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Giurisprudenza interna

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  • Vendita di immobile abusivo? E’ inadempimento per aliud pro alio.  (Tribunale, Roma, sezione XIII civile, sentenza 28/09/2017)anteprima documento
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    Nº 589
    Data 19/01/2018
    Downloads: 18
    Vendita di immobile abusivo? E’ inadempimento per aliud pro alio. (Tribunale, Roma, sezione XIII civile, sentenza 28/09/2017)
    Nel caso di vendita di un immobile abusivo, risponde il venditore per l’inadempimento conseguente ad aliud pro alio e per i danni scaturenti dalla perdita di valore del bene. E’ quanto stabilito dal Tribunale di Roma, Sez. XIII°, nella sentenza del 28.09.201...articolo integrale cliccando su download.-
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  • La Provvigione è dovuta anche se l’affare è concluso da persone diverse?anteprima documento
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    Nº 620
    Data 13/04/2018
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    La Provvigione è dovuta anche se l’affare è concluso da persone diverse?
    A norma dell'art. 1755 cod. civ., il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento. Nel caso in cui l'affare sia concluso tra parti diverse da quelle cui è stato proposto, è ugualmente dovuta la provvigione in favore del mediatore? A questa domanda risponde la Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, con la sentenza 16 marzo 2018, n. 6552.
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  • LA PROPOSTA È NULLA SE IL COSTRUTTORE NON RILASCIA  FIDEIUSSIONE AL MOMENTO DELL'ACCETTAZIONEanteprima documento
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    Nº 635
    Data 24/05/2018
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    LA PROPOSTA È NULLA SE IL COSTRUTTORE NON RILASCIA FIDEIUSSIONE AL MOMENTO DELL'ACCETTAZIONE
    Il Tribunale di La Spezia - Sentenza del 9 07 2016 - ha stabilito che qualora all'atto dell'accettazione della proposta il costruttore non rilascia la polizza fideiussoria il contratto è nullo e tale nullità non può essere sanata dal rilascio successivo.
    € 1,00Gratuito per i convenzionati
  • ESCLUSA LA RESPONSABILITÀ DEL MEDIATORE PER GLI ABUSI LADDOVE VENDITORE DICHIARI CHE L'IMMOBILE È ANTE 67anteprima documento
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    Nº 638
    Data 24/05/2018
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    ESCLUSA LA RESPONSABILITÀ DEL MEDIATORE PER GLI ABUSI LADDOVE VENDITORE DICHIARI CHE L'IMMOBILE È ANTE 67
    Nella sentenza il Tribunale di Roma decidendo la causa instaurata da un acquirente nei confronti di un' agenzia immobiliare per pretesa responsabilità professionale, poiché l' immobile era risultato affetto da abusi, ha escluso la responsabilità dell' agenzia in quanto negli atti di acquisto precedenti, gli immobili risultavano essere realizzati ante 67 e "l indagine appariva estremamente complessa risalendo gli abusi a oltre 40 anni orsono ed essendo lo stato dei luoghi conforme a quanto risultante dai titoli".-
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  • SENTENZA VITTORIOSA - STUDIO D'ARAGONA LEGALI ASSOCIATI - IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE - RICONOSCIUTO DIRITTO ALLE PROVVIGIONI IN CASO DI COMPRAVENDITA CONCLUSA A DISTANZA DI UN ANNO DALLA VISITA ED A CONDIZIONI ECONOMICHE DIFFERENTIanteprima documento
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    Nº 774
    Data 12/10/2018
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    SENTENZA VITTORIOSA - STUDIO D'ARAGONA LEGALI ASSOCIATI - IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE - RICONOSCIUTO DIRITTO ALLE PROVVIGIONI IN CASO DI COMPRAVENDITA CONCLUSA A DISTANZA DI UN ANNO DALLA VISITA ED A CONDIZIONI ECONOMICHE DIFFERENTI
    Pronuncia di rilevante importanza in materia di intermediazione immobiliare con la quale sono stati attuati pienamente i più importanti principi imperanti in materia.- In particolare è stato riconosciuto il diritto provvigionale dell’agenzia immobiliare che ha messo in relazione gli acquirenti con l’affare, anche se quest’ultimo è stato concluso a distanza di 1 anno rispetto alla visita e nonostante che il prezzo dichiarato dalle parti in atto pubblico fosse di gran lunga inferiore (circa 200.000,00 € in meno) rispetto al prezzo indicato in incarico dai venditori.- Ed invero il Giudice adito ha espressamente precisato che ai fini del riconoscimento del diritto alle provvigioni, non costituiscono deterrenti il decorso del tempo e la conclusione dell’affare a condizioni diverse rispetto a quelle di incarico, dovendosi riporre l’attenzione esclusivamente sull’attività svolta dal mediatore e sul carattere determinante della stessa nel rapporto di causalità tra messa in relazione e conclusione dell’affare.- Il precedente giurisprudenziale in esame assume peculiare rilievo anche avuto riguardo al principio giuridico applicato nella determinazione del quantum delle provvigioni dovute, posto che il Giudice – accogliendo la tesi difensiva offerta dallo studio d’Aragona – ha ritenuto simulato il prezzo di vendita indicato nell’atto pubblico, ritenendo pertanto di dover calcolare la percentuale provvigionale dovuta sul maggior importo indicato nell’incarico di vendita.-
    € 300,00Gratuito per i convenzionati
  • IL VENDITORE NON RISPONDE DEI VIZI E DEI DIFETTI IN CONFRONTO ALL'ACQUIRENTE SE AVEVA PROMESSO LA VENDITA DI UN RUDERE AD UN’IMPRESA E QUESTA,DOPO RISTRUTTURATO,IN SEDE DI ATTO PUBBLICO LO HA FATTO INTESTARE ALL’ACQUIRENTE.SENT.VITTORIOSA STUDIO d'ARAGONAanteprima documento
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    Nº 5696
    Data 31/05/2022
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    IL VENDITORE NON RISPONDE DEI VIZI E DEI DIFETTI IN CONFRONTO ALL'ACQUIRENTE SE AVEVA PROMESSO LA VENDITA DI UN RUDERE AD UN’IMPRESA E QUESTA,DOPO RISTRUTTURATO,IN SEDE DI ATTO PUBBLICO LO HA FATTO INTESTARE ALL’ACQUIRENTE.SENT.VITTORIOSA STUDIO d'ARAGONA
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati in materia di compravendita immobiliare innanzi alla CORTE DI APPELLO DI SALERNO – MAGGIO 2022.- In questo caso, la Corte di Appello di Salerno - in persona del Presidente Dott. Ornella Crespi e del Giudice Onorario Relatore Avv. Pierpaolo Pelosi –ha dettato i seguenti principi: il venditore non risponde dei vizi e dei difetti in confronto all'acquirente se aveva promesso la vendita di un rudere ad un’impresa e questa, dopo averlo ristrutturato, in sede di atto pubblico lo ha fatto intestare all’acquirente; in definitiva, allorquando il soggetto che promette la vendita è diverso dal soggetto che vende gli immobili ristrutturati, ne risponde sempre colui che ha ristrutturato e non colui che vende; si configura un contratto misto di vendita ed appalto, per cui le garanzie che normalmente ricadrebbero sul venditore nel caso di specie vi ricadono invece sull'impresa appaltatrice
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  • IL MEDIATORE È LEGITTIMATO A DIMOSTRARE DI AVER INFORMATO LE PARTI MEDIANTE LA TESTIMONIANZA DEI SUOI COLLABORATORI, LA CUI ATTENDIBILITÀ NON PUÒ ESSERE ESCLUSA SOLO IN VIRTÙ DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA NOVEMBRE 22anteprima documento
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    Nº 5811
    Data 14/12/2022
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    IL MEDIATORE È LEGITTIMATO A DIMOSTRARE DI AVER INFORMATO LE PARTI MEDIANTE LA TESTIMONIANZA DEI SUOI COLLABORATORI, LA CUI ATTENDIBILITÀ NON PUÒ ESSERE ESCLUSA SOLO IN VIRTÙ DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA NOVEMBRE 22
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. GIOVANNA CARBONE, in materia di intermediazione immobiliare, innanzi alla CORTE DI APPELLO DI SALERNO I SEZIONE CIVILE La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – Dott.ssa Ornella crespi PRINCIPIO: Il mediatore è legittimato a dimostrare di aver informato le parti mediante la testimonianza dei suoi collaboratori, che non possono essere ritenuti inattendibili solo in virtù del rapporto di collaborazione. ‘Ciò premesso intorno alla rilevanza e ammissibilità della prova testimoniale assunta, i testimoni ascoltati sono risultati tra loro concordi nel riferire che in occasione dei diversi incontri avutisi durante la trattativa contrattuale ilS********* – incontri ai quali i testi hanno dichiarato di aver partecipato direttamente - era stato messo a conoscenza dal personale dell’agenzia immobiliare non solo delle caratteristiche catastali e urbanistiche del locale visitato, ma anche della natura giuridica del diritto da alienare tramite la consegna della concessione edilizia e della convenzione urbanistica stipulata tra Comune di C**** e società cooperativa (cfr. verbale di udienza del 25\1\2017 per la testimonianza di S A, L A e F P). D’altra parte la mera deduzione della inattendibilità dei testi escussi, in ragione del solo rapporto di parentela\affinità ovvero del rapporto di lavoro – i testi A e L sono rispettivamente il figlio e la nuora della S, mentre il teste P era dipendente della Agenzia immobiliare appellata – senza alcun elemento ulteriore, non consentono di porre in dubbio le loro dichiarazioni, tra loro precise e concordanti. In base a quanto ricostruito, si può concludere che nessun inadempimento dell’obbligo di corretta informazione ex art. 1759 c.c. possa essere addebitato alla società mediatrice.‘ PRINCIPIO: E’ ammissibile la prova testimoniale ove sia diretta a dimostrare non il contenuto del contratto preliminare ma lo svolgimento dell’attività informativa che ha preceduto la stipula: ‘In via preliminare, giova sottolineare che i capi di prova articolati da parte convenuta, odierna appellata, nelle note istruttorie depositate (in particolare dalla società T*****, cfr. nota istruttoria acquisita al fascicolo di parte) non vertevano sulla circostanza della conclusione del preliminare e non investivano come thema probandum l’oggetto del contratto, quindi il bene da trasferire alla stipula del definitivo. Essi, di contro, riguardavano le ammissibili circostanze di fatto relative all’esatta osservanza da parte del mediatore tipico dell’obbligo di corretta informazione nei confronti del S******** per tutta la durata delle trattative contrattuali. Inoltre, le prove erano rilevanti, vista l’esigenza di accertare l’effettiva osservanza dell’obbligo di corretta informazione delle circostanze, “relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possano influire sulla conclusione di esso”, circostanza ex se non desumibile dalle prove documentali acquisite al giudizio’. PRINCIPIO: i vincoli di inalienabilità previsti nelle convenzioni relative ai programmi di edilizia agevolata, quando superano i limiti legali, vincolano solo l’ente sottoscrittore della convenzione, ma non i terzi acquirenti dei beni. ‘ Il legislatore nel disciplinare i programmi di edilizia residenziale pubblica agevolata sin dalla l. 231/1962 (poi anche dalla l. 179/1992), ha da sempre previsto un apposito divieto di alienazione della proprietà degli alloggi assegnati, per contrastare qualsiasi finalità speculativa contraria allo spirito della normativa sull’edilizia popolare ex art. 47, comma 2 Cost., prevedendo inizialmente un termine decennale di tale divieto. Peraltro, la violazione di tale divieto, a differenza di quanto prescrive il divieto generale ex art. 1379 c.c. di alienazione, determina la nullità dell’atto di disposizione compiuto. Attualmente, invece, nella l.179/1994 il legislatore circoscrive la durata del divieto di alienazione ai primi cinque anni dall’assegnazione dell’immobile, decorsi i quali si ha la libera cedibilità di tali alloggi. Orbene, l’art. 17 della convenzione in esame, che vieta la cessione della proprietà ai terzi, vede come unico destinatario il concessionario dei lotti edificati, che andrà incontro in caso di inosservanza del divieto, alla sanzione prevista dall’art. 19 della convenzione, ossia la decadenza dalla concessione per la parte oggetto di contestazione, con acquisizione del terreno e delle opere realizzate su esso alla disponibilità del Comune. In altri termini, la sanzione invocata da parte appellante a fondamento della tesi dell’indisponibilità del bene promesso in preliminare, ossia la decadenza dalla concessione non può che riguardare la sola società cooperativa stessa assegnataria dell’area, che cedendo la proprietà superficiaria degli immobili realizzati a soggetti diversi dai propri soci assegnatari, muniti dei requisiti per accedere ad alloggi di edilizia pubblica agevolata, tradisce la propria finalità mutualistica. Chiarita la portata soggettiva della disposizione contenuta nella convenzione, è evidente che nei limiti della norma imperativa contenuta prima alla l. 231/1962, poi alla l. 179/1992, l’assegnatario dell’alloggio possa validamente disporre del diritto di proprietà o del diritto di superficie lui assegnato, così come nel caso di specie ha correttamente fatto la S****. Ritenere che una disposizione pattizia, quale l’art. 17 della convenzione possa limitare la libertà di disporre di un diritto reale non solo dei soci assegnatari degli immobili realizzati dalla cooperativa, ma anche dei terzi subacquirenti, come la S**** nel caso di specie, si pone in contrasto con il principio di ordine pubblico sancito all’art. 1379 c.c., che ammette sì limitazioni al potere di disporre dei consociati, ma solo entro determinati limiti temporali “convenienti e rispondenti ad un apprezzabile interesse di una delle due parti”, con la conseguenza che in caso di violazione di tale divieto pattizio la parte inadempiente è obbligata soltanto a rifondere i danni all’altro contraente. PRINCIPIO: una volta formulata la domanda di risarcimento del danno, non può essere modificata in richiesta del doppio della caparra. ‘Invero, a norma dell’art. 1385, secondo comma, cc <se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l’ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra>. Tuttavia, è sempre lasciata la facoltà alla parte adempiente di scegliere di chiedere l’esecuzione o la risoluzione del contratto, con risarcimento del danno secondo le regole generali (art. 1385, terzo comma cc). In altri termini, la caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. ha la funzione di liquidare convenzionalmente il danno da inadempimento in favore della parte non inadempiente che intenda esercitare il potere di recesso conferitole "ex lege", sicché, ove ciò avvenga, essa è legittimata a ritenere la caparra ricevuta ovvero ad esigere il doppio di quella versata; qualora, invece, detta parte preferisca agire per la risoluzione ovvero l'esecuzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno va provato nell'"an" e nel "quantum" (cfr. Cass., Ordinanza n. 20532 del 29/09/2020). Trattasi, infatti, di due istituti ontologicamente distinti, anche se partono dallo stesso presupposto: l’inadempimento colpevole e di non scarsa importanza. Come è noto, in tema di contratti cui acceda la consegna di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, qualora il contraente non inadempiente abbia agito per la risoluzione (giudiziale o di diritto) ed il risarcimento del danno, costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella volta ad ottenere la declaratoria dell'intervenuto recesso con ritenzione della caparra (o pagamento del doppio), avuto riguardo - oltre che alla disomogeneità esistente tra la domanda di risoluzione giudiziale e quella di recesso ed all'irrinunciabilità dell'effetto conseguente alla risoluzione di diritto - all'incompatibilità strutturale e funzionale tra la ritenzione della caparra e la domanda di risarcimento: la funzione della caparra, consistendo in una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare l'instaurazione di un giudizio contenzioso, risulterebbe infatti frustrata se alla parte che abbia preferito affrontare gli oneri connessi all'azione risarcitoria per ottenere un ristoro patrimoniale più cospicuo fosse consentito - in contrasto con il principio costituzionale del giusto processo, che vieta qualsiasi forma di abuso processuale - di modificare la propria strategia difensiva, quando i risultati non corrispondano alle sue aspettative (cfr. Cass., Ordinanza n. 21971 del 12/10/2020)’.
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  • Sentenza n. 3038/14 del Tribunale di Salerno - Sentenza vittoriosa  Studio d'Aragona in materia di compravendita immobiliare.-anteprima documento
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    Nº 55
    Data 21/07/2014
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    Sentenza n. 3038/14 del Tribunale di Salerno - Sentenza vittoriosa Studio d'Aragona in materia di compravendita immobiliare.-
    Il giudice, accogliendo le richieste dello studio d’Aragona, ha dichiarato l’inefficacia del contratto preliminare e per l’effetto ha rigettato la pretesa del venditore di condanna dell’acquirente al pagamento del saldo pari ad €. 223.000,00 ed ha condannato la stessa parte venditrice a restituire all’acquirente la caparra confirmatoria. Il Giudice, inoltre, ha escluso qualsiasi responsabilità del mediatore, sempre difeso dallo Studio d’Aragona, rigettando la richiesta di risarcimento danni svolta in suo confronto.-
    € 500,00Gratuito per i convenzionati
  • E' INAMMISSIBilE LA QUERELA  DI FALSO QUANDO SI SOSTENGA L'ABUSIVO RIEMPIMENTO DI UN MODULO FIRMATO iN BIANCO (SENTENZA VITTORIOSA DELLO  STUDIO d'ARAGONA TRIB. DI NAPOLI -  N. 10591/14)anteprima documento
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    Nº 64
    Data 02/09/2014
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    E' INAMMISSIBilE LA QUERELA DI FALSO QUANDO SI SOSTENGA L'ABUSIVO RIEMPIMENTO DI UN MODULO FIRMATO iN BIANCO (SENTENZA VITTORIOSA DELLO STUDIO d'ARAGONA TRIB. DI NAPOLI - N. 10591/14)
    Sentenza vittoriosa dello Studio d’Aragona - legali associati - in materia di intermediazione creditizia. Il giudice, accogliendo la tesi dello Studio d’Aragona ha rigettato la querela con la quale un cliente aveva impugnato di falso un incarico di mediazione creditizia sostenendo di averlo sottoscritto in bianco e che era stato completato abusivamente dopo la sua sottoscrizione. Il Giudice ha riconosciuto l’inammissibilità della querela, rigettando le relative eccezioni e ha statuito che il modulo, fino a prova contraria, deve ritenersi vincolante fra le parti.
    € 100,00Gratuito per i convenzionati
  • SENTENZA VITTORIOSA DICEMBRE  2014 STUDIO LEGALE D'ARAGONA IN MATERIA DI COMPRAVENDITA ED INADEMPIMENTO CONTRATTUALE.anteprima documento
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    Nº 115
    Data 10/12/2014
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    SENTENZA VITTORIOSA DICEMBRE 2014 STUDIO LEGALE D'ARAGONA IN MATERIA DI COMPRAVENDITA ED INADEMPIMENTO CONTRATTUALE.
    Nel caso di specie i venditori richiedevano il riconoscimento del diritto a trattenere la caparra sostenendo che l acquirente, benché convocato, non si era presentato alla data prevista per l atto pubblico. Si costituiva l'acquirente, difeso dallo Studio d'aragona. il quale chiedeva il rigetto della domanda attrice di trattenimento della caparra ed anzi chiedeva la condanna dei venditori al pagamento del doppio della caparra ricevuta, in quanto la mancata stipula dell'atto definitivo di vendita era da addebitarmi alla esclusiva responsabilità di essi venditori. Evidenziavano gli acquirenti, infatti, che i venditori dopo aver chiesto una serie di rinvii, Anche se solo in forma verbale, sostenendo che non erano in condizione di liberare l'immobile che avevano promesso in vendita in quanto non era ancora pronto l'immobile dove dovevano trasferirsi, appena dopo scaduto il termine inizialmente previsto per la stipula, sostenevano che non essendo stati convocati per la data originariamente prevista, dovevano ritenersi liberi da ogni e qualsiasi obbligazione e legittimati a trattenersi la caparra. Opponevano gli acquirenti che la mancata stipula era stata determinata solo dalle continue richieste di rinvio, anche se solo verbali, dei venditori e che comunque il termine non poteva ritenersi essenziale. Al contrario i venditori si erano resi assenti a ben tre convocazioni successive inviate dagli acquirenti ed alla fine l immobile era addirittura risultato affetto da una ipoteca non dichiarata, per cui l inadempimento doveva essere imputato esclusivamente ad essi venditori. In corso di causa, poi, a maggiore aggravamento della posizione dei venditori, emergeva che gli stessi appena pochi giorni dopo la scadenza del termine previsto per la stipula con i convenuti, avevano venduto ad altri soggetti, lasciando presagire che le trattative fossero già in corso prima. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, accogliendo le richieste dell'acquirente, difeso dallo studio d'aragona, ha deciso che il contratto non si è stipulato per esclusiva responsabilità dei venditori, in quanto il termine originariamente previsto non poteva essere considerato essenziale, le convocazioni successive erano quindi valide ed ingiustificata la mancata presenza dei venditori, senza considerare l'ipoteca non dichiarata, che costituisce ulteriore profilo di grave inadempimento. Per l affetto ha rigettato la pretesa dei venditori di trattenere la caparra ed accogliendo le richieste dell 'acquirente difeso dallo studio d 'Aragona, ha condannato i venditori al pagamento del doppio della caparra versata oltre interessi e spese legali. Versione integrale visionabile sul sito lexconsult.it previa abilitazione in area riservata.
    € 100,00Gratuito per i convenzionati
  • SENTENZA VITTORIOSA DICEMBRE  2014 STUDIO LEGALE D'ARAGONA IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE.anteprima documento
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    Nº 125
    Data 16/12/2014
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    SENTENZA VITTORIOSA DICEMBRE 2014 STUDIO LEGALE D'ARAGONA IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE.
    Il Giudice ha riconosciuto il diritto dell'agenzia immobiliare difesa dallo Studio d'Aragona alle provvigioni, nonostante la proposta di acquisto fosse condizionata all'ottenimento del mutuo ed il finanziamento non fosse stato concesso. Il Giudice, infatti, sulla base delle prove fornite, ha accolto la tesi che la condizione non si fosse avverata a causa del comportamento dello stesso proponente acquirente, che non aveva fornito la documentazione necessaria all'ottenimento del mutuo.-
    € 100,00Gratuito per i convenzionati
  • SENTENZA VITTORIOSA GENNAIO 2015 STUDIO LEGALE D'ARAGONA IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE  IMMOBILIARE.anteprima documento
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    Nº 149
    Data 12/02/2015
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    SENTENZA VITTORIOSA GENNAIO 2015 STUDIO LEGALE D'ARAGONA IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE.
    Il Giudice, in primo luogo, ha riconosciuto che l’incarico di intermediazione può essere legittimamente conferito anche da colui che non sia proprietario dell’immobile in vendita; ha riconosciuto che nel caso di specie l’affare si è concluso per effetto dell’attività di intermediazione svolta dall’agenzia; ha confermato che nessuna rilevanza ha la circostanza che l’affare sia stato concluso dopo la scadenza dell’incarico. Per l’effetto ha condannato sia gli acquirenti che i venditori a corrispondere le provvigioni all’agente immobiliare difeso dallo studio d’Aragona.-
    € 100,00Gratuito per i convenzionati
  • SENTENZA VITTORIOSA FEBBRAIO  2015 STUDIO LEGALE D'ARAGONA IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE  IMMOBILIARE.anteprima documento
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    Nº 164
    Data 11/03/2015
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    SENTENZA VITTORIOSA FEBBRAIO 2015 STUDIO LEGALE D'ARAGONA IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE.
    Il Giudice, in primo luogo, ha riconosciuto che l’affare si è concluso per effetto dell’attività di intermediazione svolta dall’agenzia; ha confermato che nessuna rilevanza ha la circostanza che l’affare sia stato concluso da una persona (nel caso di specie acquirente) diversa da colei che è intervenuta nella fase delle trattative (madre dell’acquirente) stante l’identità dell’affare. Per l’effetto ha condannato l’acquirente al pagamento delle provvigioni all’agente immobiliare difeso dallo studio d’Aragona.
    € 100,00Gratuito per i convenzionati
  • SENTENZA VITTORIOSA  MARZO 2015 STUDIO LEGALE D'ARAGONA IN MATERIA DI RESPONSABILITA' PROFESSIONALEanteprima documento
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    Nº 182
    Data 08/04/2015
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    SENTENZA VITTORIOSA MARZO 2015 STUDIO LEGALE D'ARAGONA IN MATERIA DI RESPONSABILITA' PROFESSIONALE
    Sentenza vittoriosa dello Studio d’Aragona – legali associati – in materia di responsabilità professionale del mediatore. Nel caso di specie l’acquirente aveva citato in giudizio l’agenzia di intermediazione per avere comunicato che l’immobile era dotato del certificato di agibilità mentre poi ne era risultato sprovvisto. Aveva citato anche il venditore per ottenere lo scioglimento del contratto di vendita. Il Giudice, in accoglimento della tesi difensiva dello Studio d’Aragona – ha escluso ogni responsabilità dell’agente immobiliare nella considerazione che l’esistenza del certificato di agibilità era stata comunicata dal Comune e che il mediatore non era tenuto ad accorgersi che tale certificato era invalido in quanto dopo il suo rilascio l’immobile era stato interessato da importanti modifiche ed ampliamenti. Il Giudice ha convenuto infatti che tale valutazione richiede competenze che esulano da quelle richieste all’agente immobiliare. Il Giudice ha accolto invece la domanda nei confronti del venditore dichiarando lo scioglimento del contratto di compravendita per inadempimento dello stesso condannandolo alla restituzione del prezzo. Nonostante ciò ha confermato il diritto dell’agenzia a trattenere le provvigioni incassate.-
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  • SENTENZA VITTORIOSA APRILE 2015 STUDIO LEGALE D'ARAGONA IN MATERIA DI RECUPERO PROVVIGIONI - GIUDICE DI PACE DI AVELLINOanteprima documento
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    Nº 203
    Data 07/05/2015
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    SENTENZA VITTORIOSA APRILE 2015 STUDIO LEGALE D'ARAGONA IN MATERIA DI RECUPERO PROVVIGIONI - GIUDICE DI PACE DI AVELLINO
    Nel caso di specie l’attrice aveva citato in giudizio l’agenzia di intermediazione immobiliare per sentire accertare e dichiarare che la somma, data a titolo di compenso provvigionale, è stata indebitamente percepita data la mancata conclusione del contratto definitivo di compravendita, e per l’effetto ottenere la ripetizione della stessa. Il Giudice, in accoglimento della tesi difensiva dello Studio d’Aragona – ha ritenuto infondata la richiesta attorea di restituzione della provvigione versata - alla luce dell’avvenuta stipula del contratto preliminare di compravendita e delle posizioni giurisprudenziali riportate in sentenza e ha quindi confermato il diritto dell’agenzia a trattenere le provvigioni incassate.-
    € 100,00Gratuito per i convenzionati
  • SENTENZA VITTORIOSA TRIBUNALE DI AVELLINO GIUGNO  2015  STUDIO LEGALE D'ARAGONA - IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE -  IPOTESI DI SCAVALCO DELL'AGENZIA IN ASSENZA DI INCARICO SCRITTOanteprima documento
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    Nº 245
    Data 10/07/2015
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    SENTENZA VITTORIOSA TRIBUNALE DI AVELLINO GIUGNO 2015 STUDIO LEGALE D'ARAGONA - IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE - IPOTESI DI SCAVALCO DELL'AGENZIA IN ASSENZA DI INCARICO SCRITTO
    RECUPERO PROVVIGIONI PER SCAVALCO DELL’AGENZIA IMMOBILIARE – ASSENZA INCARICO SCRITTO. Nel caso di specie l’agenzia immobiliare aveva citato in giudizio parte venditrice al fine di vederla condannata al pagamento dei compensi provvigionali pattuiti solo verbalmente, non essendo mai stato formalizzato l’incarico di vendita.- Il venditore nel costituirsi, facendo leva proprio su tale mancanza, negava il conferimento dell’incarico di mediazione, come pure di aver mai pattuito alcuna provvigione.- Il Giudice, in accoglimento della tesi difensiva dello Studio d’Aragona – ha ritenuto che l’esistenza di una scheda visita, sottoscritta dal soggetto che successivamente ha acquistato l’immobile oggetto di causa, è elemento inconfutabile circa il nesso causale fra l’attività dell’agenzia immobiliare attrice e la stipula del contratto definitivo.- Pertanto, ritenendo esistente un valido incarico di mediazione, ha condannato parte venditrice a corrispondere le provvigioni dovute nella misura pattuita, seppur solo in forma verbale.-
    € 100,00Gratuito per i convenzionati
  • SENTENZA VITTORIOSA GIUDICE DI PACE DI SALERNO LUGLIO 2015 STUDIO LEGALE D'ARAGONA - IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE - AFFARE CONCLUSO DOPO LA SCADENZA DELL’INCARICO.anteprima documento
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    Nº 254
    Data 31/08/2015
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    SENTENZA VITTORIOSA GIUDICE DI PACE DI SALERNO LUGLIO 2015 STUDIO LEGALE D'ARAGONA - IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE - AFFARE CONCLUSO DOPO LA SCADENZA DELL’INCARICO.
    Nel caso di specie l’agenzia immobiliare aveva citato in giudizio parte venditrice al fine di vederla condannata al pagamento dei compensi provvigionali , in virtù dell’incarico di mediazione conferitogli.- Il venditore nel costituirsi, facendo leva sulla scadenza dell’incarico, asseriva in particolare l’esclusione del nesso causale tra il conferimento dell’incarico e l’affare poi concluso.- Il Giudice invece, in accoglimento della tesi difensiva dello Studio d’Aragona – ha ritenuto che l’ ”affare” nonostante sia stato dalle parti concluso solo successivamente alla scadenza dell’incarico non possa in alcun modo escludere l’evidente rilevanza causale tra l’attività di mediazione posta in essere dall’agenzia e l’affare effettivamente concluso.- Pertanto ha condannato parte venditrice a corrispondere le provvigioni dovute così come espressamente richiesta da parte attrice.-
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  • SENTENZA VITTORIOSA LUGLIO 2015 STUDIO LEGALE D'ARAGONA IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE  IMMOBILIARE -  TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA.anteprima documento
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    Nº 255
    Data 02/09/2015
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    SENTENZA VITTORIOSA LUGLIO 2015 STUDIO LEGALE D'ARAGONA IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE - TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA.
    AFFARE CONCLUSO DOPO LA SCADENZA DELL’INCARICO E AD UN PREZZO DIVERSO RISPETTO A QUELLO INTERMEDIATO.- In particolare l’agenzia immobiliare rappresentata dallo Studio d’Aragona aveva citato in giudizio parte venditrice, la quale nonostante avesse trasferito l’immobile a soggetto presentato dalla stessa si era rifiutato di corrispondere i compensi pattuiti.- Gli elementi sfavorevoli erano rappresentati da un mancato rinnovo del’incarico di mediazione, oltre che dalla conclusione dell’atto pubblico di vendita, seppur a persona segnalata dall’agenzia, a condizioni diverse, nella specie ad un prezzo di vendita più elevato.- Il Giudice chiamato a decidere, accogliendo la tesi difensiva dello studio d’Aragona ha condiviso l’orientamento secondo cui ai fini del diritto provvigionale costituisce elemento determinante “anche la semplice attività, consistente nel ritrovamento o nell’indicazione dell’altro contraente o nella segnalazione dell’affare legittima il diritto alla provvigione”.- Inoltre, sempre in accoglimento della tesi dello studio d’Aragona, ha ritenuto che la differenza di prezzo non potesse escludere il nesso causale fra l’attività di intermediazione esercitata e la conclusione dell’affare.- Pertanto il Giudice adito ha condannato parte venditrice a corrispondere i compensi provvigionali pattuiti, aumentati dagli interessi nelle more maturati, oltre che le competenze legali.-
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  • Sentenza vittoriosa dello studio Legale d'Aragona Tribunale di  Napoli  X SEZIONE CIVILE 12 giugno 2015anteprima documento
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    Nº 262
    Data 17/09/2015
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    Sentenza vittoriosa dello studio Legale d'Aragona Tribunale di Napoli X SEZIONE CIVILE 12 giugno 2015
    RECUPERO PROVVIGIONI PER SCAVALCO DELL’AGENZIA IMMOBILIARE – INCARICO DI VENDITA AFFIDATO AD ALTRA AGENZIA.- .- Nel caso di specie l’agenzia immobiliare “alfa” rappresentata dallo Studio d’Aragona aveva citato in giudizio parte acquirente, al fine di vederla condannata al pagamento in suo favore dei compensi provvigionali pattuiti, stante la positiva conclusione dell’affare dalla stessa proposto.- Parte acquirente nel costituirsi in giudizio si difendeva eccependo l’intervento di altra e diversa agenzia immobiliare “beta” alla quale il venditore aveva conferito formale incarico ed alla quale assumeva di aver corrisposto i compensi provvisionali dovuti.- Il Giudice chiamato a decidere, in pieno accoglimento della tesi difensiva dello studio d’Aragona, ha fatto proprio il principio secondo cui ai fini del diritto provvigionale costituisce presupposto essenziale del diritto al compenso “non tanto il conferimento espresso dell’incarico, quanto piuttosto la circostanza che il mediatore abbia di fatto svolto un’attività utile per la conclusione dell’affare e che di tale attività le parti siano consapevoli dell’operato del mediatore”.- Ebbene, stante la copiosa attività istruttoria raccolta dallo studio d’Aragona circa l’effettiva attività di mediazione svolta dall’agenzia “alfa” ha ritenuto irrilevanti le eccezioni di parte acquirente e l’ha condannata a corrispondere in favore della prima le provvigioni pattuite, aumentati dagli interessi, oltre che al pagamento delle spese legali.-
    € 100,00Gratuito per i convenzionati
  • SENTENZA VITTORIOSA DELLO STUDIO LEGALE D\'ARAGONA IN MATERIA DI RECUPERO PROVVIGIONI - TRIBUNALE DI NAPOLIanteprima documento
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    Nº 279
    Data 21/10/2015
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    SENTENZA VITTORIOSA DELLO STUDIO LEGALE D\'ARAGONA IN MATERIA DI RECUPERO PROVVIGIONI - TRIBUNALE DI NAPOLI
    RECUPERO PROVVIGIONI – RICONOSCIUTO DIRITTO ALLE PROVVIGIONI PER UN AFFARE CONCLUSO DOPO LA REVOCA DEL MANDATO.-Sent. Tribunale di Napoli – 13 Luglio 2015.- Sentenza vittoriosa dello Studio d’Aragona – legali associati – in materia di intermediazione immobiliare.- In particolare l’agenzia immobiliare rappresentata dallo Studio d’Aragona aveva citato in giudizio un venditore che aveva trasferito l’immobile a soggetto presentato dall’agenzia, rifiutandosi – poi - di corrispondere i compensi provvigionali pattuiti.- Gli elementi sfavorevoli erano rappresentati dalla circostanza che il venditore aveva revocato l’incarico all’agenzia ed aveva stipulato l’atto pubblico con il cliente presentato dall’agenzia dopo la revoca.- Il Giudice chiamato a decidere, accogliendo la tesi difensiva dello studio d’Aragona, ha condiviso l’orientamento secondo cui “quantunque le operazioni di vendita si siano concluse senza la collaborazione dell’agenzia immobiliare e dopo la scadenza del mandato sussiste il diritto al conseguimento della provvigione anche per la sola circostanza di aver svolto un’attività professionale rivelatasi determinante per la conclusione dell’affare, in virtù del contatto creato tra le parti con la propria attività pubblicitaria e di mediazione”.- Pertanto il Giudice adito, stante la copiosa attività istruttoria raccolta dallo Studio d’Aragona, ha ritenuto irrilevanti le eccezioni di parte venditrice e l’ha condannata a corrispondere i compensi provvigionali pattuiti, aumentati dagli interessi nelle more maturati, oltre che al pagamento delle spese legali.-
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  • SENTENZA VITTORIOSA OTTOBRE  2015 STUDIO LEGALE D'ARAGONA IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE  IMMOBILIARE.anteprima documento
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    Nº 292
    Data 10/11/2015
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    SENTENZA VITTORIOSA OTTOBRE 2015 STUDIO LEGALE D'ARAGONA IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE.
    RECUPERO PROVVIGIONI – RICONOSCIUTO DIRITTO ALLE PROVVIGIONI PER UN AFFARE CONCLUSO CON PERSONA DIVERSA DAL PROPONENTE MA A QUESTI LEGATA DA VINCOLO DI PARENTELA.- In particolare l’agenzia immobiliare rappresentata dallo Studio d’Aragona aveva citato in giudizio acquirenti e venditore per sentirli condannare al pagamento dei compensi provvigionali pattuiti per l’attività di intermediazione prestata in loro confronto. La pronuncia si segnala per aver affrontato profili di particolare interesse quali l’aver concluso l’affare con persona differente dal proponente acquirente, ma legata a quest’ultimo da vincolo di parentela, e dopo la scadenza dell’incarico.- Nel caso di specie, il Giudice chiamato a decidere, accogliendo la tesi difensiva dello studio d’Aragona, ha ritenuto che la conclusione dell’affare, benché intervenuta con soggetto diverso, fosse comunque da ricollegare proprio alla messa in relazione operata dall’agenzia in ragione “dell’identità dell’immobile proposto con quello poi acquistato, della quasi identità delle parti contraenti con quelle messe in relazione dal mediatore (in considerazione dello stretto rapporto di parentela …., nonché del concreto interessamento all’affare … ) e del brevissimo lasso di tempo intercorso tra la sottoscrizione della proposta e la successiva stipula del rogito notarile di acquisto.- La sentenza affronta, altresì, delicati aspetti in ordine all’eccepita pretesa vessatorietà di alcune clausole del contratto ritenendo che le stesse non rientrino nelle ipotesi previste dalla normativa a tutela del consumatore.- Pertanto il Giudice adito, stante la copiosa attività istruttoria raccolta dallo Studio d’Aragona, ha considerato irrilevanti le eccezioni formulate dalle controparti e le ha condannate a corrispondere le provvigioni come richieste, aumentate dagli interessi nelle more maturati, oltre al pagamento delle spese legali.-
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  • SENTENZA VITTORIOSA  SETTEMBRE   2015 STUDIO LEGALE D'ARAGONA IN MATERIA DI  INTERMEDIAZIONE. CORTE DI APPELLO DI NAPOLI.anteprima documento
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    Nº 296
    Data 11/11/2015
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    SENTENZA VITTORIOSA SETTEMBRE 2015 STUDIO LEGALE D'ARAGONA IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE. CORTE DI APPELLO DI NAPOLI.
    DIFFERENZA TRA SUBMEDIAZIONE E CONCORSO DI PIU’ MEDIATORI NELLO STESSO AFFARE - DIRITTO DEL MEDIATORE CHE HA RICEVUTO INCARICO DEL CLIENTE E CHE HA DELEGATO LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI MEDIAZIONE ANCHE AD ALTRI MEDIATORI, ALL’INCASSO DELL’INTERA PROVVIGIONE, GRAVANDO SU DI LUI, POI, L’ONERE DI FAR FRONTE AD EVENTUALI RICHIESTE PROVVIGIONALI DA PARTE DEGLI ALTRI MEDIATORI CHE HANNO COLLABORATO.-
    € 100,00Gratuito per i convenzionati
  • SENTENZA VITTORIOSA - TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA - NOVEMBRE  2015 - STUDIO LEGALE D\'ARAGONA IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE.anteprima documento
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    Nº 307
    Data 01/12/2015
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    SENTENZA VITTORIOSA - TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA - NOVEMBRE 2015 - STUDIO LEGALE D\'ARAGONA IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE.
    RECUPERO PROVVIGIONI PER SCAVALCO DELL’AGENZIA IMMOBILIARE – PROPOSTA D’ACQUISTO ACCETTATA – MANCATA STIPULA ATTO DEFINITIVO.- Nel caso di specie l’agenzia immobiliare aveva citato in giudizio parte venditrice, al fine di vederla condannata al pagamento in suo favore dei compensi provvigionali pattuiti, stante l’accettazione da parte di quest’ultima di una proposta di acquisto avente ad oggetto l’immobile di sua proprietà.- La venditrice, nel costituirsi, negava il suddetto diritto, ritenendo che l’affare non poteva considerarsi concluso sulla base della mera proposta d’acquisto accettata ed adduceva un disinteressamento dell’agenzia immobiliare, la quale a suo dire avrebbe dovuto “accompagnarla” fino alla stipula dell’atto pubblico.- Il Giudice chiamato a decidere, in pieno accoglimento della tesi difensiva dello studio d’Aragona, ha fatto proprio il principio giuridico secondo cui la proposta d’acquisto accettata costituisce a tutti gli effetti un contratto preliminare, con conseguente possibilità di ritenere l’affare concluso in tale data.- La suddetta Autorità giudiziaria, inoltre, sempre in accoglimento della tesi difensiva dello Studio d’Aragona, ha specificato che il diritto alle provvigioni non è in alcun modo vincolato alla stipula dell’atto pubblico, pertanto anche in sua assenza, ove non sia configurabile una responsabilità del mediatore, l’agenzia immobiliare va indennizzata per l’attività lavorativa svolta.- Sulla base di tale principi, pertanto, il Giudice chiamato a decidere ha condannato parte venditrice alla corresponsione delle provvigioni pattuite in incarico, maggiorate di interessi legali, oltre che al pagamento delle spese legali.-
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  • SENTENZA VITTORIOSA - TRIBUNALE DI SALERNO - DICEMBRE 2015 - STUDIO LEGALE D\'ARAGONA IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE.anteprima documento
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    Nº 328
    Data 02/02/2016
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    SENTENZA VITTORIOSA - TRIBUNALE DI SALERNO - DICEMBRE 2015 - STUDIO LEGALE D\'ARAGONA IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE.
    ESCLUSA LA RESPONSABILITA' DEL VENDITORE FORMALE NELL'IPOTESI IN CUI IL BENE PROMESSO AL PROMITTENTE ACQUIRENTE SIA STATO AMPIAMENTE TRASFORMATO E RISTRUTTURATO DA QUESTI PRIMA DI TRASFERIRE LA VENDITA A TERZI.- CASO: Il Sig. Caio aveva promesso in vendita un vecchio rudere ad un'impresa costruttrice la quale lo aveva completamente ristrutturato e trasformato per poi prometterlo a terzi. A questo punto l'impresa avvalendosi della facoltà di intestare la vendita a terzi, che si era riservata nel compromesso intervenuto con Caio, lo convocò a stipulare gli atti di vendita in favore di terzi degli immobili ottenuti dalla trasformazione e ristrutturazione del rudere originario. Senonché dopo la vendita gli acquirenti hanno riscontrato dei difetti nell'immobile acquistato e pretendono che ne risponda Caio quale venditore formale. La riduzione del prezzo di cui all'art. 1538 c.c. può essere richiesta solo laddove emerga che il prezzo di compravendita sia stato concordato e pattuito in relazione alle dimensioni dell'immobile che devono essere state richiamate almeno approssimativamente nei relativi atti.
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  • SENTENZA VITTORIOSA - TRIBUNALE DI AVELLINO - GENNAIO 2016 - STUDIO LEGALE D\'ARAGONA IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE.anteprima documento
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    Nº 346
    Data 28/02/2016
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    SENTENZA VITTORIOSA - TRIBUNALE DI AVELLINO - GENNAIO 2016 - STUDIO LEGALE D\'ARAGONA IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE.
    RECUPERO PROVVIGIONI – RICONOSCIUTO DIRITTO ALLE PROVVIGIONI PER UN AFFARE CONCLUSO DOPO LA SCADENZA DELL’INCARICO CONFERITO DA UN SOGGETTO CHE NON ERA TITOLARE DELLA PROPRIETA’ E NEPPURE MUNITO DI PROCURA SCRITTA.- In particolare l’agenzia immobiliare, rappresentata dallo Studio d’Aragona, aveva citato in giudizio parte acquirente e parte venditrice per sentirli condannare al pagamento dei compensi provvigionali pattuiti per l’attività di intermediazione prestata in loro confronto. Parte venditrice nel costituirsi in giudizio non eccepiva l’affidamento dell’incarico bensì l’incapacità a sottoscriverlo poiché il bene era di proprietà della moglie ed agiva in assenza di procura scritta.- ll Giudice chiamato a decidere, ritenendo che:” la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere”- (art. 1329 c.c.) e poiché nel caso di specie, il conferimento dell’incarico all’agenzia di mediazione può essere conferito anche orale, non essendo prevista una forma scritta ad substantiam è di evidenza assoluta che l’incaricante (falsus procurator o meglio procuratore apparente) poteva gire in assenza di procura scritta, essendo sufficiente una procura orale od anche una dichiarazione orale di essere a tanto autorizzato. - Pertanto il Giudice, accogliendo la tesi difensiva dello Studio d’Aragona ha fatto proprio il principio secondo cui, “il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare si è concluso per effetto del suo intervento, con tanto intendendosi che tra la conclusione dell’affare e l’opera del mediatore deve sussistere un nesso di causalità e, cioè occorre che l’attività del mediatore sia stata indispensabile per la conclusione dell’affare, anche quando questo sia stato concluso nell’assenza ed all’insaputa del mediatore ed anche qualora l’affare sia stato concluso dopo la scadenza del contratto (Cass. 08/23842; Cass. 03/5762; Cass. 94/2118).- Il Giudice adito, stante la copiosa attività istruttoria raccolta dallo Studio d’Aragona, ha considerato irrilevanti le eccezioni formulate dalle controparti e le ha condannate a corrispondere le provvigioni come richieste, aumentate dagli interessi nelle more maturati, oltre al pagamento delle spese legali.-
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  • AL MEDIATORE  NON ISCRITTO AL RUOLO DEGLI AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE PREVISTO DALLA LEGGE N. 39 DEL 1989 ART. 6. NON SPETTANO LE PROVVIGIONI E NEPPURE IL RISARCIMENTO DEI DANNI (PENALI) SENTENZA FAVOREVOLE STUDIO D'ARAGONA)anteprima documento
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    Nº 380
    Data 06/04/2016
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    AL MEDIATORE NON ISCRITTO AL RUOLO DEGLI AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE PREVISTO DALLA LEGGE N. 39 DEL 1989 ART. 6. NON SPETTANO LE PROVVIGIONI E NEPPURE IL RISARCIMENTO DEI DANNI (PENALI) SENTENZA FAVOREVOLE STUDIO D'ARAGONA)
    SENTENZA EMESSA DAL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE - PUBBLICATA IL 10 FEBBRAIO 2016.- Parte venditrice, rappresentata dallo Studio d’Aragona, era stata citata in giudizio per essere condannata al pagamento di una somma ad una società di intermediazione immobiliare, in quanto, dopo aver conferito alla stessa mandato esclusivo e irrevocabile per la vendita vendere la propria unità immobiliare, si era rifiutata di sottoscrivere una proposta di acquisto conforme alle condizioni richieste.- La domanda per quanto malamente proposta quale richiesta di pagamento delle provvigioni aveva ad oggetto in verità una richiesta di risarcimento danni quantificata nella medesima misura delle provvigioni conseguenti alla violazione delle obbligazioni assunte con l’incarico di mediazione e più precisamente dell’impegno di accettare proposte di acquisto conformi.- Il Giudice adito, con la sentenza in esame, si pronuncia evidenziando come la validità dell’incarico di mediazione presuppone la prova dell’iscrizione nell’apposito ruolo.- A tal proposito il Giudicante richiama gli artt. 6 e 8 della legge n.39 del 1989 concernente la disciplina della professione di mediatore, la prima disposizione dispone che hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli degli agenti di affari in mediazione, mentre l’art. 8 della legge citata contempla le sanzioni amministrative e penali applicabili in danno di coloro che esercitano l’attività di mediazione senza essere iscritti nel relativo ruolo.- Il Giudice richiama giurisprudenza (Cass. n.14076 del 2002; Cass. n. 26781 del 2013), la quale rileva che l’eccezione di nullità del contratto di mediazione per mancanza di iscrizione del mediatore nel ruolo previsto dalla legge n. 39 del 1989, costituisce un’eccezione in senso lato, trattandosi di una questione rilevabile d’ufficio, come tale non soggetta in grado di appello alla disciplina di cui all’art. 345 c.p.c. .- La giurisprudenza più recente ha chiarito che, qualora l’attività di mediazione sia svolta da una società, è necessario che la stessa sia iscritta nell’albo degli agenti di commercio di cui all’art. 6 della legge 39 del 1989 (Cass. n. 26781 del 2013).- Stante l’assenza di parte attrice della prova dell’iscrizione nell’apposito ruolo né del proprio legale rappresentante, il Giudicante adito respingeva la domanda di parte attorea condannando lo stesso a al pagamento in favore del convenuto (il venditore rappresentato dallo Studio d’Aragona) delle spese del giudizio.-
    € 100,00Gratuito per i convenzionati
  • RECUPERO PROVVIGIONI – RICONOSCIUTO DIRITTO ALLE PROVVIGIONI PER UN AFFARE CONCLUSO DOPO LA SCADENZA DELL’INCARICO E CONFERITO DA UN SOGGETTO CHE NON ERA TITOLARE DELLA PROPRIETA’.- SENT. TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE – 11 FEBBRAIO 2016.-anteprima documento
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    Nº 400
    Data 02/05/2016
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    RECUPERO PROVVIGIONI – RICONOSCIUTO DIRITTO ALLE PROVVIGIONI PER UN AFFARE CONCLUSO DOPO LA SCADENZA DELL’INCARICO E CONFERITO DA UN SOGGETTO CHE NON ERA TITOLARE DELLA PROPRIETA’.- SENT. TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE – 11 FEBBRAIO 2016.-
    SENTENZA VITTORIOSA DELLO STUDIO D’ARAGONA – LEGALI ASSOCIATI – IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE.- Nello specifico, l’agenzia immobiliare, rappresentata dallo Studio d’Aragona, aveva citato in giudizio parte acquirente e parte venditrice per sentirli condannare al pagamento dei compensi provvigionali pattuiti per l’attività di intermediazione immobiliare prestata nei loro confronti.- , Parte venditrice, ha eccepito – tra l’altro - la nullità del contratto di mediazione in quanto stipulato da un soggetto non munito dei poteri rappresentativi della società (falsus procurator).- Il Giudice chiamato a decidere, ha ritenuto, in primis, che: ”l’unica condizione per così dire formale imposta dalla legge, non tanto per la validità del contratto di mediazione, quanto ai fini dell’insorgenza del diritto al compenso da parte del mediatore è l’iscrizione all’albo degli agenti immobiliari e nel caso de quo risulta a tutti gli effetti documentata l’iscrizione della società attrice”; Con riferimento, poi, all’eccezione sollevata da entrambe le parti convenute in ordine alla circostanza che l’incarico di mediazione non fosse stato conferito dalla proprietaria dell’immobile bensì da un soggetto terzo, il Giudice, accogliendo la tesi difensiva prospettata dallo Studio d’Aragona, ha fatto proprio il principio secondo cui: “accanto al rapporto di mediazione “tipico” è configurabile un rapporto di mediazione “atipico” a favore di un terzo, che ricorre allorché l’attività intermediatrice sia svolta in favore di un soggetto diverso da colui il quale ha conferito il relativo incarico, in quanto anche un terzo – purché abbia un interesse pure solo morale o affettivo a che altri concluda un affare – può validamente richiedere al mediatore di svolgere la sua opera, obbligandosi a corrispondere l’eventuale provvigione. In questo caso, colui il quale ha conferito l’incarico di mediazione è obbligato a pagare la provvigione, allorché il terzo in cui favore è stata svolta l’attività intermediatrice ha concluso l’affare, anche se egli sia rimasto ad esso estraneo”(Cass. civ. 17628/2002).- Il Giudice adito, stante la copiosa attività istruttoria raccolta dallo Studio d’Aragona, ha considerato irrilevanti le eccezioni formulate dalle controparti e le ha condannate a corrispondere le provvigioni come richieste, aumentate dagli interessi nelle more maturati, oltre al pagamento delle spese legali.-
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  • SENTENZA VITTORIOSA- IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE- RICONOSCIUTO DIRITTO ALLE PROVVIGIONI PER UN AFFARE CONCLUSO A CONDIZIONI DIFFERENTI RISPETTO A QUELLE INDICATE NELL’INCARICO DI MEDIAZIONE.-anteprima documento
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    Nº 422
    Data 16/06/2016
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    SENTENZA VITTORIOSA- IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE- RICONOSCIUTO DIRITTO ALLE PROVVIGIONI PER UN AFFARE CONCLUSO A CONDIZIONI DIFFERENTI RISPETTO A QUELLE INDICATE NELL’INCARICO DI MEDIAZIONE.-
    SENTENZA - TRIBUNALE DI AVELLINO – 11 APRILE 2016.- L’agenzia immobiliare, rappresentata dallo Studio d’Aragona, aveva citato in giudizio parte venditrice per sentirla condannare al pagamento dei compensi provvigionali pattuiti per l’attività di intermediazione immobiliare prestata nei suoi confronti.- Parte venditrice, nel costituirsi in giudizio, eccepiva che il prezzo richiesto all’agenzia era differente rispetto a quello effettivo a cui era stato venduto l’immobile ed in particolare disconosceva alcune parti dell’incarico di mediazione.- Il Giudice, chiamato a decidere, ha ritenuto irrilevanti le eccezioni sollevate da controparte sostenendo in primis che tale disconoscimento fosse contra legem in quanto formulato in maniera generica e senza adempiere agli oneri probatori sullo stesso incombenti e consequenziali al preteso disconoscimento; inoltre, la leggera differenza di prezzo definitivo rispetto a quello richiesto da parte venditrice “non rende di certo l’affare altro da quello oggetto della mediazione”.- Il Giudice adito, chiamato a decidere, accogliendo la tesi difensiva prospettata dallo Studio d’Aragona, ha fatto proprio il principio secondo cui:”Quando l’opera del mediatore sia valsa a far intavolare trattative poi confluite nella costituzione di vincoli giuridici, le differenze non rilevanti tra le condizioni iniziali dell’affare e quelle finali non rilevano e dunque non elidono il diritto del mediatore alla provvigione, neppure se concernono il prezzo o il bene o alcune delle parti (Cass.7252/2005, Cass. 5339/2009, Cass.12527/2010 e Cass. 25851/2014).- Il Giudice, stante la copiosa attività istruttoria raccolta dallo Studio d’Aragona, ha considerato irrilevanti le eccezioni formulate dalla controparte e l’ ha condannata a corrispondere le provvigioni come richieste, aumentate dagli interessi nelle more maturati, oltre al pagamento delle spese legali.-
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  • SENTENZA VITTORIOSA STUDIO LEGALE D’ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI IN MATERIA DI RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE- TRIBUNALE DI SALERNO SEZ. DISTACCATA DI EBOLI  DEL29APRILE2016.-anteprima documento
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    Nº 432
    Data 04/07/2016
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    SENTENZA VITTORIOSA STUDIO LEGALE D’ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI IN MATERIA DI RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE- TRIBUNALE DI SALERNO SEZ. DISTACCATA DI EBOLI DEL29APRILE2016.-
    RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE DEL MEDIATORE – ESCLUSA LA RESPONSABILITA’ DEL MEDIATORE PER OPERE ABUSIVE RIGUARDANTI L’IMMOBILE OGGETTO DI INTERMEDIAZIONE E DUNQUE CONFERMATO IL DIRITTO DELLO STESSO A TRATTENERE LE PROVVIGIONI PATTUITE PER L’AFFARE INTERMEDIATO. - TRIBUNALE DI SALERNO SEZ. DISTACCATA DI EBOLI DEL 29APRILE 2016.- Nel caso di specie l’agenzia immobiliare, rappresentata dallo Studio d’Aragona, era stata citata in giudizio da parte acquirente per sentirla condannare alla restituzione delle provvigioni “indebitamente” percepite, nonché al risarcimento danni asseritamente subiti dalla stessa in quanto l’agenzia aveva omesso, a detta di parte acquirente, le informazioni inerenti la conformità dell’immobile riguardanti la regolarità urbanistica, edilizia e catastale dello stesso.- Pertanto, chiedeva la risoluzione del contratto di compravendita in conseguenza dell’inadempimento di parte venditrice.- Con la sentenza in commento il Giudice adito, accogliendo la tesi difensiva prospettata dallo Studio d’Aragona, ha fatto proprio il principio secondo cui l’agenzia immobiliare non è in alcun modo parte del contratto di compravendita e, peraltro, non avendo assunto alcuna obbligazione in ordine alla garanzia della regolarità edilizia dell’immobile oggetto di compravendita, nessuna pretesa può essere avanzata in suo confronto.- Sulla scorta di tali considerazioni ha escluso qualsivoglia responsabilità in capo all’agenzia immobiliare, essendosi limitata ad intermediare l’affare tra le parti ed ha condannato parte attrice al pagamento delle spese di lite.-
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  • RECUPERO PROVVIGIONI RICONOSCIUTO DIRITTO ALLE PROVVIGIONI PER UN AFFARE CONCLUSO A CONDIZIONI DIFFERENTI RISPETTO A QUELLE INDICATE NELL’INCARICO DI MEDIAZIONE– IRRILEVANZA DELL’ECCEZIONE PROPOSTA (L’IMMOBILE PROMESSO IN VENDITA NON RISPETTAVA L’ALTEZZAManteprima documento
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    Nº 441
    Data 25/07/2016
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    RECUPERO PROVVIGIONI RICONOSCIUTO DIRITTO ALLE PROVVIGIONI PER UN AFFARE CONCLUSO A CONDIZIONI DIFFERENTI RISPETTO A QUELLE INDICATE NELL’INCARICO DI MEDIAZIONE– IRRILEVANZA DELL’ECCEZIONE PROPOSTA (L’IMMOBILE PROMESSO IN VENDITA NON RISPETTAVA L’ALTEZZAM
    SENTENZA VITTORIOSA STUDIO LEGALE D’ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE - Nel caso di specie l’agenzia immobiliare, rappresentata dallo Studio d’Aragona, aveva citato in giudizio parte promissaria acquirente per sentirla condannare al pagamento dei compensi provvigionali pattuiti, per l’attività di intermediazione immobiliare prestata nei suoi confronti.- Quest’ultima, nel costituirsi eccepiva che l’affare non si era concluso e pertanto a nulla erano dovute le provvigioni in quanto l’agenzia immobiliare aveva sottaciuto volontariamente le caratteristiche effettive dello stabile, ed in particolare chel’immobile de quo non rispettava l’altezza minima di m. 2,70.- Con la sentenza in commento, Il Giudice adito, chiamato a decidere, accogliendo la tesi difensiva prospettata dallo Studio d’Aragona, ha riaffermato il principio secondo cui:“Il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, pur non richiedendosi che, tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare, sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, ed essendo, viceversa, sufficiente che,anche in presenza di un processo di formazione della volontàdelle parti complesso ed articolato nel tempo, la “messa in relazione” delle stesse costituisca l’antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto (Cass. Civ. sez. III n. 3438/2002)”… E’ sufficiente, dunque, che la messa in relazione delle parti contraenti sia l’antecedente fattuale ed indispensabile (principio della causalità adeguata) per pervenire, pure attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione dell’affare medesimo, con la conseguenza che la prestazione del mediatore può esaurirsi solo nel ritrovamento ed indicazione di uno dei soggetti contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle successive fasi sino alla stipula del contratto definitivo (Tribunale di Salerno, Sez. II, 15/4/2009)…. Ed una volta concluso l’affare, secondo la Cassazione, non assume rilevanza, sotto il profilo della incidenza sulla efficienza causale esclusiva o concorrente dell’opera del mediatore , l’assoluta identità delle condizioni alle quali la trattativa sia successivamente portata a termine Cass. 05/28231)”.-Pertanto il Giudice, stante la copiosa attività istruttoria raccolta dallo Studio d’Aragona, ha considerato irrilevanti le eccezioni formulate dalla controparte e l’ ha condannata a corrispondere le provvigioni come richieste, aumentate dagli interessi nelle more maturati, oltre al pagamento delle spese legali.-
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  • IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE ANCHE SE L' ACQUIRENTE INTESTA L'IMMOBILE ALLA FIGLIA O AD ALTRO PARENTE.anteprima documento
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    Nº 454
    Data 08/09/2016
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE ANCHE SE L' ACQUIRENTE INTESTA L'IMMOBILE ALLA FIGLIA O AD ALTRO PARENTE.
    SENTENZA VITTORIOSA STUDIO LEGALE D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE TRIBUNALE DI NOLA - I SEZIONE CIVILE - 20 AGOSTO 2016.- Nel caso di specie l'agenzia immobiliare, rappresentata dallo Studio d'Aragona, aveva citato in giudizio parte venditrice per sentirla condannare al pagamento dei compensi provvigionali pattuiti, per l'attività di intermediazione immobiliare prestata nei suoi confronti.- Con la sentenza in commento, Il Giudice adito, chiamato a decidere, accogliendo la tesi difensiva prospettata dallo Studio d'Aragona, ha riaffermato il principio secondo cui:la condizione perchè sorga il diritto alla provvigione � l'dentità dell'affare proposto con quello concluso, che non è esclusa quando le parti sostituiscono altri a sè nella stipulazione conclusiva, sempre che vi sia continuità tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipulazione negoziale e sempre che la conclusione dell'affare sia collegabile al contatto determinato dal mediatore tra le parti originarie, che sono tenute al pagamento della provvigione� (Cass. Sent. n. 20549 del 2004).- Pertanto il Giudice, stante la copiosa attività istruttoria raccolta dallo Studio d'Aragona, ha considerato irrilevanti le eccezioni formulate dalla controparte e l'ha condannata a corrispondere le provvigioni come richieste, aumentate dagli interessi nelle more maturati, oltre al pagamento delle spese legali.-
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    Nº 469
    Data 04/11/2016
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI DOPO LA DISDETTA DELL'INCARICO?
    TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA - 19 SETTEMBRE 2016.- SENTENZA VITTORIOSA STUDIO LEGALE D’ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE.– Nel caso di specie il Tribunale, accogliendo la tesi prospettata dallo Studio d'Aragona, ha affermato che, una volta concluso l’affare, non assume alcuna rilevanza, al fine di escludere l’incidenza sulla efficienza causale esclusiva o concorrente dell’opera di detto mediatore, la circostanza che l'affare sia stato concluso dopo la scadenza dell'incarico, ed a condizioni diverse, come pure l'intervento di altro mediatore.-
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    Nº 478
    Data 05/12/2016
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    LE PROVVIGIONI SONO DOVUTE ANCHE SE L' ATTIVITA' E' STATA SVOLTA DOPO LA SCADENZA DELL'INCARICO.
    SENTENZA VITTORIOSA STUDIO LEGALE D’ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE Il Tribunale di Benevento, accogliendo la tesi proposta dallo Studio d’Aragona, ha ribadito che il mediatore ha diritto alla provvigione quando le parti che ha messo in relazione concludano l’affare da lui proposto, anche se l’attività è avvenuta dopo la scadenza dell’incarico.- In particolare il Giudice ha ribadito che: “non assume rilievo, che l’opera prestata dal mediatore sia stata ultimata in modo idoneo ed efficiente alla conclusione dell’affare successivamente alla scadenza del termine previsto, quando il conferimento dell’incarico sia avvenuto con patto di esclusiva per un determinato periodo di tempo, poiché la stipula di detto patto non è indicativa anche della volontà del preponente di rifiutare l’attività del mediatore profusa oltre il termine medesimo (Cassazione Civile, sez. III, 05/03/2009, n. 5348), né può ritenersi vessatoria la clausola di cui all’art. 8 dell’incarico in cui si prevede che il diritto alla provvigione permane anche qualora la vendita sia conclusa in seguito alla scadenza dell’incarico conferito al mediatore, ma comunque grazie all’attività svolta da quest’ultimo: la previsione in esame, infatti, non è altro che una specificazione della disciplina legislativa, e anzi- chiarisce ulteriormente, in modo intellegibile la portata dell’art. 1755 c.c..- TRIBUNALE DI BENEVENTO – II Sezione Civile - 26 OTTOBRE 2016
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    Nº 488
    Data 02/01/2017
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    LE PROVVIGIONI SONO DOVUTE ANCHE SE L’ATTIVITÀ DELL’AGENZIA SI E’ RISOLTA NELLA MERA VISITA DELL’IMMOBILE.-
    TRIBUNALE DI AVELLINO – II Sezione Civile - 16 DICEMBRE 2016 SENTENZA VITTORIOSA STUDIO LEGALE D’ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONEIMMOBILIARE.- Il Tribunale di Avellino, accogliendo la tesi difensiva prospettata dallo Studio d’Aragona, ha ritenuto sussistente il diritto alle provvigioni spettante all’agenzia immobiliare per l’attività di intermediazione prestata nei confronti di parte acquirente e di parte venditrice nonostante quest’ultimi, nel costituirsi in giudizio, abbiano eccepito che l’agenzia si sia solamente limitata ad accompagnarli presso l’immobile oggetto di compravendita.- In particolare il Giudice adito ha ribadito il principio secondo cui: “risulta idonea al fine del riconoscimento del diritto alla provvigione anche l’esplicazione della semplice attività consistente nella ricerca ed indicazione dell’altro contraente o nella segnalazione dell’affare, non rilevando, a tale scopo, che il mediatore debba partecipare attivamente anche alle successive trattative ….. essendo sufficiente che la conclusione dell’affare possa ricollegarsi all’opera da lui svolta per l’avvicinamento dei contraenti, con la conseguenza che anche la mera attività indirizzata all’indicazione specifica dell’affare legittima il diritto alla provvigione, sempre che, tale attività costituisca il risultato utile della condotta posta in essere dal mediatore stesso e poi valorizzata dalle parti” (Cass. Civile III n. 5952/2005).-
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    Nº 1262
    Data 01/09/2005
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    Tribunale di Salerno - sent. n° 1459/05
    Sentenza con la quale il Giudice ha condannato venditore e acquirente al pagamento delle provvigioni a favore del mediatore da noi difeso nonostante che l'atto di compravendita fosse stato stipulato dopo la scadenza dell'incarico di mediazione. ------------------ Mediazione - Mancato pagamento provvigioni da parte acquirente e venditrice -scadenza termine durata incarico - irrilevanza - nesso causalità - eventuale intervento terzo mediatore - onere della prova a carico dei convenuti - detreminazione prezzo sul quale si calcola la provvigione
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    Nº 1389
    Data 30/03/2006
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    Se spetta la provvigione nel caso in cui le trattative siano state interrotte e successivamente riprese senza l'ausilio dell'agenzia di intermediazione.-
    Tribunale di Nocera Inferiore - Sentenza n. 938/05. Sentenza di condanna al pagamento delle provvigioni in favore di un'agenzia immobiliare difesa dallo Studio Legale Associato d'Aragona con la quale è stato riconosciuto il diritto ai compensi anche nell'ipotesi in cui le parti messe in relazione dal mediatore concludono l'affare autonomamente dopo la scadenza dell'incarico.-
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    Nº 1727
    Data 12/01/2007
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    Se è possibile la prova per testi nel caso della simulazione relativa parziale.-
    Sentenza emessa dalla Corte di Cassazione n. 19146 del 06/09/2006
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  • Nº 1769
    Data 22/01/2007
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    Mediazione - diritto alle provvigioni - sentenza favorevole Tribunale di Salerno del 1/04/2006, n° 2278/06
    riconoscimento della rilevanza causale dell'intervento del mediatore in conseguenza della mera messa in relazione delle parti - irrilevanza del lasso di tempo intercorso tra la messa in relazione svolta dal mediatore e la successiva conclusione dell'affare tra le parti - instaurazione del rapporto di mediazione per comportamenti concludenti
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  • Nº 1792
    Data 30/01/2007
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    Mediazione - diritto alle provvigioni - sentenza favorevole Corte di Appello di Salerno emessa il 23 marzo 2006, n° 596/06
    Sentenza vittoriosa emessa dalla Corte di Appello di Salerno il 23 marzo 2006, con la quale i Giudici hanno dichiarato l'infodatezza dell'appello proposto avverso la sentenza che condannava parte acquirente a corrispondere le provvigioni all'Agenzia Immobiliare.- La fattispecie riguarda alcune tematiche importanti che interessano il recupero delle provvigioni: 1) Revoca dell'incarico di mediazione che precede la conclusione dell'affare; 2)Rapporto causale tra la conclusione dell'affare e l'attività intermediatrice; 3) Irrilevanza sul diritto alle provvigioni della circostanza che la conclusione dell'affare è avvenuta dopo la scadenza dell'incarico.-
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