locazione, avente ad oggetto immobili appartenenti a soggetti diversi con un unico contratto?
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RISPOSTA
Nel caso in esame, ci occupiamo della locazione, disciplinata dagli artt. 1571 e ss. del codice civile, nonché da numerose leggi speciali.
L’art. 1571 cod. civ., a tal proposito, definisce la locazione, come il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo.
Come previsto dall’art. 1321 del codice civile, è possibile che un contratto sia concluso da più parti e ciò sia dal lato attivo che da quello passivo.
Per quanto riguarda, la fattispecie in esame, la Cassazione ha più volte affermato la possibilità che il contratto di locazione sia stipulato da più locatori, come si evince dalla pronuncia del 1986, secondo cui: “Nelle vicende del rapporto locatizio, l'eventuale pluralità di locatori integra una parte unica, nel cui intento i diversi interessi vengono regolati secondo i criteri che presiedono alla disciplina della comunione.” (ex multis, Cassazione civile, sez. III, 13/12/1986, n. 7471).
In senso conforme: cfr. Cass. civile, sez. III, 17/01/2012, n. 549; Cass. civile, sez. III, 18/07/2008, n. 19929 Cass. civile, sez. III, 18/07/2008, n. 19929.
Pertanto, a giudizio della corte di cassazione, è ammissibile che il contratto locativo, sia concluso con l’intervento di più locatori, i cui rapporti interni sono disciplinati dalla comunione.
Ma c’è di più, infatti, una volta risolta positivamente la questione riguardante la possibilità, o meno che un contratto di locazione sia concluso da più locatori, bisogna occuparsi della fattibilità di porre in essere un unico contratto di locazione che abbia ad oggetto immobili diversi appartenenti a distinti soggetti.
Anche per tale argomento, possiamo basarci su quanto detto dalla S.C., la quale infatti, ha disposto che in questi casi è da considerarsi unitaria la prestazione derivante dal contratto, mentre per l’aspetto relativo a soggetti del contratto, la corte afferma l’esistenza di contratti autonomi anche se racchiusi in un unico documento contrattuale. (ex mutis, Cassazione civile, sez. III, 24/09/1981, n. 5175).
Pertanto, in definitiva, per rispondere al quesito postoci, possiamo affermare che è possibile addivenire alla conclusione di un unico contratto di locazione, nel quale siano disciplinati oggetti diversi di proprietà di soggetti altrettanto differenti.
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MOTIVI DI DIRITTO
L’art. 1321 definisce il contratto come l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Il contratto è il modello di tutti i negozi giuridici, e questo sia perché il codice civile non regola il negozio giuridico in generale, sia perché l'art. 1324 c.c. dispone che salvo disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano in quanto compatibili per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale. Ciò vuol dire che le regole previste per il contratto in generale si applicano anche alla maggior parte dei negozi giuridici anche unilaterali quando questi hanno contenuto patrimoniale.
Nel caso in esame, ci occupiamo della locazione, disciplinata dagli artt. 1571 e ss. del codice civile, nonché da numerose leggi speciali.
L’art. 1571 cod. civ., a tal proposito, fornisce la definizione della locazione, secondo cui quest’ultima è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo.
Come previsto dall’art. 1321 ...
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