%U#P!B 0r ,JJJ r Quesito 174: E’ valida la clausola testamentaria con la quale si impone all’erede il divieto di alienare i beni ricevuti, senza alcuna determinazione del termine di durata del divieto? L’articolo 692 c.c., nel testo originario del 1942, recitava al quarto comma: è parimenti nulla ogni disposizione con la quale il testatore proibisce all’erede di disporre per atto tra vivi o per atto di ultima volontà dei beni ereditari. Norma espressamente richiamata anche in tema di legati. La disposizione non figura nel nuovo testo dell’art. 692 c.c., come modificato dalla legge di riforma del diritto di famiglia (L. 19 maggio 1975, n. 151). Il problema è, quindi, di stabilire la validità o meno di un divieto di alienazione attualmente apposto ad un testamento. La dottrina dominante, stante l’abrogazione della disposizione in esame, non dubita della possibilità di apporre un divieto di alienazione nell’ambito di un testamento, ritenendosi che l’erede o il legatario possano rinunciare alla disposizione in loro favore, qualora non vogliano sopportare il divieto in esame. Ovviamente quanto detto non consente al testatore di apporre divieti di alienazione senza alcun limite. Infatti, in mancanza di una norma espressa al riguardo, potrà applicarsi (in via analogica) l’art. 1379 c.c. che stabilisce per i divieti di alienazione stabiliti per contratto che il divieto ha effetto solo tra le parti, e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde ad un apprezzabile interesse di una delle parti. Secondo la dottrina e la giurisprudenza, a partire dal 20 settembre 1975, data di entrata in vigore della nuova disciplina, il divieto testamentario sarà valido solo ove rispetti tali due requisiti: sia contenuto entro convenienti limiti di tempo; risponda ad un apprezzabile interesse del testatore (cfr. Cass. 10 luglio 1979, n. 3969). Il divieto, seppure contenuto entro i suddetti limiti, ha comunque efficacia meramente obbligatoria e la sua violazione può dar luogo solo a conseguenze risarcitorie, ma non determina in alcun caso l’invalidità o l’inefficacia dell’atto compiuto in sua violazione. Chiariti i presupposti per la validità ed efficacia dell’istituto in esame, ne consegue che la clausola con la quale oggi un testatore preveda il divieto di alienazione della proprietà trasmessa agli eredi senza limiti di tempo e quindi in perpetuo è invalida per illiceità dell’oggetto, in quanto priva dei requisiti di cui all’art. 1379 c.c. Quanto alla sorte dell’atto attributivo della proprietà, ossia l’istituzione ereditaria, contenente la clausola in esame, si applica il regime di nullità parziale di cui agli art. 626, 634 e 647 c.c., posti a tutela della volontà del testatore. In base alle norme richiamate, nonostante l’illiceità del divieto, l’istituzione ereditaria contenuta nel testamento rimane valida sempre che non risulti dal contesto del testamento medesimo il carattere determinante della clausola in oggetto. P.Q.M. La clausola testamentaria con la quale il testatore impone un divieto di alienazione dei beni trasmessi agli eredi senza apporre alcun termine di durata è invalida ed inefficace, in quanto priva dei requisiti richiesti dalla legge. Si rende noto alla gentile clientela che il presente parere legale ha valore esclusivamente orientativo e non vincolante, in quanto redatto esclusivamente sulla base delle informazioni fornite dal richiedente, per cui ci si riserva ogni definitiva valutazione all’esito dell’esame della documentazione che venga in ipotesi fornita. Si invitano, pertanto, gli utenti a valutare con attenzione l’effettiva sussistenza di analogie con il caso concreto di proprio interesse, declinando ogni responsabilità al riguardo. STUDIO LEGALE ASSOCIATO d’ARAGONA" />
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Nº 1834 QUESITO N. 174: E’ valida la clausola testamentaria con la quale si impone all’erede il divieto di alienare i beni ricevuti, senza alcuna determinazione del termine di durata del divieto?

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Autore Studio d'Aragona legali Associati
Data pubblicazione 14-02-2007
Data aggiornamento 02-07-2014
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