Nº 6420 NEW IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI ANCHE SE LA PROPOSTA NON GLI VIENE ACCETTATA, QUALORA POI LE PARTI CONCLUDONO LO STESSO AFFARE DA LUI PROPOSTO SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA-LEGALI ASSOCIATI TRIBUNALE DI ROMA OTTOBRE 2024.
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Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al Tribunale di Roma, XI sezione civile, Nel caso di specie, il giudice ha confermato, infatti, che è pacifico in giurisprudenza che il diritto del mediatore alla
provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con
l'attività intermediatrice, non occorrendo un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra
l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, poiché è sufficiente che il mediatore -
pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un
processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia
messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla
conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (Cass. Civ. n. 869 del
16.01.2018).
E nello stesso senso “in tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte
in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che
sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare
l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto,
indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione
del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera
dell'intermediario tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il
contratto stesso non si sarebbe concluso” (Cass. Civ. n. 11443 del 8.04.2022).
Nel caso di specie, sono elementi comprovanti che la conclusione dell’affare
(compravendita immobiliare) del P. sia in rapporto causale con l’attività
intermediatrice del Pa. le seguenti circostanze: la scheda di visita dell’immobile del
17.07.2020 a firma dell’acquirente Z. (doc. 5 citazione); la proposta di acquisto del
22.07.2020 a firma dell’acquirente per un importo offerto di € 200.000,00 conforme al
prezzo dell’incarico e ancor più al prezzo di vendita risultante dal rogito notarile (doc. 6
memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. n. 2); rifiuto della proposta da parte del convenuto
comunicata con email del 28.07.2020 (doc. 8 citazione); successiva comunicazione del
18.09.2020 di accettazione condizionata per un prezzo di € 210.000,00 (doc. 9 citazione);
l’assegno n. 3119974981-06 di € 5.000,00 intestato a P. a firma di Z.
(doc. 7 citazione) che corrisponde allo stesso assegno indicato alle pagine 7 e 8 del rogito
notarile (doc. 2 citazione) che era stato restituito al potenziale acquirente in data 2.10.2020
(doc. 10 citazione) a seguito del rifiuto della proposta; nonché l’atto di transazione
sottoscritto tra il Z. e l’attore in cui l’acquirente dichiara espressamente “riconosce
di esser stato messo in relazione con l’affare e con l’immobile sito in V. … del
signor P. che prima non conosceva, grazie all’attività di intermediazione svolta dalla
suddetta agenzia e che per tale effetto ha potuto concludere il medesimo affare” (doc. 11
citazione); infine, il contenuto dell’atto di compravendita tra il convenuto e l’acquirente
avente ad oggetto lo stesso immobile dell’incarico ad un prezzo pari alla volontà espresso
dal venditore nell’email del dì 8.09.2020 (cfr. doc. 9 citazione).
Autore | FONTE ESTERNA |
Data pubblicazione | 11-12-2024 |
Data aggiornamento | 11-12-2024 |
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Tipologia | Sentenze |
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