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QUESITO : Rifiuto del conduttore a far visitare l’immobile a clienti interessati all’acquisto: nel caso in cui il contratto di locazione nulla preveda in ordine alla visite all’immobile, quale tutela ed azione per il locatore.
Rifiuto del conduttore a far visitare l’immobile a clienti interessati all’acquisto: nel caso in cui il contratto di locazione nulla preveda in ordine alla visite all’immobile quale tutela ed azione per il locatore.

 
La legislazione vigente in materia di locazioni (codice civile, legge n°431/1998 ecc.) non accenna in alcuna parte all’obbligo per il conduttore di far visitare l’immobile locato in caso di vendita o di cessazione della locazione durante il corso della stessa.
In genere ci si cautela inserendo un’apposita clausola (beninteso intercorrente tra le parti in via unicamente contrattuale, e non derivante da obblighi di legge) che disciplini le regole di visita.
I contratti a canone concordato contengono la clausola relativa all’accesso: “Nel caso in cui il locatore intenda vendere l’unità immobiliare locata, il conduttore deve consentirne la visita una volta la settimana per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi, oppure con le seguenti modalità…..”.
In ogni caso, anche se nel contratto non fosse inserita tale disposizione, in genere tutti i contratti di locazione abitativa portano una clausola finale spesso ignorata dai contraenti: “Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del codice civile e comunque alle norme vigenti e agli usi locali”.
Ora, gli usi locali non sono legge, ma valgono se, per patto espresso, sono richiamati in contratto. Ogni Comune ha poi i suoi particolari usi pertanto occorre verificare, presso la Camera di Commercio del C...

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