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Nº 6383Data 09/10/2024Downloads: 0
Il mediatore in caso di violazione dell’esclusiva ha diritto al risarcimento dei danni anche se non aveva ricevuto incarico da tutti i proprietari. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI luglio 2024.
Nel caso di specie il giudice di appello, capovolgendo la decisione di primo grado, ha condiviso il principio secondo il quale ai fini della validità dell’incarico di mediazione non occorre che sia conferito da tutti i proprietari e gli incaricanti devono essere condannati a risarcire i danni all’agenzia, da quantificarsi nella misura delle intere provvigioni, se in violazione della esclusiva, l’immobile venga venduto a terzi durante il periodo di incarico. Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Serena Leo, innanzi alla Corte d’Appello di Napoli, Seconda Sezione Civile, nel luglio 2024 - Nel caso si specie, la Corte di Appello di Napoli, sovvertendo la decisione del Tribunale, ha confermato, infatti, che “Ad avviso del Collegio, è fondata la domanda di condanna delle odierne appellate alla corresponsione di una somma di danaro, a titolo di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, ai sensi dell’art. 1218 cc.. Invero, dalla lettura del contratto di mandato sottoscritto dalle parti non emerge in maniera chiara ed incontrovertibile la volontà comune, di porre la prestazione del consenso di M. A., come condizione sospensiva di efficacia del contratto stesso. Infatti, è evidente che la circostanza per cui anche M. A., oltre a M. N. ed a M. G., fosse comproprietaria dell’appartamento in oggetto, sia stata annotata ai soli fini informativi. La stipula con un’agenzia immobiliare di un contratto di mandato non è un atto di disposizione (diversamente dalla vendita) del diritto in comproprietà sul bene. Quindi, ai fini del perfezionamento del contratto di mandato tra le venditrici (odierne appellate) e l’agenzia immobiliare (odierna appellante), non era in alcun modo necessaria la prestazione del consenso di M. A. il Giudice sancisce ancora che "Come già illustrato, durante il periodo di vigenza del contratto M. N. e M. G. hanno venduto in autonomia a T. C. l’unità immobiliare di cui erano comproprietarie, e per la cui vendita avevano dato incarico all’agenzia “Studio t.”. Tutto ciò comporta, ai sensi dell’art. 1724 cc., la revoca tacita del mandato. A seguito della stipula con T. C., in data 25 Luglio 2017, del contratto preliminare di vendita dell’appartamento (il contratto definitivo è stato rogato dal notaio C. in data 29 Novembre 2017), le venditrici hanno de facto compiuto l’affare, determinando la revoca tacita, ex art. 1724 cc., del contratto di mandato con l’agenzia immobiliare. Secondo quanto previsto dall’art. 1725 co.1 cc., la revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo determinato o per un determinato affare (revoca tacita nella fattispecie concreta), obbliga il mandante al risarcimento dei danni, se intervenuta prima della scadenza del termine o del compimento dell’affare, salvo che ricorra una giusta causa (nel caso di specie, appunto, la revoca è intervenuta prima della scadenza del termine). In mancanza di una giusta causa, ed avendo in autonomia compiuto l’affare, M. N. e M. G. hanno operato la tacita revoca del contratto di mandato sottoscritto con l’agenzia immobiliare “Studio T.”; pertanto, esse sono obbligate al risarcimento dei danni. Per quel che concerne la quantificazione dei danni, la ditta appellante fa riferimento alla misura delle provvigioni che la stessa avrebbe percepito, qualora non fosse stata interdetta nella conduzione dell’attività di intermediazione. Dunque, “Studio T:” chiede la condanna delle appellate al pagamento, in suo favore, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 7.400,00 oltre IVA, interessi legali e rivalutazione. L’importo di euro 7.400,00 oltre IVA, interessi legali e rivalutazione, è stato determinato dall’appellante Studio T., tenendo in debita considerazione la circostanza per cui, in caso di conclusione dell’affare, l’agenzia immobiliare gestita dalla società odierna appellante avrebbe percepito dalle Sigg.re M. N. e M. G. la somma di euro 4.400,00 (Euro quattromilaquattrocento/00) oltre IVA, a titolo di provvigione (pag. 31 15 dell’atto di appello)”.-download riservato - non acquistabile -
Nº 6382Data 02/10/2024Downloads: 23
DIFFIDA DEL PROMITTENTE VENDITORE IN CONFRONTO AL PROPONENTE ACQUIRENTE AL PAGAMENTO DELLA CAPARRA NON CORRISPOSTA AL MOMENTO DELLA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO, NONOSTANTE SIA STATA ACCETTATA.
IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO SIA STATA RITIRATA UNA PROPOSTA DI ACQUISTO CHE PREVEDE IL PAGAMENTO DELLA CAPARRA DOPO L'ACCETTAZIONE E LA STESSA NON SIA STATA VERSATA NONOSTANTE L'ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA E L'AVVENUTA COMUNICAZIONE DELLA STESSA E NONOSTANTE SIA DECORSO IL TERMINE PREVISTO NEL CONTRATTO.€ 99,00Gratuito per i convenzionati -
Nº 6379Data 01/10/2024Downloads: 4
Locazione: chi è legittimato passivo per il recupero degli oneri condominiali non versati?
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Nº 6380Data 01/10/2024Downloads: 4
Infiltrazioni, immobile inagibile e diritto del danneggiato alle spese per l'alloggio in albergo.
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Nº 6381Data 01/10/2024Downloads: 4
L'assemblea non può negare un posto auto nel cortile comune al condomino con un'unità immobiliare derivata dal frazionamento di un appartamento.
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Nº 6371Data 19/09/2024Downloads: 2
Locazione di fatto parziale di immobile e eccezione di inadempimento del conduttore.
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Nº 6372Data 19/09/2024Downloads: 3
Delibera che autorizza un singolo condomino all'installazione di un montascale: e se altro condomino vuole invece installare un ascensore interno?
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Nº 6373Data 19/09/2024Downloads: 4
Clausole del regolamento che impediscono la casa vacanza nel caseggiato: non sempre sono opponibili ai condomini.
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Nº 6374Data 19/09/2024Downloads: 3
Infiltrazioni nell'immobile di proprietà di un condomino derivanti dalla rottura della rete fognaria condominiale.
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Nº 6375Data 19/09/2024Downloads: 5
Infiltrazioni dalle parti comuni: il mancato godimento dell'abitazione è causa di risarcimento.
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Nº 6376Data 19/09/2024Downloads: 4
Il mutamento di destinazione d'uso del bene comune non si piega all'interesse individuale.
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Nº 6377Data 19/09/2024Downloads: 3
Locazione commerciale: è legittimo chiedere il pagamento dei canoni dopo molto tempo?
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Nº 6378Data 19/09/2024Downloads: 4
Studio professionale in appartamento: uso promiscuo, regolamento di condominio ed imposte.
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