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QUESITO N. 553 : Spese di registrazione e bolli nei contratti di locazione. Se il conduttore è tenuto per legge al pagamento dei bolli in sede di registrazione del contratto.
Quesito n. 553 : Spese di registrazione e bolli nei contratti di locazione.
Se il conduttore è tenuto per legge al pagamento dei bolli in sede di registrazione del contratto.
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RISPOSTA
Non vi è menzione, nelle principali leggi in materia di locazione, circa la modalità di ripartizione, tra il locatore e il conduttore, delle spese per l’acquisto delle marche da bollo.
Nella caso in esame, è possibile far riferimento ad una massima della Cassazione, secondo cui: “Con riguardo alla registrazione dei contratti di locazione, né l'art. 8 della legge. n. 392/1978, né l'art. 10 della legge di registro stabiliscono quale delle parti debba provvedervi… con la conseguenza che in mancanza di una specifica pattuizione contrattuale, sono validi ed efficaci gli usi locali siccome concernenti materia non regolata da leggi o da regolamenti.” (Cass. civ., sez. III, 18/04/1988, n. 3054).-
Allo stesso modo, è possibile quindi applicare tale principio per analogia anche al pagamento del bollo, siccome né le leggi locatizie né il d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642 disciplinante tale imposta, prevedono uno specifico obbligo a carico delle parti del contratto di locazione.
A questo riguardo, è pertanto possibile fare riferimento agli usi e alle consuetudini correnti che generalmente stabiliscono di addebitare al conduttore l’intero importo delle marche da bollo.
Pertanto, volendo rispondere al quesito possiamo affermare, che le spese inerenti all’acquisto delle marche da bollo, in assenza di uno specifico accordo rimesso alla libera iniziativa contrattuale delle parti, sono regolate dagli usi locali proprio perché concernenti materia non regolata da leggi o da regolamenti; consuetudine che nella maggior parte dei casi prevede tale onere unicamente a carico del conduttore, ma nulla vieta che le parti decidano di sopportare entrambe tale spesa.

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MOTIVI DI DIRITTO
La fattispecie in esame, non risulta puntualmente disciplinata giuridicamente, infatti allo stato attuale, non v’è alcuna menzione, né nella legge n. 431 del 1998 né allo stesso modo nella legge n. 392 del 1978, circa la modalità di ripartizione, tra il locatore e il conduttore, delle spese per l’acquisto delle marche da bollo.
Infatti, l’art. 8 della legge n. 392 del 1978, disciplina unicamente le spese di registrazione del contratto di locazione, prevedendo che quest’ultime siano a carico del conduttore e del locatore in parti uguali.
Nella caso in esame, si può far riferimento ad una massima della Cassazione sull’individuazione del contraente obbligato al pagamento delle spese di registrazione, secondo cui: “Con riguardo alla registrazione dei contratti di locazione, nè l'art. 8 della legge n. 392 del 1978, nè l'art. 10 della legge di registro (d.P.R. n. 634 del 1972) stabiliscono quale delle parti debba provvedervi, disciplinando, rispettivamente, la ripartizione delle relative spese, in misura uguale fra entrambi i contraenti, ed il loro obbligo solidale verso il fisco di richiedere la registrazione stessa, con la conseguenza che in mancanza di una specifica pattuizione contrattuale, sono validi ed efficaci gli usi locali siccome concernenti materia non regolata da leggi o da regolamenti.” (Cassazione civile, sez. III, 18/04/1988, n. 3054).-
Allo stesso modo, è possibile applicare tale principio per analogia anche al pagamento del bollo, siccome né le leggi locatizie né il d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642 disciplinante tale imposta, prevedono uno specifico obbligo a carico delle parti del contratto di locazione.
A questo riguardo, è pertanto possibile fare riferimento agli usi e alle consuetudini correnti che generalmente stabiliscono di addebitare al conduttore l’intero importo delle marche da bollo.
Lo stesso articolo 5 (spese di bollo e di registrazione) del modello di contratto di locazione ad uso abitativo a canone concordato, di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 1998, n. 431, allegato al D.M. 30 dicembre 2002, prevede che: “le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore”.

ALLEGATI AL CONTRATTO: Qualora il contratto di locazione o di affitto di beni immobili sia provvisto di allegati, le parti saranno soggette, oltre all’imposta sul contratto anche all’imposta di bollo sui documenti allegati. La misura dell’imposta è tuttavia differente secondo la tipologia di allegato. Se l’allegato consiste in una scrittura privata o in un verbale d’inventario, l’imposta di bollo prevista è la medesima del contratto di locazione, e cioè una marca da bollo da 16 ¬ per ogni quattro facciate o 100 righe. Se, invece, l allegato consiste in una mappa, in un disegno o una planimetria...

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