Loading…

Vuoi aggiungere l'icona al tuo desktop ?

Nº 5877 IL PRIMO MEDIATORE HA DIRITTO ALL’INTERA PROVVIGIONE LADDOVE L’INTERVENTO DEL SECONDO MEDIATORE SIA STATO DEL TUTTO IRRILEVANTE - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA MARZO 2023

download riservato - non acquistabile
  • Giurisprudenza interna

highlight

Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. CATERINA CARRETTA, in materia di intermediazione immobiliare, innanzi al TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA - II SEZIONE CIVILE, Giudice Onorario di Pace (dr.ssa Silvia Pirone) - I PRINCIPIO : Il primo mediatore ha diritto all’intera provvigione laddove l’intervento del secondo mediatore sia stato del tutto irrilevante: testualmente “Ora, nel caso di specie, da un lato, dall’istruttoria in atti si rinviene una piena corrispondenza tra l’attività di intermediazione posta in essere dall’attrice e l’atto notarile di vendita, mentre, dall’altro, non vi è idonea prova che C. E. abbia svolto un’attività tale da “recidere” il nesso causale tra la mediazione indubbiamente posta in essere dalla S. M. e la conclusione dell’affare. Ed invero, la prova testimoniale espletata nel corso del giudizio nulla ha dimostrato in merito all’asserito contributo causale fornito dal C. al fine della conclusione del contratto di compravendita oggetto di causa, atteso che le dichiarazioni rese dai testi appaiono nel loro complesso lacunose ed irrilevanti a tale fine. Può dunque ritenersi provato che il contratto di compravendita dell’immobile sito in P. di S. (così come meglio descritto in atti), stipulato il …… si sia concluso grazie alla attività di intermediazione immobiliare dello S. M.” II PRINCIPIO: la prescrizione del diritto del mediatore alle provvigioni decorre dal momento in cui abbia avuto conoscenza della conclusione dell’affare. “L’art. 2950 c.c. stabilisce che il diritto del mediatore al pagamento della provvigione “si prescrive in un anno”. Sul punto, la giurisprudenza ha confermato, a più riprese, che la prescrizione annuale del diritto del mediatore al pagamento della provvigione abbia come dies a quo il momento della conclusione dell’affare; più precisamente, da quando il mediatore ha avuto l’effettiva notizia della vendita, in quanto è da tale momento che il diritto può essere fatto valere. Nel caso in esame, va rilevato che l’unico momento in cui parte attrice ha avuto effettiva contezza della conclusione dell’affare è quello della conclusione del contratto di compravendita, avvenuta il ……, che costituisce dunque il dies a quo dal quale far decorrere la prescrizione. Pertanto, a fronte della comunicazione inviata dall’attrice in data ……., atto interruttivo della eccepita prescrizione, la suddetta eccezione va rigettata.”
Autore Avv. Umberto d'Aragona e Avv. Caterina Carretta
Data pubblicazione 23-03-2023
Data aggiornamento 23-03-2023
Downloads 7
Tipologia Sentenze
Non ci sono ancora recensioni
Attenzione!
Questo servizio è abilitato solo per gli utenti registrati. Accedi alla tua area riservata.
Scroll