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Nº 6663Data 01/10/2026Downloads: 1
L’AGENTE IMMOBILIARE NON È RESPONSABILE DELLE IRREGOLARITÀ URBANISTICHE DELL’IMMOBILE NON CONOSCIUTE NÉ CONOSCIBILI CON L’ORDINARIA DILIGENZA PROFESSIONALE E, IN ASSENZA DI UNO SPECIFICO INCARICO, NON È TENUTO A SVOLGERE APPROFONDITE INDAGINI TECNICO-GIURIDICHE – SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – LEGALI ASSOCIATI – SETTEMBRE 2026.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile del procedimento *Avv. Francesco Brescia, innanzi al **TRIBUNALE DI COSENZA, I SEZIONE CIVILE*, il quale ha escluso ogni responsabilità dell’agenzia immobiliare convenuta per le irregolarità urbanistico-edilizie dell’immobile successivamente scoperte dall’acquirente. Il Tribunale ha statuito precisamente quanto segue: il mediatore immobiliare, pur essendo tenuto, ai sensi dell’art. 1759 c.c., a comunicare alle parti tutte le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la diligenza ordinaria e qualificata richiesta dalla natura professionale dell’attività esercitata, *non ha, in assenza di uno specifico incarico, un autonomo obbligo di investigare, accertare e ricostruire la situazione urbanistico-edilizia dell’immobile*. Nel caso di specie, l’agenzia immobiliare aveva comunicato all’acquirente le informazioni in proprio possesso e il venditore aveva espressamente dichiarato la regolarità urbanistica e catastale dell’immobile. Le difformità erano emerse soltanto diversi anni dopo la compravendita, in occasione di approfondite verifiche tecniche eseguite per l’accesso al Superbonus, e *non erano state rilevate neppure dal tecnico incaricato della perizia per la concessione del mutuo, nonostante il sopralluogo sull’immobile, né in sede di stipula dell’atto notarile*. Il Tribunale ha pertanto accertato che le anomalie non erano conosciute né conoscibili dall’agenzia mediante la diligenza professionale richiesta al mediatore e che, in mancanza di uno specifico incarico avente ad oggetto indagini tecnico-giuridiche sulla regolarità dell’immobile, nessuna responsabilità poteva esserle imputata. *La domanda proposta dall’acquirente nei confronti dell’agenzia immobiliare, diretta ad ottenere la restituzione della provvigione e il risarcimento dei danni quantificati in € 150.000,00, è stata integralmente rigettata, con condanna dell’attore al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 7.052,00, oltre accessori di legge.*download riservato - non acquistabile -
Nº 6662Data 28/09/2026Downloads: 3
CLAUSOLA SOSPENSIVA PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO IMMOBILIARE DA PARTE DEL BENEFICIARIO DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – CON VADEMECUM OPERATIVO.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? Quando il proponente acquirente è beneficiario di amministrazione di sostegno e, in base al decreto di nomina, deve essere rappresentato o assistito dall’amministratore di sostegno per l’acquisto dell’immobile. Il modulo è particolarmente utile quando occorre sottoscrivere la proposta prima di avere ottenuto la specifica autorizzazione all’acquisto. A COSA SERVE? Il modulo contiene una clausola che subordina l’efficacia della proposta e dell’eventuale contratto preliminare al rilascio dell’autorizzazione da parte del Giudice Tutelare. Disciplina inoltre il deposito fiduciario delle somme, la loro successiva trasformazione in caparra, l’eventuale mancato rilascio dell’autorizzazione e il diritto alla provvigione del mediatore. Nelle pagine successive è inserito un vademecum operativo che consente all’agente immobiliare di: * distinguere tra rappresentanza esclusiva e assistenza necessaria; * individuare correttamente il beneficiario come parte acquirente; * utilizzare la formula di intervento e di sottoscrizione appropriata; * verificare il contenuto del decreto di nomina; * richiedere un’autorizzazione specifica per proposta, preliminare, definitivo, pagamenti ed eventuale mutuo; * gestire correttamente assegni, caparra e provvigione; * effettuare tutti i controlli prima della sottoscrizione. PERCHÉ È IMPORTANTE?* Una formula generica come “salvo autorizzazione del Giudice Tutelare” può non disciplinare adeguatamente gli effetti della proposta, la sorte delle somme consegnate e il compenso del mediatore. Il modulo offre una clausola completa e coordinata con il decreto di nomina, riducendo il rischio di inefficacia o annullamento dell’operazione e di contestazioni nei confronti dell’agenzia immobiliare.€ 49,00Gratuito per i convenzionati -
Nº 6660Data 24/09/2026Downloads: 7
ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO CON DIRITTO DI RECESSO DELL’ACQUIRENTE PER MANCATA VENDITA DEL PROPRIO IMMOBILE E CAPARRA PENITENZIALE – RECESSO DEL VENDITORE IN CASO DI VENDITA A TERZI.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO Il modulo deve essere utilizzato quando il promittente acquirente intende acquistare un immobile, ma vuole conservare la possibilità di recedere qualora, entro un termine determinato, non riesca a vendere un altro immobile di sua proprietà. Il contratto è efficace sin dall’accettazione della proposta. All’acquirente viene tuttavia riconosciuto un diritto di recesso, il cui corrispettivo è costituito da una quota della somma complessivamente prevista nella proposta come caparra confirmatoria. Tale quota viene espressamente destinata a caparra penitenziale ai sensi dell’art. 1386 c.c. Se l’acquirente recede per non avere venduto il proprio immobile entro il termine stabilito, il venditore acquisisce la quota di caparra penitenziale, mentre la residua quota di caparra confirmatoria viene restituita all’acquirente. Il modulo conserva inoltre il diritto del venditore di proseguire la promozione dell’immobile e di recedere qualora abbia accettato una proposta di acquisto proveniente da terzi e non sottoposta ad alcuna condizione, sospensiva o risolutiva. In questo caso, tutte le somme depositate, compresa la quota destinata a caparra penitenziale, vengono restituite integralmente all’acquirente. Se l’acquirente vende il proprio immobile oppure non esercita il recesso entro il termine previsto, il diritto di recesso si estingue e la quota temporaneamente destinata a caparra penitenziale confluisce nella caparra confirmatoria prevista dalla proposta principale. Il modulo disciplina infine il deposito delle somme presso l’agenzia immobiliare, le modalità di comunicazione dei recessi, gli effetti dello scioglimento del contratto e l’approvazione specifica delle relative clausole.€ 49,00Gratuito per i convenzionati -
Nº 6661Data 24/09/2026Downloads: 7
ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO SUBORDINATA ALLA VENDITA DEGLI IMMOBILI DEL PROMITTENTE ACQUIRENTE – AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE DELLA PROMOZIONE E RECESSO DEL VENDITORE IN CASO DI ACCETTAZIONE DI UNA PROPOSTA DI TERZI NON CONDIZIONATA.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO IL PROMITTENTE ACQUIRENTE INTENDE SUBORDINARE L’EFFICACIA DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO ALLA PREVENTIVA VENDITA DI UNO O PIÙ IMMOBILI DI SUA PROPRIETÀ. L’ALLEGATO CONSENTE DI INDIVIDUARE CON PRECISIONE GLI EVENTI DEDOTTI IN CONDIZIONE SOSPENSIVA, IL TERMINE ENTRO IL QUALE DEVONO VERIFICARSI E GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE GRAVANTI SUL PROMITTENTE ACQUIRENTE. IL MODULO AUTORIZZA, NEL FRATTEMPO, LA PROSECUZIONE DELL’ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DELLE VISITE DELL’IMMOBILE OGGETTO DELLA PROPOSTA, NONCHÉ LO SVOLGIMENTO DELLE TRATTATIVE E LA RICEZIONE DI ULTERIORI PROPOSTE DI ACQUISTO. IL PROMITTENTE VENDITORE PUÒ RECEDERE ESCLUSIVAMENTE QUALORA ABBIA GIÀ ACCETTATO UNA PROPOSTA DI ACQUISTO PROVENIENTE DA TERZI CHE NON SIA SOTTOPOSTA AD ALCUNA CONDIZIONE, SOSPENSIVA O RISOLUTIVA. IL RECESSO DEVE ESSERE COMUNICATO PER ISCRITTO AL PROMITTENTE ACQUIRENTE E ALL’AGENTE IMMOBILIARE. IL DOCUMENTO DISCIPLINA INOLTRE IL DEPOSITO DELLE SOMME CONSEGNATE DAL PROMITTENTE ACQUIRENTE, IL DIVIETO DI TRASFERIRLE AL VENDITORE PRIMA DELL’AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE E LA LORO RESTITUZIONE IN CASO DI MANCATO AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE O DI ESERCIZIO DEL RECESSO.€ 49,00Gratuito per i convenzionati -
Nº 6659Data 17/09/2026Downloads: 3
IL PRIMO MEDIATORE CONSERVA IL DIRITTO A UNA QUOTA DELLA PROVVIGIONE ANCHE SE, DOPO LA SCADENZA DELL’INCARICO, L’AFFARE VIENE CONCLUSO CON L’INTERVENTO DI UN’ALTRA AGENZIA E L’IMMOBILE È INTESTATO AL FIGLIO DELL’ORIGINARIO PROPONENTE – SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – LEGALI ASSOCIATI – SETTEMBRE 2026.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile del procedimento Avv. Giovanna Carbone, innanzi al TRIBUNALE DI NAPOLI, XII SEZIONE CIVILE, il quale ha riconosciuto il diritto alla provvigione dell’agenzia immobiliare nostra assistita, nonostante la compravendita fosse stata conclusa dopo la scadenza dell’incarico di mediazione, a un prezzo diverso, con l’intervento di un’altra agenzia e mediante intestazione dell’immobile al figlio dell’originario proponente. Nel caso di specie, l’agenzia aveva ricevuto l’incarico di promuovere la vendita dell’immobile, aveva individuato il potenziale acquirente, organizzato le visite e raccolto una proposta irrevocabile di acquisto accompagnata da un assegno e dall’impegno scritto al pagamento della provvigione. La proposta era stata rifiutata dal venditore e l’incarico era successivamente scaduto senza che l’affare fosse stato concluso. Poco tempo dopo, un’altra agenzia aveva ricontattato il medesimo cliente e condotto una nuova trattativa, culminata nella presentazione di una proposta a condizioni economiche differenti, nella stipula del contratto preliminare e nel successivo rogito. L’immobile era stato formalmente acquistato dal figlio dell’originario proponente, conformemente all’intenzione di intestazione già manifestata durante la prima trattativa. Il Tribunale ha statuito che IL DIRITTO ALLA PROVVIGIONE SORGE OGNIQUALVOLTA L’ATTIVITÀ DEL MEDIATORE ABBIA COSTITUITO UNA CAUSA EFFICIENTE DELLA CONCLUSIONE DELL’AFFARE, NON ESSENDO NECESSARIO CHE ESSA RAPPRESENTI LA CAUSA ESCLUSIVA O PREVALENTE DELL’OPERAZIONE. La scadenza dell’incarico, il rifiuto della prima proposta, la variazione del prezzo, l’intervento di un secondo mediatore e l’intestazione dell’immobile a un familiare dell’originario interessato non escludono, pertanto, il diritto alla provvigione quando permanga un’identità soggettiva e sostanziale tra l’affare inizialmente promosso e quello successivamente concluso. Il Tribunale ha tuttavia accertato che la seconda agenzia aveva svolto un’attività causalmente prevalente nella fase conclusiva della trattativa. In applicazione degli artt. 1755 e 1758 c.c., ha quindi riconosciuto alla prima agenzia una quota della provvigione, determinata in relazione all’importanza e all’efficienza causale dell’attività concretamente prestata. In applicazione di tali principi, il Tribunale ha condannato il venditore al pagamento di € 4.000,00 oltre IVA e interessi legali e l’originario proponente e il figlio acquirente, in solido tra loro, al pagamento di € 8.000,00 oltre IVA e interessi legali. I convenuti sono stati altresì condannati, in solido, al rimborso della metà delle spese di giudizio. La decisione conferma l’importanza, per l’agente immobiliare, di documentare puntualmente le visite effettuate, le proposte raccolte, gli impegni provvigionali sottoscritti e i nominativi dei soggetti presentati al venditore, anche attraverso una relazione di fine incarico. Tale documentazione può risultare decisiva per dimostrare il nesso causale tra l’attività di mediazione e la successiva conclusione dell’affare.download riservato - non acquistabile -
Nº 6658Data 16/09/2026Downloads: 5
DIFFIDA DEL MEDIATORE AL PROPRIETARIO INCARICANTE PER IMPEDIMENTO ALLE VISITE E AL SERVIZIO FOTOGRAFICO DELL’IMMOBILE DA PARTE DEL CONDUTTORE.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: COMUNICAZIONE FORMALE DA UTILIZZARE QUANDO L’AGENTE IMMOBILIARE, DOPO AVER RICEVUTO DAL PROPRIETARIO L’INCARICO DI PROMUOVERE LA VENDITA O LA LOCAZIONE DI UN IMMOBILE OCCUPATO DA UN CONDUTTORE, NON RIESCA A SVOLGERE REGOLARMENTE LA PROPRIA ATTIVITÀ A CAUSA DEL RIFIUTO O DELL’OSTRUZIONISMO DELL’OCCUPANTE.- IL MODULO CONSENTE AL MEDIATORE DI CONTESTARE FORMALMENTE AL PROPRIETARIO INCARICANTE L’IMPOSSIBILITÀ DI SVOLGERE ATTIVITÀ ESSENZIALI DELL’INCARICO, QUALI L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO FOTOGRAFICO NECESSARIO ALLA PUBBLICIZZAZIONE DELL’IMMOBILE E L’ORGANIZZAZIONE DELLE VISITE CON I POTENZIALI ACQUIRENTI O CONDUTTORI.- LA COMUNICAZIONE INVITA E DIFFIDA IL PROPRIETARIO AD ATTIVARSI NEI CONFRONTI DEL CONDUTTORE AFFINCHÉ VENGANO INDIVIDUATI GIORNI E FASCE ORARIE COMPATIBILI CON LE ESIGENZE DELLE PARTI E VENGA CONCRETAMENTE CONSENTITO ALL’AGENZIA L’ACCESSO ALL’IMMOBILE SIA PER LA REALIZZAZIONE DELLE FOTOGRAFIE SIA PER LO SVOLGIMENTO DELLE VISITE CON CONTESTUALE CONTESTAZIONE DELL’EVENTUALE MANCATA ADOZIONE, DA PARTE DELL’INCARICANTE, DELLE INIZIATIVE NECESSARIE A RENDERE POSSIBILE L’ESECUZIONE DELL’INCARICO.- LA DIFFIDA CONTIENE, INFINE, LA RISERVA DELL’AGENTE IMMOBILIARE DI FAR VALERE, IN CASO DI PERSISTENTE IMPEDIMENTO, OGNI DIRITTO PREVISTO DALL’INCARICO E DALLA LEGGE, COMPRESI, OVE NE RICORRANO I PRESUPPOSTI, L’EVENTUALE CLAUSOLA PENALE E IL RISARCIMENTO DEI DANNI DERIVANTI DALL’IMPOSSIBILITÀ DI SVOLGERE REGOLARMENTE L’ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE.€ 49,00Gratuito per i convenzionati





























