Nº 6549 L’ACQUIRENTE NON È TENUTO A PAGARE I MIGLIORAMENTI ESEGUITI DALL’IMPRESA DOPO L’ACQUISTO DELL’IMMOBILE – SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - FEBBRAIO 2025.
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Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, innanzi al Tribunale di POTENZA, FEBBRAIO 2025 - Nel caso di specie, il Giudicante, condividendo le argomentazioni sostenute dallo Studio d’Aragona, ha confermato, infatti, cheL’opposta vorrebbe trarre argomento, ancora, in proprio favore dalla differenza tra il
prezzo pattuito dal _______________ col promittente venditore, nel contratto preliminare, pari
ad euro 215.000,00, ed il prezzo determinato nel contratto definitivo, pari ad euro 155.000,00,
oltre IVA: tale differenza implicherebbe che fosse stato affidato l’incarico alla
_______________. di eseguire opere per lo stesso importo, il cui valore veniva detratto dal
prezzo finale, da pagarsi al venditore dell’immobile.
Se si leggono i due contratti, il preliminare ed il definitivo, tuttavia, non può non rilevarsi
come, in ambo i casi, il prezzo sia riportato come pari ad euro 155.000,00.
Quanto alle deposizioni dei testimoni, infine, nessuno ha riferito di aver assistito alla
conclusione di accordi, tra _______________ e la _______________.
In conclusione, la pretesa creditrice non ha dimostrato di aver ricevuto da
_______________ l’incarico di eseguire determinati lavori, quelli portati dalla fattura n.
8/2012, anziché di aver operato, come assume l’opponente, quale incaricato del venditore (ciò
che costituisce l’alternativa, almeno in questo ragionamento processuale, più logica, alla luce
degli elementi istruttori innanzi indicati)
Autore | Avv. Francesco Brescia |
Data pubblicazione | 09-05-2025 |
Data aggiornamento | 09-05-2025 |
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Tipologia | Sentenze |
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