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QUESITO N. 551: Verifica della capacità di intendere e di volere dell’incaricante. Può un terzo ( agente immobiliare) ottenere il rilascio di certificati anagrafici attestanti un’eventuale interdizione?
Quesito: Verifica della capacità di intendere dell’incaricante. Può un terzo ( agente immobiliare) ottenere il rilascio di certificati anagrafici attestanti un’eventuale interdizione?

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RISPOSTA
L’art. 423 cod. civ., prevede che: “…la sentenza d'interdizione o di inabilitazione devono essere immediatamente annotati a cura del HYPERLINK "http://www.brocardi.it/dizionario/690.html" \o "Dizionario Giuridico: cancelliere"cancelliere nell'apposito registro e comunicati entro dieci giorni all'HYPERLINK "http://www.brocardi.it/dizionario/689.html" \o "Dizionario Giuridico: Ufficiale dello stato civile"ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'HYPERLINK "http://www.brocardi.it/dizionario/5206.html" \o "Dizionario Giuridico: Atto di nascita"atto di nascita”.
Nel caso in esame, la problematica afferisce alla possibilità o meno da parte di un terzo di prendere visione di atto riguardante un’altra persona contenente i cosiddetti “dati sensibili”.
Al riguardo l’art. 177, comma 3 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – recante il Codice in materia di protezione dei dati personali – specifica che il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile è consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante; tuttavia, ammette altresì che siano rilasciati estratti (per riassunto o per copia integrale) di atti dello stato civile, senza il concorso di altri particolari requisiti – cioè anche senza il concorso di un personale interesse – quando siano decorsi settant'anni dalla formazione degli atti medesimi.
Ciò significa, quindi che un terzo, può prendere visione di tali atti, solo presentando apposita istanza che comprovi un proprio personale interesse ad ottenere l’atto in parola.
In conclusione, quindi occorre rispondere negativamente al quesito concernente la possibilità o meno da parte di un terzo di prendere visione di atto riguardante un’altra persona contenente i dati sensibili. Tale possibilità può essere fatta salva solo qualora, il comune in questione abbia disposto la possibilità di ottenere, attraverso un processo di autentificazione online del soggetto richiedente (login e password), ricevere via e-mail certificati (anagrafici e di stato civile) intestati ad altre persone.

***** MOTIVI DI DIRITTO
L’art. 450 del codice civile, pur affermando il principio della pubblicità dei registri dello stato civile, esclude che essi possano essere consultati direttamente dai privati, demandando ai soli ufficiali preposti al servizio di rilasciare estratti o certificati e di svolgere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati: ed é principio più volte ribadito che sono legittimati a richiedere estratti e certificati e lo svolgimento di indagini solo coloro che vi abbiano un personale interesse.
Gli artt. 106 e 107 del D.P.R. n. 396/2000 prevedono infatti che possono essere richiesti,...

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