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QUESITO N. 556: AGEVOLAZIONE ACQUISTO PRIMA CASA. SE LE AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA POSSONO SPETTARE ANCHE AI CITTADINI STRANIERI CHE ACQUISTANO UN IMMOBILE IN ITALIA.
QUESITO N. 556: AGEVOLAZIONE ACQUISTO PRIMA CASA.
SE LE AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA POSSONO SPETTARE ANCHE AI CITTADINI STRANIERI CHE ACQUISTANO UN IMMOBILE IN ITALIA.
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RISPOSTA
Al quesito, si può dare certamente risposta affermativa.-
Invero, nulla esclude che, anche uno straniero possa avvalersi del regime fiscale agevolato per l’acquisto della prima casa, purché la compravendita avvenga al ricorrere dei requisiti prescritti dalla legge per godere di tale agevolazione, segnatamente, occorre, l’acquisizione della residenza dello straniero presso il Comune italiano ove è ubicato l’immobile acquistato.-
Tuttavia, se l’acquirente straniero ha tutti i requisiti prescritti dalla legge per godere del regime fiscale agevolato, ma non ha la residenza nel Comune dove l’immobile oggetto dell’acquisto è ubicato, egli ha diritto comunque dell’agevolazione fiscale in parola, ma egli deve, però, impegnarsi nell’atto di acquisto, a stabilire la residenza entro 18 mesi nel Comune dove è situato l’immobile oggetto dell’acquisto .-
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MOTIVI DELLA RISPOSTA
La questione sottoposta al nostro vaglio involge il tema relativo alle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa.-
E’ noto che l’acquisto della prima casa gode di particolari agevolazioni, sia nelle ipotesi in cui trovi applicazione l’imposta di registro sia in quella in cui si applichi l’IVA: le aliquote sono ridotte e le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa. Le agevolazioni sono previste per quegli atti che comportano l’acquisto della proprietà, nuda proprietà, diritto d’abitazione, uso e usufrutto.-
Sono richiesti in capo all’acquirente quattro requisiti:
Il primo requisito, a carattere oggettivo, consiste nell’essere la casa da acquistare una abitazione non di lusso, secondo quanto definito da specifiche tabelle ministeriali, indicanti i caratteri che individuano un’abitazione siffatta (si veda in tal senso il D.M. 2.8.1969);
Il secondo requisito, sempre di carattere oggettivo consistente nell’avere l’acquirente la residenza nel comune dove l’immobile è posto ovvero ivi stabilirla entro 18 mesi dall’acquisto, oppure svolgere la propria attività (lavorativa o di studio) in tale Comune;
Il terzo requisito, è non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un’altra casa di abitazione nel territorio del comune dove si trova l’immobile acquistato;
Il quarto requisito, consiste nel non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale con il coniuge, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà o nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra casa acquistata anche dal coniuge, usufruendo anche delle agevolazioni fiscali prima casa.-
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NOTE IMPORTANTI: per usufruire dei benefici riguardo l'acquisto di prima casa non è determinante che essa sia adibita ad abitazione principale.- La legge, infatti, non obbliga il proprietario di un immobile acquistato con i benefici fiscali ad abitarlo personalmente: lo stesso potrà essere dato in uso a familiari od a terzi, poiché l'unico obbligo sussistente è quello di risiedere nel territorio del Comune (o di prendervi residenza entro 18 mesi dall'acquisto).-I requisiti di cui sopra devono essere posseduti al m...
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