Nº 6510 NEW IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE ANCHE SE IL PREZZO VIENE CONCORDATO DOPO CHE HA MESSO RELAZIONI LE PARTI A SEGUITO DI UNA TRATTATIVA PROSEGUITA DAGLI STESSI. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI GENNAIO 2025.
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Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Giovanna Carbone, innanzi al Tribunale di Napoli, 2° sezione civile nel gennaio 2025 - Nel caso di specie, il tribunale di Napoli, condividendo le argomentazioni sostenute dallo studio d’Aragona, ha confermato, infatti, che. “ La circostanza che le parti si siano accordate solo successivamente sul valore da attribuire all’immobile ai fini della compravendita nulla toglie all’attività di intermediazione
espletata da parte attrice.
Sul punto, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità riconosce il diritto alla
provvigione ogni qualvolta l’attività del mediatore sia da riconoscersi come causa effi-
ciente per il buon esito dell’affare, e ciò a prescindere sia dalla continuità con cui tale
attività si svolge nel periodo che passa dal contatto iniziale tra le parti (procurato
dall’intermediario) all’accordo definitivo, sia dall’attività concretamente svolta
dall’agente: “Il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la con-
clusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, pur non ri-
chiedendosi che tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare sussista un nes-
so eziologico diretto ed esclusivo; è sufficiente, infatti, che, la “messa in relazione” del-
le stesse costituisca l’antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicen-
de successive, alla conclusione del contratto. La prestazione del mediatore, pertanto,
può ben esaurirsi nel ritrovamento e nell’indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio,
sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima
o remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe
stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata” (Cass. n. 3438 del 2002;
conf. Cass. n. 9884 del 2008; Cass. n. 23438 del 2004).
Pertanto, a nulla rileva che l’atto definitivo sia stato stipulato solo sei mesi dopo la
proposta d’acquisto, né che in quell’arco temporale l’agenzia non abbia svolto più alcuna attività, né che le parti abbiano raggiunto l’accordo definitivo in autonomia.
Autore | Avv. Giovanna Carbone |
Data pubblicazione | 03-04-2025 |
Data aggiornamento | 03-04-2025 |
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Tipologia | Sentenze |
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