non disciplinano i canoni, la cui individuazione è lasciata alla contrattazione territoriale fra proprietari e inquilini, che partirà a breve.- Il Decreto detta, però, alcuni nuovi criteri per determinare i canoni, che innovano parzialmente quelli finora vigenti.- Ma ai fini pratici, quali sono le novità di questo nuovo tipo di contratto? CIRCA I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AGEVOLATI NELLA CONTRATTAZIONE TERRITORIALE In primis va evidenziato che per rendere più agevoli le operazioni, sono stati creati sei modelli di contratto: tre rivolti alla grande proprietà e tre alla piccola.- Questo perché la grande proprietà (che il Dm individua in compagnie assicurative, enti previdenziali pubblici, enti privatizzati, soggetti giuridici e fisici proprietari di oltre cento unità immobiliari) dovrà stipulare con le associazioni della proprietà e i sindacati inquilini speciali sulla determinazione del canone, in aggiunta a quelli Contratti a canone concordato.- Rilevante è poi che il nuovo Decreto ha previsto che alla contrattazione integrativa sui canoni concordati potranno partecipare imprese o associazioni di imprese di datori di lavoro, tanto consentirà di individuare soluzioni specifiche per l'alloggio di lavoratori (sia extracomunitari che comunitari) che non risiedono nel comune.- Un’altra importante novità prevista al n. 9 dell’art. 1 del suddetto Decreto è che l’aggiornamento del canone di locazione non potrà, in nessun caso, essere superiore al 75% dell’indice Istat.- Non si può poi non mettere in rilievo l’importante innovazione introdotta dal n. 10 dell’art. 1 del suddetto Decreto il quale stabilisce che è nell’attribuzione esclusiva del proprietario dell’immobile, la facoltà di concedere il diritto di prelazione al conduttore in caso di vendita dell’immobile con le modalità previste dagli art. 38 e 39 della l. 392/78.- CIRCA I CONTRATTI DI LOCAZIONE DI NATURA TRANSITORIA In merito a tali contratti vi è da dire che rimane immutata la durata che non può essere inferiore ad un mese e non superiore a diciotto mesi.- Va evidenziato che nelle grandi città è possibile stipulare degli accordi che prevedano dei canoni che possano arrivare fino al 20% superiore rispetto a quello concordato per le abitazioni normali. Comunque vada, tutte le motivazioni che hanno condotto alla maggiorazione del canone di locazione dovranno essere documentate dal conduttore. Inoltre da ora tali contratti devono prevedere una specifica clausola che individui l’esigenza di transitorietà del locatore e/o del conduttore - da provare quest’ultima con apposita documentazione da allegare al contratto.- Inoltre tale esigenza deve essere confermata tramite lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza del termine stabilito nel contratto, nel caso di mancata conferma delle esigenze transitorie ovvero nel caso che tali esigenze vengano meno il contratto viene ricondotto alla durata prevista dall’art. 2 comma1 (4 +4).- CIRCA I CONTRATTI DI LOCAZIONE PER STUDENTI UNIVERSITARI Per quanto concerne, poi, la disciplina che coinvolge gli studenti essa è rimasta sostanzialmente invariata.e la cui durata va da sei mesi a tre anni- L’unica novità in merito a tali contratti riguarda la possibilità di intestare il contratto di locazione ad un gruppo di studenti e non ad una singola persona.- CIRCA LE AGEVOLAZIONI FISCALI Circa le agevolazioni fiscali nonostante i sindacati avessero richiesto ulteriori agevolazioni rispetto al passato va detto che continua ad aversi la riduzione al 70% dell’imposta di registro sul contratto di locazione e la detrazione aggiuntiva del 30% dall’imponibile del reddito dell’immobile così locato, in aggiunta alla detrazione ordinaria del 15%.- In aggiunta il n. 4 dell’art. 5 del suddetto decreto stabilisce che ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli art. 2, comma 3 e 4 l. 431/98, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi: Euro 495,80 se il reddito complessivo non supera Euro 15.493,71; Euro 247,90 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71.- CIRCA LE COMMISSIONI DI CONCILIAZIONE L’art. 6 ha stabilito che per ogni controversia che sorga in merito all’interpretazione ed esecuzione dei contratti di cui al presente decreto nonché all’esatta applicazione degli accordi territoriali e7o integrativi, ciascuna parte può richiedere, prima di adire l’autorità giudiziaria, che si pronunci una Commissione di conciliazione stragiudizialeche deve decidere non oltre sessanta giorni dalla data della richiesta.- Le commissioni di conciliazioni, inoltre, potranno decidere (se adite), in caso di variazione degli oneri fiscali gravanti sull’unità immobiliare locata, nel termine perentorio di novanta giorni, il nuovo canone.da corrispondere.- Sommariamente possiamo concludere dicendo che queste sono le innovazioni apportate dal decreto 30.12.2002.- Molto soddisfatti i sindacati dei proprietari mentre una certa freddezza viene dai sindacati inquilini: Sicet, Sunia e Uniat, i quali nel sottolineare il ritardo con cui il ministero ha predisposto i tipi di contratto della proprietà evidenziano che quindi prima che il locatore e il conduttore potranno beneficiare delle detrazioni fiscali sottese con la stipula dei contratti convenzionati passerà un lungo lasso di tempo.- Art. 3 l. 431/98.-" />
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Nº 704 Commento circa l'evoluzione della normativa locativa

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  • Decreti e leggi
Autore Studio legale d'Aragona
Data pubblicazione 21-05-2003
Data aggiornamento 02-07-2014
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