Nº 68 COMMETTE IL REATO DI TRUFFA CHI VENDE UN IMMOBILE FORNENDONE CONTRATTUALMENTE UNA DESCRIZIONE NON ATTENDIBILE.- Cass. Pen., Sez. II, 14 Luglio 2014, N. 30886
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                                      € 20,00Gratuito per i convenzionati  
                                    
                                                                    
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                                       Nell' potesi sottoposta all'esame della Corte, i Giudici hanno  ritenuto integrata la c.d.  truffa contrattuale, in quanto il venditore aveva posto in essere artifizi o raggiri consistenti nel tacere o nel dissimulare fatti o circostanze tali che, ove conosciuti, avrebbero indotto l'altro contraente ad astenersi dal concludere il contratto.-                                    
                                                                
                                | Autore | Lex Consult S.r.l. | 
| Data pubblicazione | 12-09-2014 | 
| Data aggiornamento | 12-09-2014 | 
| Downloads | 69 | 
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