dzzz>zzzffffffQuesito n. 188: Se può usufruire dell’agevolazione prima casa il militare che non abbia stabilito la residenza nel Comune ove è situato l’immobile e se tale agevolazione può essere concessa anche quando l’immobile sia locato a terzi.- L’articolo 1, nota 2-bis, Tariffa allegata al Testo Unico sulle Imposte di Registro, DPR n. 131/1986 e successive modifiche, rappresenta la normativa di riferimento in materia di concessione delle agevolazioni di cui l’acquirente/contribuente può usufruire in caso di acquisto della prima casa’. Le agevolazioni previste in tali disposizioni consistono in uno sconto fiscale sull’imposta di registro o sull’IVA (che saranno versate con l’applicazione di un’aliquota ridotta) e sulle imposte catastali ed ipotecarie (che saranno versate in misura fissa).- La norma detta i requisiti necessari per la fruizione di tali agevolazioni, alcuni dei quali riguardanti le caratteristiche dell’immobile da acquistare, altri invece vertenti sulle condizioni soggettive dell’acquirente.- L’immobile non deve possedere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto ministeriale 2 agosto 1969 e deve essere ubicato nel Comune dove l’acquirente ha la propria residenza o in cui intenda stabilirla entro 18 mesi dall’acquisto o dove svolge la propria attività.- L’acquirente non deve essere titolare di diritti di proprietà, di usufrutto, uso o abitazione di un’altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si situa l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato; non deve essere titolare, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà , usufrutto, uso o abitazione su altra casa di abitazione acquistata usufruendo delle agevolazioni prima casa; deve impegnarsi a stabilire la residenza, entro 18 mesi dall’acquisto, nel territorio del Comune dove è ubicato l’immobile da acquistare, pena la decadenza dai benefici e l’applicazione di una sanzione.- Tanto premesso,al fine di dare congrua risposta al quesito sottoposto, possiamo in primo luogo precisare che, nella previsione relativa alle caratteristiche dell’immobile, la norma non fa riferimento alcuno alla destinazione dello stesso ad abitazione principale propria o di propri familiari , tanto che può essere acquistata, con le agevolazioni prima casa, anche un’abitazione locata o da locare dopo l’acquisto. Ciò è quanto specificano anche le circolari n. 19/E del 1 marzo 2001 , n. 1/E del 2 marzo 1994 e n. 38 del 2005 dell’Agenzia delle Entrate, diffuse a chiarimento della normativa.- Tali circolari hanno precisato che, ai fini del mantenimento delle agevolazioni, è sufficiente che l’acquirente abbia la residenza nel Comune ove è sito l’immobile, non essendo, invece, necessario stabilire la residenza anche nell’immobile acquistato.- Con riguardo, poi, all’obbligo di stabilire la residenza nel Comune ove insiste l’immobile acquistato, occorre precisare che la norma contiene un’eccezione all’articolo 66 della legge n. 342 del 2000, con riferimento al personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare nonché a quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile.- I militari, dunque, oltre che polizia e carabinieri , compreso il personale amministrativo, sono esentati da tale obbligo e possono in ogni caso avvalersi delle agevolazioni, sussistendo tutti gli altri presupposti di legge.- P.Q.M. Può quindi ritenersi per tutto quanto innanzi esposto che non sussiste obbligo alcuno per i militari di trasferire la residenza nel luogo dove è situato l’immobile acquistato con i benefici prima casa’, né presenta profili di problematicità, in ordine alla fruizione di tali benefici, la circostanza che si tratti di immobile locato a terzi o che si voglia locare a terzi.- Si rende noto alla gentile clientela che il presente parere legale ha valore esclusivamente orientativo e non vincolante, in quanto redatto esclusivamente sulla base delle informazioni fornite dal richiedente, per cui ci si riserva ogni definitiva valutazione all’esito dell’esame della documentazione che venga in ipotesi fornita. Si invitano, pertanto, gli utenti a valutare con attenzione l’effettiva sussistenza di analogie con il caso concreto di proprio interesse, declinando ogni responsabilità al riguardo. STUDIO LEGALE ASSOCIATO d’ARAGONA" />
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Nº 1930 QUESITO N. 188: Se può usufruire dell’agevolazione prima casa il militare che non abbia stabilito la residenza nel Comune ove è situato l’immobile e se tale agevolazione può essere concessa anche quando l’immobile sia locato a terzi.-

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Autore Studio d'Aragona Legali Associati
Data pubblicazione 05-04-2007
Data aggiornamento 02-07-2014
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