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Nº 763 PARERE N°791: IL BENE SU CUI È STATO COSTITUITO UN FONDO PATRIMONIALE, ALLA MORTE DI UNO DEI CONIUGI È AGGREDIBILE DAI CREDITORI?

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Alla domanda non può essere data una risposta univoca.- In primo luogo occorre valutare se al decesso di uno dei coniugi, vi siano figli minori.- Ai sensi dell’art. 171 C.c., infatti, “Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio. In tale caso il giudice può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo”.- Qualora, invece, non vi siano figli minori il fondo certamente si estingue, ma non è detto che l’immobile diventa aggredibile.- Occorre, infatti, valutare se l’immobile prima della costituzione del fondo era intestato al coniuge debitore o all’altro, oppure a tutti e due.- Se il titolare di detto bene è il debitore, in linea di massima, il bene si trasferisce agli eredi secondo quanto stabilito dalla legge o nel testamento e, dunque, sarà aggredibile dai creditori del defunto.- Qualora, invece, il titolare del bene è l’altro coniuge, ovvero quello estraneo al debito, ai creditori del debitore resterebbe solo la possibilità di soddisfarsi sulla quota che spetta al coniuge superstite.- Se, infine, il bene si appartiene per metà ciascuno ai due coniugi, i creditori si potranno soddisfare sulla quota del cinquanta per cento se è deceduto il debitore, sulla quota che questi riceve se deceduto è l’altro.-

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Autore AVV. DEL GUERCIO GERARDA
Data pubblicazione 19-09-2018
Data aggiornamento 19-09-2018
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