Nº 6578 IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE ANCHE DALL’ACQUIRENTE, PURE SE ERA MANDATARIO ESCLUSIVO DEL VENDITORE - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI – GIUGNO 2025.
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Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio D'aragona-legale associati, responsabile avv Giovanna Carbone davanti al tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel giugno del 2025, il quale ha disposto testualmente quanto segue:Dai detti principi discende che il conferimento dell’incarico nell’interesse del
venditore non esclude, in astratto, la possibilità che si instauri un rapporto di mediazione
con il futuro acquirente e che, per l’attività utilmente prestata e sfociata nell’assunzione
di un impegno giuridicamente rilevante alla vendita o all’acquisto del bene, il mediatore
maturi il diritto alla provvigione finanche verso il contraente che non ha conferito un
formale incarico. È stato, comunque, opportunamente precisato che in questi casi,
affinché sorga il diritto del mediatore alla provvigione, è necessario che l’attività di
mediazione sia svolta in modo palese, rendendo note ai soggetti intermediati la propria
qualità e terzietà (cfr. Cass. n. 4107/2019; Cass. n. 12651/2020; Cass. n. 7554/2023).
Nella fattispecie lo stesso _____________ ha dunque ammesso il ruolo di
“mediatore” dell’agenzia della _____________ (che tramite la sua collaboratrice lo
condusse per la prima volta a visitare l’immobile, peraltro senza che risultino visite
successive a cura di altre agenzie) ed il suo rifiuto di corrisponderle il compenso
provvigionale si rivela ingiustificato ed infondato, in quanto ciò che rileva per la
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configurazione di tale diritto di credito è solo la circostanza che il contratto si sia
concluso grazie all’intervento del mediatore, pur in assenza di qualunque incarico (cfr.
Cass. n. 7029/2021; v. anche C. App. Milano, sez. I, n. 937/2023). Difatti il diritto del
mediatore alla provvigione ai sensi dell’art. 1755 c.c. sorge tutte le volte in cui la
conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, pur non
richiedendosi che, tra l’attività del mediatore e la conclusione dell'affare, sussista un
nesso eziologico diretto ed esclusivo, ed essendo, viceversa, sufficiente che, anche in
presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato
nel tempo, la “messa in relazione” delle stesse costituisca l’antecedente indispensabile
per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto (cfr.
Cass. n. 27185/ 2022; Cass. n. 11443/2022; Cass. n. 869/2018).
Autore | Avv. Giovanna Carbone |
Data pubblicazione | 14-07-2025 |
Data aggiornamento | 14-07-2025 |
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Tipologia | Sentenze |
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