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Nº 460 QUESITO N- 712 - IN CASO DI CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DI UN SOTTOTETTO IN ABITAZIONE E CONSEQUENZIALE AGGIORNAMENTO DELLE TABELLE MILLESIMALI, IL CONDOMINIO PUÒ NEGARE AL PROPRIETARIO DELLA “NUOVA ABITAZIONE” IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AL PARCHEGGIO

€ 20,00Gratuito per i convenzionati
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In tema di condominio negli edifici il parcheggio, ai sensi dell’art. 1117, comma 1 n. 2, c.c., rientra tra i beni oggetto di proprietà comune.- Conseguentemente, dovrà essere riconosciuto a tutti i condomini la possibilità di fruire dello stesso.- Difatti, in caso di parcheggi o posti auto condominiali insufficienti per tutti i condomini, l’assemblea può deliberare l’uso turnario degli stessi (cfr. Cass. sent. n.12485/2012); consentendo, in tal modo, a tutti i proprietari di esercitare il diritto di proprietà sui beni condominiali ex art. 1117 c.c. che, diversamente, sarebbe compromesso.- Tale presunzione di comunione potrà essere vinta soltanto dall’esistenza di un titolo contrario, dal quale risulti la riserva di proprietà del posto macchina, nonché la sottrazione dello stesso alla destinazione in comune.- Da quanto sopra evidenziato, risulta pacifica l’illegittimità dell’esclusione di un condomino dal diritto d’uso del parcheggio, qualora lo stesso risulti ricompreso tra i beni oggetto di proprietà comune. In senso contrario, tale esclusione potrà ritenersi legittima solo qualora l’area adibita a parcheggio, sulla base di un titolo contrario (ad es. atto di cessione), risulti sottratta alla destinazione d’uso comune.- Sicché, è necessario verificare nel caso di specie, se l’area adibita a parcheggio risulti compresa o meno tra i beni oggetto di proprietà comune.-
Autore serena nicla
Data pubblicazione 04-10-2016
Data aggiornamento 04-10-2016
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