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Nº 5492 PARERE 942 - SE IL TITOLARE DI UN FONDO CIRCONDATO DA ALTRI FONDI E DA UN TORRENTE D’ACQUA, PUÒ OTTENERE IL PASSAGGIO SU UN FONDO VICINO PER RAGGIUNGERE LA VIA PUBBLICA?

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L’art. 1051, co. 2, del Codice civile, infatti, stabilisce che “il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo”.........
Autore Dott. Carmine d'Aragona
Data pubblicazione 01-07-2021
Data aggiornamento 01-07-2021
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