LEX CONSULT - STUDIO D' ARAGONA LEGALI ASSOCIATI 2024
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Nº 6416Data 06/12/2024Downloads: 1
Alloggio del portiere di proprietà esclusiva e vincolo di destinazione al servizio comune: la Cassazione rafforza il nuovo orientamento.
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Nº 6417Data 06/12/2024Downloads: 1
Possibile modificare la norma regolamentare che vieta ai motocicli la sosta in area condominiale. L'assemblea può integrare, con la maggioranza ordinaria, la norma del regolamento che disciplini l'uso dei posti auto condominiali, in particolare se chi impugna l'assemblea non vi abbia opposto contestazione.
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Nº 6415Data 06/12/2024Downloads: 1
La mancanza dei presupposti in contratto di locazione transitorio trasforma lo stesso in un contratto libero.
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Nº 6413Data 06/12/2024Downloads: 1
Tabelle millesimali, mutamento della destinazione d'uso e trasformazioni rilevanti delle unità immobiliari.
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Nº 6414Data 06/12/2024Downloads: 2
Ripartizione spese per sostituzione ascensore. I criteri stabiliti dalla legge per dividere correttamente i costi di manutenzione e sostituzione integrale dell'ascensore condominiale.
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Nº 6418Data 06/12/2024Downloads: 0
NON E' CONFIGURABILE LA RESPONSABILITA’ DEL MEDIATORE NELL’IPOTESI IN CUI NON ABBIA RIFERITO DELLE SPESE CONDOMINIALI - IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI NEL CASO IN CUI LA PROPOSTA DI ACQUISTO SIA STATA ACCETTATA ANCHE SE SUCCESSIVAMENTE LE PARTI NON ABBIANO STIPULATO L’ATTO DEFINITIVO DI COMPRAVENDITA -SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - OTTOBRE 2024
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al Corte di Appello di Napoli, IX SEZIONE CIVILE, 15 ottobre 2024 - Nel caso di specie, la Corte di Appello ha confermato, infatti, che "Non ignora la Corte come sia in effetti configurabile la perdita del diritto del mediatore alla provvigione in casi di inadempimento agli obblighi di cui all’art. 1759 cod. civ.; tuttavia, non è ravvisabile, come del resto già ritenuto dal primo giudice, l’inadempimento che l’appellante Ponticelli Stefania – ancorché a conoscenza della accettazione della proposta di acquisto da lei formulata il 27-6-2012 era stata accettata dall’appellato Onza Enzo – ascrive alla società appellata Studio Erre. Va condiviso al riguardo il rilievo del primo giudice come non ogni inesatta informazione implichi la responsabilità del mediatore da inadempimento, considerata, nella specie, la prospettazione generica da parte dell’appellante Ponticelli Stefania in punto di omessa specificazione della entità degli oneri condominiali (tanto da non permettere “di valutare qualsiasi incidenza della informazione inesatta sul buon esito dell’affare”), dei quali si duole di non essere stata messa a conoscenza, laddove il documento recante la data 4-7-2012 non accenna ad ulteriori informazioni omesse dal mediatore, tanto meno alla intervenuta riduzione del prezzo (motivazione tutt’altro che erronea e superficiale come genericamente assume l’appellante P. S.). Peraltro il teste S. R. ha riferito che l’appellata P. S. “ci dichiarò che non era più interessata all’affare e ci voleva riflettere”, dunque senza addure alcuna particolare ragione. Contrariamente all’assunto dell’appellante P. S. di cui al terzo motivo, si osserva come nel contegno posto in essere dal mediatore, attuale società appellata S. E., non sia ravvisabile un comportamento concludente, atto a dar conto del preteso riconoscimento della fondatezza della pretesa della proponente, attuale appellante P. S., di ritenersi svincolata da ogni obbligo verso il mediatore. Al contrario, non è all’evidenza sostenibile che “l’affare non può considerarsi concluso” ai sensi e per gli effetti dell’art. 1755 cod. civ., sottraendosi a censura la contestata statuizione di condanna dell’appellante P. S. al pagamento della provvigione nella misura pattuita, poiché, come del resto già esattamente rilevato dal primo giudice, proprio il contegno serbato dall’appellante P. S., alla stregua del documento recante la data del 4-7-2024, non è stato conforme al canone generale della buona fede. Per la stessa ragione si sottrae a censura la statuizione di condanna dell’appellante P. S., sottrattasi alla conclusione della vendita senza giuridica giustificazione, al pagamento in favore dell’appellato O. E., stante il diritto di quest’ultimo a trattenere la caparra a seguito dell’inadempimento ascrivibile all’appellante P. S.. Per completezza si rileva come la restituzione all’appellante P. S., previa autorizzazione da parte dello stesso appellato O. E. dello “assegno di caparra”, detenuto a titolo fiduciario dal mediatore, attuale società appellata Studio Erre sarebbe stata da quest’ultima documentato, laddove a sua volta l’appellato Onza Enzo richiama sul punto le considerazioni svolte dal primo giudice, non del tutto persuasive, cioè che il documento n. 24 depositato dall’attrice non ha data certa (il che, ai sensi dell’art. 2704 cod. civ., rileva tuttavia nei confronti dei terzi), né sarebbe “in alcun modo riconducibile alla proposta accettata di cui si discute nel presente giudizio”, sebbene l’autorizzazione rilasciata dall’appellato Onza Enzo non appare riferibile a precedenti proposte di acquisto non accettate, cioè diverse da quella del 27-6-2012, se non altro perché il titolo sarebbe stato riconsegnato alla proponente, attuale appellante Ponticelli Stefania, il 4-7-2012, cioè dopo la formulazione dell’ultima proposta. Ad ogni modo, il primo giudice ha operato al riguardo una valutazione diversa, ovvero che la restituzione del titolo è avvenuta in realtà “in assenza di autorizzazione del sig. Onza”, senza previamente interpellarlo, il che, ha concluso, “costituisce grave inadempimento all’incarico di mediazione”.download riservato - non acquistabile -
Nº 6408Data 03/12/2024Downloads: 2
Nomina dell'avvocato in condominio: serve l'autorizzazione dell'assemblea?
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Nº 6410Data 03/12/2024Downloads: 2
L'espressione “salvi i diritti dei terzi” nei provvedimenti edilizi: cosa vuol dire?
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Nº 6411Data 03/12/2024Downloads: 3
Locazione con reciproci inadempimenti: a chi spetta la risoluzione?
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Nº 6412Data 03/12/2024Downloads: 24
MODULO ALLEGATO PROPOSTA DI ACQUISTO - PRELIMINARE MEDIANTE IL QUALE IL PROPONENTE ACQUIRENTE SI ACCOLLA L'ELIMINAZIONE DELLE IRREGOLARITÀ EDILIZIE AL FINE DELL'OTTENIMENTO DEL FINANZIAMENTO IPOTECARIO CHE CONDIZIONA LA PROPOSTA.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO IL PROPONENTE ACQUIRENTE, DOPO AVER ACCETTATO LE IRREGOLARITÀ EDILIZIE SECONDARIE DA CUI L'IMMOBILE È AFFETTO, DECIDE DI PROCEDERE A SUE SPESE ALL'ELIMINAZIONE DI QUESTE IRREGOLARITÀ PER OTTENERE L'ESITO FAVOREVOLE DELLA PERIZIA PREVENTIVA ALL'OTTENIMENTO DEL FINANZIAMENTO IPOTECARIO CHE CONDIZIONA LA PROPOSTA DI ACQUISTO OPPURE IL CONTRATTO PRELIMINARE.€ 99,00Gratuito per i convenzionati -
Nº 6409Data 03/12/2024Downloads: 5
Come funziona il contratto di comodato. Il contratto di comodato, tra nozione, natura, durata, aspetti condominiali e profili tributari.
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Nº 6401Data 29/11/2024Downloads: 1
Domanda di accertamento della proprietà del cortile: legittimazione attiva e onere della prova per vincere la presunzione di condominialità.
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Nº 6403Data 29/11/2024Downloads: 3
In condominio si può cucinare sul balcone?
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Nº 6405Data 29/11/2024Downloads: 4
Errore nelle tabelle millesimali: come richiedere la revisione in caso di incongruenze e variazioni delle unità immobiliari in condominio.
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Nº 6406Data 29/11/2024Downloads: 2
Infiltrazioni dal lastrico solare e danni a proprietà privata: l'indagine peritale è dirimente per la prova del nesso di causa.
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Nº 6402Data 29/11/2024Downloads: 2
Posti auto nel cortile comune: l'assemblea condominiale può decidere l'assegnazione di posti fissi a favore di singoli condomini nel parcheggio del condominio?
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Nº 6404Data 29/11/2024Downloads: 7
Vendere casa dopo il superbonus: i rischi fiscali per condòmini e amministratori.
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Nº 6407Data 29/11/2024Downloads: 5
L’AGENTE IMMOBILIARE CHE HA DOVUTO ASPETTARE PIU DI TRE ANNI PER OTTENERE UNA SENTENZA DI RICONOSCIMENTO DELLE PROVVIGIONI HA DIRITTO DI ESSERE INDENNIZZATO DALLO STATO. NEL CASO DI SPECIE IL GIUDICE HA RITENUTO CHE LA DURATA NORMALE DI UNA CAUSA DI RICONOSCIMENTO PROVVIGIONI È DI TRE ANNI, PER CUI SE LA VERTENZA HA AVUTO UNA DURATA SUPERIORE CHE NON TROVA ALCUNA GIUSTIFICAZIONE, L’AGENTE IMMOBILIARE DEVE ESSERE INDENNIZZATO DALLO STATO.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia , innanzi alla Corte di Appello di Salerno, Sezione lavoro nell'Agosto del 2024 - Nel caso di specie, la Corte di Appello di Salerno, sezione lavoro, nell’Agosto 2024, ha confermato, infatti, "che nella fattispecie il termine ragionevole di durata del processo va individuato, ex art. 2, co. 2bis della L. n. 89/2001 e ss. mod., in tre anni, anche in considerazione della complessità del caso, dell’oggetto del procedimento, del comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento nonché degli altri soggetti chiamati a concorrere o a contribuire alla sua definizione;- che il calcolo della durata del processo va effettuato, ex art. 2, co. 2bis della L. n. 89/2001 e ss. mod., dalla data di notificazione della citazione alla data di pubblicazione della sentenza che ha definito il giudizio;- che il giudizio di primo grado del processo presupposto ha avuto durata dal 29.05.2012, data di notificazione dell’atto di citazione dell’odierno ricorrente, al 9.11.2023, data di pubblicazione della sentenza, definitiva del relativo giudizio, con cui il Giudice accoglieva la domanda attorea, per complessivi anni 11 mesi 5 e giorni 11 ed essendosi quindi verificati anni28 mesi 5 e giorni 11 di ritardo rispetto alla ragionevole durata triennale del processo come sopra indicata;- che non ricorrono cause di esclusione dall’indennizzo come individuate dall’art. 2, co. 2quinquies della L. n. 89/2001 e ss. mod., né presunzioni di insussistenza del pregiudizio come previste dall’art. 2, co. 2sexies e co. 2septies della L. n. 89/2001 e ss. mod."download riservato - non acquistabile -
Nº 6400Data 26/11/2024Downloads: 2
IL DIRITTO DEL MEDIATORE ALLE PROVVIGIONI NON RESTA ESCLUSO DALLA CIRCOSTANZA CHE LE PARTI HANNO CONCLUSO AD UN PREZZO DIVERSO DA QUELLO DA LUI PROPOSTO. NEL CASO DI SPECIE, IL GIUDICE HA RIBADITO CHE NEL MOMENTO IN CUI LE PARTI SONO STATE MESSE IN RELAZIONE DAL MEDIATORE, E QUESTO HA INSTAURATO LE TRATTATIVE, RISULTA DEL TUTTO INDIFFERENTE CHE, POI, NEL CORSO DELLE STESSE LE PARTI ABBIANO PATTUITO UN PREZZO DIVERSO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI LUGLIO 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Giovanna Carbone, innanzi alla Corte di Appello di Salerno, I sezione civile nel Luglio 2024 - Nel caso di specie, è stato confermato, infatti, “Né osta in senso contrario la diversità del prezzo (indicato in € 250.000,00 nel contratto di compravendita ed in € 300.000,00 nella proposta di acquisto), se sol si rammenti che, secondo l’insegnamento della giurisprudenza, in tema di mediazione, il diritto alla provvigione non necessita di una coincidenza totale tra oggetto iniziale delle trattative ed oggetto conclusivo dell'affare, dunque va riconosciuto anche quando la variazione oggettiva concerna il bene, più compiutamente identificato, e il prezzo, a condizione che l'opera del mediatore sia valsa a far intavolare trattative. È però necessaria la dimostrazione della messa in relazione delle parti e l'intavolazione della trattativa, la prova del nesso causale non può essere fornita semplicemente dimostrando la successione cronologica tra attività del mediatore e conclusione dell'affare, in base al paralogismo post hoc, ergo propter hoc (cfr. Tribunale , Roma , sez. X , 30/04/2024 , n. 7349). Secondo la giurisprudenza di legittimità, non sussiste il diritto alla provvigione quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell'affare in maniera indipendente da quell'originario intervento, per effetto d'iniziative nuove, non ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate. Poiché il diritto alla provvigione da parte del mediatore consegue non alla conclusione del negozio giuridico, ma dell'affare, inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, la condizione perché sorga il diritto alla provvigione è, dunque, l'identità dell'affare proposto con quello concluso, che non è peraltro esclusa quando le parti modifichino nella stipulazione conclusiva una o alcuna delle condizioni iniziali, quale, ad esempio il prezzo, sempre che vi sia continuità nella operazione e sempre che la conclusione dell'affare sia collegabile al contatto determinato dal mediatore tra le parti (Cass. Sez. 2, n. 7626 del 2023; n. 3165 del 2023; Sez. 2, n. 27185 del 2022; Sez. 2, n. 11443 del 2022; Sez. 2, n. 22426 del 2020). Indicativo, invece, nel caso di specie, della ricollegabilità del concluso affare alla mediazione dell’attrice, è anche il fatto che il primo pagamento del prezzo, da parte di B. M., è avvenuto a soli dieci giorni di distanza dal formale rifiuto della proposta di acquisto da parte della L.download riservato - non acquistabile -
Nº 6399Data 20/11/2024Downloads: 1
ANCHE IN ASSENZA DI INCARICO SCRITTO, AFFINCHÉ SORGA IL DIRITTO DEL MEDIATORE ALLE PROVVIGIONI, È SUFFICIENTE CHE ABBIA MESSO IN RELAZIONE LE PARTI CON L’AFFARE.- NEL CASO DI SPECIE LA CORTE D’APPELLO DI SALERNO HA RITENUTO PROVE PIÙ CHE SUFFICIENTI DELL’INTERVENTO DETERMINANTE DEL MEDIATORE LA CIRCOSTANZA CHE IL VENDITORE ABBIA INVIATO LA DOCUMENTAZIONE VIA MAIL ALL’AGENZIA DELL’IMMOBILE E L’ACQUIRENTE ABBIA VISIONATO L’IMMOBILE CON L’ACCOMPAGNAMENTO DELL’AGENZIA, ANCHE SE POI NON HA PIÙ PARTE.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Annarita Del Regno, innanzi alla Corte di Appello di Salerno , prima sezione civile nel luglio 2024 - Nel caso si specie, la Corte di Appello di Salerno, ha confermato, infatti, “E’ noto, infatti, che secondo il disposto dell’art. 1755 c.c. “il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti se l’affare è concluso per effetto del suo intervento”: il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, non occorrendo un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare, poiché è sufficiente che il15mediatore, pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo, abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (cfr. Cass., sez. 6, n. 3134, 2/02/2022, Cass, sez. 6, n. 4644 del 19/02/2021). Ne consegue che, la prestazione del mediatore ben può esaurirsi nel ritrovamento e nell'indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata (Cass. n. 3438 del 2002; Cass. n. 23438 del 2004; Cass. n. 28231 del 2005; Cass. n. 9884 del 2008; Cass. n. 19705 del 2008; Cass. n. 25851 del 2014; Cass. n. 869 del 2018).download riservato - non acquistabile -
Nº 6397Data 14/11/2024Downloads: 1
Risoluzione comodato precario: come agire per il rilascio dell'immobile? Anche in caso di risoluzione di un comodato precario di un immobile, può accadere che il detentore non rilasci il bene.
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Nº 6396Data 14/11/2024Downloads: 2
Tolleranze costruttive: come si calcola il 2%? Un utile chiarimento dal Consiglio di Stato ma si deve considerare che l'annunciato Piano Casa potrebbe cambiare la normativa attuale.
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Nº 6398Data 14/11/2024Downloads: 2
Apertura porta nel muro condominiale: è un'innovazione? L'apertura di un varco nel muro condominiale implica la possibilità di accedere ad un locale, prima non consentita
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Nº 6395Data 11/11/2024Downloads: 20
MODULO COMUNICAZIONE DELL'ACQUIRENTE AL VENDITORE ED AL MEDIATORE DI RICHIESTA DI RESTITUZIONE DEL TITOLO COSTITUENTE CAPARRA CONFIRMATORIA IN CONSEGUENZA DELLA MANCATA REALIZZAZIONE CONDIZIONE MUTUO.
QUANDO DOVESSE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE L'ACQUIRENTE INTENDE RICHIEDERE LA RESTITUZIONE DEL TITOLO COSTITUENTE CAPARRA CONFIRMATORIA IN CONSEGUENZA DEL MANCATO OTTENIMENTO DEL FINANZIAMENTO IPOTECARIO CHE ERA STATO POSTO A CONDIZIONE DELLA PROPOSTA. IL MODULO È PREDISPOSTO PER L'IPOTESI CHE LA CAPARRA SIA STATA CORRISPOSTA MEDIANTE TITOLO BANCARIO SIA NON INCASSATO CHE MESSO ALL'INCASSO.€ 100,00Gratuito per i convenzionati -
Nº 6391Data 08/11/2024Downloads: 2
Luoghi legittimi per la convocazione dell'assemblea. Criteri e limiti da considerare per evitare impugnazioni e garantire un regolare svolgimento delle delibere.
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Nº 6394Data 08/11/2024Downloads: 2
Doppie finestre installate dal condomino: può esserci un problema con il decoro. La “soluzione” doppie finestre è spesso presa in considerazione dai condomini per difendere l'unità immobiliare dalle intemperie.
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Nº 6392Data 08/11/2024Downloads: 2
Restringimento dei ballatoi da cappotto termico: quando è irrilevante. Quando l'intervento è considerato irrilevante e non compromette i diritti dei condomini, garantendo il vantaggio comune.
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Nº 6393Data 08/11/2024Downloads: 3
Infiltrazioni nell'immobile di proprietà di un condomino derivanti dalla rottura della rete fognaria condominiale Il diritto del condòmino al risarcimento del danno da omessa manutenzione delle parti comuni dell'edificio e le cause concorrenti del danno determinanti una diminuzione del risarcimento.
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Nº 6390Data 07/11/2024Downloads: 1
La delibera che manifesta l'intenzione di installare l'ascensore è impugnabile? Ascensore, barriere architettoniche, art. 1102 Cod. Civ., contemperamento interessi.
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Nº 6389Data 07/11/2024Downloads: 2
Il diritto del conduttore ad addizioni e miglioramenti nella locazione. Guida al diritto del conduttore ad addizioni e miglioramenti: come regolarsi quando l’immobile sia stato venduto in corso di locazione.
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Nº 6387Data 07/11/2024Downloads: 2
Non è possibile pretendere la rimozione delle condutture di scarico del vicino: è servitù apparente.
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Nº 6386Data 07/11/2024Downloads: 3
Il diritto di veduta non è sempre garantito! Non sempre è possibile annullare il titolo edilizio di un vicino per proteggere la propria vista e il valore della propria casa.
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Nº 6388Data 07/11/2024Downloads: 4
La scrittura privata consente il trasferimento di un bene immobile? La sentenza del Tribunale capitolino consente un approfondimento sull'estensione del pignoramento coattivo ad altri beni pertinenziali con riferimento ad una scrittura privata non autenticata.
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Nº 6385Data 04/11/2024Downloads: 16
IL MEDIATORE NON È RESPONSABILE DEGLI ABUSI DELL’IMMOBILE NEL MOMENTO IN CUI HA UTILIZZATO IL MODULO “SCHEDA IMMOBILE LEX CONSULT”, LADDOVE ABBIA INSERITO NELLA STESSA TUTTE LE INFORMAZIONI DI CUI ERA A CONOSCENZA CIRCA LA SITUAZIONE URBANISTICA DELL’IMMOBILE, IN QUANTO LA SCHEDA STESSA, SOTTOSCRITTA DA ENTRAMBE LE PARTI, ESCLUDE CHE IL MEDIATORE SIA STATO INCARICATO DI SVOLGERE INDAGINI ULTERIORI O DI INCARICARE UN TECNICO A TAL FINE.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Giovanna Carbone, innanzi al Tribunale di Benevento, seconda sezione civile nel luglio 2024 - Nel caso di specie, il Tribunale di Benevento, ha confermato, infatti, “in diritto, che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che 1) il mediatore è tenuto, sulla base della diligenza qualificata sottesa all’attività professionale svolta, a riferire di irregolarità urbanistiche ed edilizie a lui note o conoscibili, fermo restando che, in difetto di uno specifico incarico in tal senso, non è tenuto a svolgere accertamenti di natura tecnico – giuridica volti a verificare la regolarità urbanistico-edilizia dell’immobile e del relativo titolo di provenienza (cfr. Cassazione civile sez. II, 16/01/2020, n.784; e, in senso conforme più recentemente, cfr. Cassazione civile sez. II, 02/05/2023, n. 11371); 2) ai fini del riconoscimento della provvigione, la recentissima giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “al fine di riconoscere il diritto alla provvigione al mediatore ex art. 1755 c.c., l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia validamente costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione del contratto. Pertanto, anche un contratto preliminare di compravendita deve considerarsi atto conclusivo dell'affare, salvo che le parti abbiano inteso derogare alla disciplina legale attribuendo il diritto alla provvigione al momento della sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto il diritto alla provvigione condizionato dalla stipula del contratto definitivo di compravendita, in forza della mera assenza nel modulo dell'agenzia della data di stipulazione del contratto, la quale fungeva, invece, da termine di pagamento e non da elemento condizionante del diritto alla provvigione già sorto, pertanto, per effetto dell'accettazione della proposta da parte del promittente acquirente)” (Cassazione civile sez. II, 24/01/2024, n. 2359, e, in senso conforme nella giurisprudenza di merito, cfr., inter alia, Corte appello Napoli sez. III, 05/04/2023, n.1577). Ebbene, in applicazione di tali principi, si osserva che infondata è la deduzione del convenuto in merito alla responsabilità di SOC. …... S.R.L.S. per non aver riferito di eventuali abusi edilizi relativamente all’immobile promesso in vendita, atteso che nella “scheda immobile” del 19.05.2016 -sottoscritta da attore e convenuto ed allegata alla proposta di vendita (cfr. allegato sub 6 alla comparsa di costituzione e risposta di SOC. ………. S.R.L.S.)- non solo sono riportate le difformità catastali comunicate al mediatore e poi indicate anche in sede di preliminare e qualificate -appunto- come mere irregolarità catastali; ma le parti, contestualmente, hanno anche espressamente dichiarato -con clausola specificamente approvata per iscritto- di non aver conferito al mediatore alcun incarico di verifica tecnica sulla conformità urbanistica, rinunciando a qualsivoglia pretesa ed azione nei confronti dello stesso mediatore per eventuali inesattezze, omissioni od inveridicità di quanto dichiarato in merito all’immobile stesso (cfr. scheda immobile laddove si dichiara che “[…] Il venditore Sig. C. F. con l’accettazione della presente conferma tutte le informazioni sopra recate e ne garantisce espressamente la veridicità e la attuale validità. La presente scheda immobile è stata redatta sulla base delle informazioni fornite dal venditore e delle risultanze delle visure ipotecarie e catastali, con l’espressa intesa che eventuali ulteriori verifiche dovranno essere demandate dalle parti a propri consulenti tecnici e legali, essendo escluso che l’agenzia abbia mai ricevuto alcun incarico in tal senso. Le parti – conseguenzialmente – la esonerano da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali inesattezze, omissioni od inveridicità, anche derivante da circostanze quivi non espressamente richiamate, rinunziando ad ogni e qualsiasi pretesa in suo confronto […]”.download riservato - non acquistabile -
Nº 6384Data 31/10/2024Downloads: 55
CONDIZIONE SOSPENSIVA PER CONDIZIONARE LA PROPOSTA DI ACQUISTO ALLA VENDITA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELL’ACQUIRENTE, NEL CASO IN CUI QUESTI HA ACCETTATO UNA PROPOSTA DI ACQUISTO PER IL SUO IMMOBILE CONDIZIONATA ALL'OTTENIMENTO DI UN FINANZIAMENTO.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? LA CLAUSOLA DEVE ESSERE UTILIZZATA INSERENDOLA NEL CAMPO NOTE DELLA PROPOSTA TUTTE LE VOLTE CHE SI VUOLE CONDIZIONARE L'IMPEGNO DI ACQUISTO DELL'ACQUIRENTE ALLA VENDITA DI UN IMMOBILE DI SUA PROPRIETÀ, NEL CASO IN CUI QUESTI HA ACCETTATO UNA PROPOSTA DI ACQUISTO PER LA VENDITA DELLO STESSO IMMOBILE CONDIZIONATA ALL'OTTENIMENTO DA PARTE DELL'ACQUIRENTE DI UN FINANZIAMENTO.€ 99,00Gratuito per i convenzionati -
Nº 6383Data 09/10/2024Downloads: 7
IL MEDIATORE IN CASO DI VIOLAZIONE DELL’ESCLUSIVA HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI ANCHE SE NON AVEVA RICEVUTO INCARICO DA TUTTI I PROPRIETARI. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI LUGLIO 2024.
Nel caso di specie il giudice di appello, capovolgendo la decisione di primo grado, ha condiviso il principio secondo il quale ai fini della validità dell’incarico di mediazione non occorre che sia conferito da tutti i proprietari e gli incaricanti devono essere condannati a risarcire i danni all’agenzia, da quantificarsi nella misura delle intere provvigioni, se in violazione della esclusiva, l’immobile venga venduto a terzi durante il periodo di incarico. Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Serena Leo, innanzi alla Corte d’Appello di Napoli, Seconda Sezione Civile, nel luglio 2024 - Nel caso si specie, la Corte di Appello di Napoli, sovvertendo la decisione del Tribunale, ha confermato, infatti, che “Ad avviso del Collegio, è fondata la domanda di condanna delle odierne appellate alla corresponsione di una somma di danaro, a titolo di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, ai sensi dell’art. 1218 cc.. Invero, dalla lettura del contratto di mandato sottoscritto dalle parti non emerge in maniera chiara ed incontrovertibile la volontà comune, di porre la prestazione del consenso di M. A., come condizione sospensiva di efficacia del contratto stesso. Infatti, è evidente che la circostanza per cui anche M. A., oltre a M. N. ed a M. G., fosse comproprietaria dell’appartamento in oggetto, sia stata annotata ai soli fini informativi. La stipula con un’agenzia immobiliare di un contratto di mandato non è un atto di disposizione (diversamente dalla vendita) del diritto in comproprietà sul bene. Quindi, ai fini del perfezionamento del contratto di mandato tra le venditrici (odierne appellate) e l’agenzia immobiliare (odierna appellante), non era in alcun modo necessaria la prestazione del consenso di M. A. il Giudice sancisce ancora che "Come già illustrato, durante il periodo di vigenza del contratto M. N. e M. G. hanno venduto in autonomia a T. C. l’unità immobiliare di cui erano comproprietarie, e per la cui vendita avevano dato incarico all’agenzia “Studio t.”. Tutto ciò comporta, ai sensi dell’art. 1724 cc., la revoca tacita del mandato. A seguito della stipula con T. C., in data 25 Luglio 2017, del contratto preliminare di vendita dell’appartamento (il contratto definitivo è stato rogato dal notaio C. in data 29 Novembre 2017), le venditrici hanno de facto compiuto l’affare, determinando la revoca tacita, ex art. 1724 cc., del contratto di mandato con l’agenzia immobiliare. Secondo quanto previsto dall’art. 1725 co.1 cc., la revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo determinato o per un determinato affare (revoca tacita nella fattispecie concreta), obbliga il mandante al risarcimento dei danni, se intervenuta prima della scadenza del termine o del compimento dell’affare, salvo che ricorra una giusta causa (nel caso di specie, appunto, la revoca è intervenuta prima della scadenza del termine). In mancanza di una giusta causa, ed avendo in autonomia compiuto l’affare, M. N. e M. G. hanno operato la tacita revoca del contratto di mandato sottoscritto con l’agenzia immobiliare “Studio T.”; pertanto, esse sono obbligate al risarcimento dei danni. Per quel che concerne la quantificazione dei danni, la ditta appellante fa riferimento alla misura delle provvigioni che la stessa avrebbe percepito, qualora non fosse stata interdetta nella conduzione dell’attività di intermediazione. Dunque, “Studio T:” chiede la condanna delle appellate al pagamento, in suo favore, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 7.400,00 oltre IVA, interessi legali e rivalutazione. L’importo di euro 7.400,00 oltre IVA, interessi legali e rivalutazione, è stato determinato dall’appellante Studio T., tenendo in debita considerazione la circostanza per cui, in caso di conclusione dell’affare, l’agenzia immobiliare gestita dalla società odierna appellante avrebbe percepito dalle Sigg.re M. N. e M. G. la somma di euro 4.400,00 (Euro quattromilaquattrocento/00) oltre IVA, a titolo di provvigione (pag. 31 15 dell’atto di appello)”.-download riservato - non acquistabile -
Nº 6382Data 02/10/2024Downloads: 41
DIFFIDA DEL PROMITTENTE VENDITORE IN CONFRONTO AL PROPONENTE ACQUIRENTE AL PAGAMENTO DELLA CAPARRA NON CORRISPOSTA AL MOMENTO DELLA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO, NONOSTANTE SIA STATA ACCETTATA.
IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO SIA STATA RITIRATA UNA PROPOSTA DI ACQUISTO CHE PREVEDE IL PAGAMENTO DELLA CAPARRA DOPO L'ACCETTAZIONE E LA STESSA NON SIA STATA VERSATA NONOSTANTE L'ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA E L'AVVENUTA COMUNICAZIONE DELLA STESSA E NONOSTANTE SIA DECORSO IL TERMINE PREVISTO NEL CONTRATTO.€ 99,00Gratuito per i convenzionati -
Nº 6380Data 01/10/2024Downloads: 5
Infiltrazioni, immobile inagibile e diritto del danneggiato alle spese per l'alloggio in albergo.
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Nº 6379Data 01/10/2024Downloads: 5
Locazione: chi è legittimato passivo per il recupero degli oneri condominiali non versati?
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Nº 6381Data 01/10/2024Downloads: 6
L'assemblea non può negare un posto auto nel cortile comune al condomino con un'unità immobiliare derivata dal frazionamento di un appartamento.
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