Nº 6209 IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE ANCHE NEL CASO IN CUI DOPO L’ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA LE PARTI NON STIPULANO L’ATTO DEFINITIVO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA FEBBRAIO 2024.
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Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d'Aragona - legali associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, dinanzi al TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA in data 27 FEBBRAIO del 2024. È stato confermato, infatti che il diritto alla provvigione, si determina per accettazione della proposta d’acquisto e, nel caso di specie, anche con la consegna della caparra e la dimostrazione dell’avveramento della condizione sospensiva che era stata inserita nella proposta. Una volta avvenuta la conclusione della proposta è del tutto irrilevante che successivamente il venditore si sia reso inadempiente e non sia stato stipulato l’atto definitivo, dovendo lo stesso risarcire i danni all’acquirente, ivi comprese le provvigioni dovute al mediatore.
Autore | Avv. Francesco Brescia |
Data pubblicazione | 02-04-2024 |
Data aggiornamento | 02-04-2024 |
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