LEX CONSULT - STUDIO D' ARAGONA LEGALI ASSOCIATI 2024
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Nº 6573Data 25/06/2025Downloads: 3
NON CI SI PUÒ SOTTRARRE AGLI OBBLIGHI DEL PRELIMINARE DICENDO “ERO INCAPACE” SE PRIMA SI È TRATTATO A LUNGO E CON LUCIDITÀ - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - MAGGIO 2025.
Sentenza ottenuta dallo Studio D’aragona-legale associati, Responsabile del procedimento avvocato Serena Leo, innanzi al Tribunale di Salerno nel maggio del 2025, la quale ha sancito testualmente quanto segue:presuntivi, deve comunque essere rigorosa e precisa (Cass. n. 26729 del 2011). Nel caso di specie, la convenuta non ha fornito elementi probatori, precisi e concordanti, circa la prospettata alterazione del processo di formazione di una volontà cosciente al momento della sottoscrizione del (qualificato) contratto preliminare di preliminare, avendo solo addotto il patimento, all’epoca dell’assunzione del vincolo negoziale, di “crisi di panico, stati di ansia e depressione”, oltre che di “attacchi isterici a cui assistevano le mediatrici nel periodo delle trattative”. Procedendo con ordine, va innanzitutto rilevato che la documentazione versata in atti a supporto della pretesa di annullamento del contratto è stata formata in epoca prossima al perfezionamento del contratto de quo agitur (29 dicembre 2016) e non appare di per sé idonea a suggerire il patimento, da parte della convenuta, di una condizione d’incapacità di autodeterminazione. La conclusione che precede appare suffragata dall’andamento assunto dalle trattative precontrattuali. Ed invero, dal dibattito processale è emersa la prova della circostanza che la convenuta ha rifiutato l’offerta di acquisto del bene per il minore prezzo di euro 230.000,00, raggiungendo con l’interlocutrice un accordo sul maggiore importo di euro 240.000,00 e convenendo altresì un accollo dei debiti maturati dalla convenuta con la compagine condominiale.download riservato - non acquistabile -
Nº 6572Data 23/06/2025Downloads: 4
SE UN PROCESSO DURA TROPPO, LO STATO TI DEVE RISARCIRE (LEGGE PINTO – L. 89/2001) - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - MAGGIO 2025.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio D'aragona-legali associati, responsabile del procedimento avv Serena Leo, innanzi al tribunale di Salerno sezione lavoro nel maggio del 2025, il quale ha sancito testualmente quanto segue:- che il calcolo della durata del processo va effettuato, ex art. 2, co. 2bis della L. n. 89/2001 e ss. mod., dalla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero di notificazione dell'atto di citazione alla data di pubblicazione della sentenza che ha definito il giudizio, fatte le opportune detrazioni con riferimento ad allungamenti del processo imputabili alle parti; - che il giudizio di primo grado del processo presupposto ha avuto durata irragionevole, essendo intercorsi dal 28.03.2012, data di notifica dell’atto di citazione, al 04.03.2024, data di pubblicazione della sentenza che ha definito il relativo giudizio, complessivi anni 11, mesi 11 e giorni 7; - che, pertanto, sottratto da tale ultimo computo il termine tdownload riservato - non acquistabile -
Nº 6571Data 19/06/2025Downloads: 11
IL MEDIATORE NON È TENUTO AD EFFETTUARE LA VERIFICA DELLA REGOLARITÀ DEI TRASFERIMENTI ANTECEDENTI ALL’ATTO DI PROPRIETÀ DEL VENDITORE - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - APRILE 2025.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo studio D'aragona-legali associati, responsabile del procedimento avvocato Francesco Brescia, innanzi al tribunale di Napoli, 11ª sezione civile, nell'aprile del 2025, il quale ha sancito testualmente quanto segue:E’ noto, infatti, che, secondo la prevalente giurisprudenza, il mediatore non è tenuto a svolgere particolari indagini di natura tecnico-giuridica, a meno che ciò non abbia costituito oggetto di uno specifico mandato (ex plurimis, v. in tal senso Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29229 del 12/11/2019). Nella specie, non pare potersi rinvenire una specifica pattuizione in tal senso nell’impegno ad accertare le “circostanze sullo stato dell’immobile risultante dai pubblici registri”, cui ha fatto riferimento la difesa della convenuta onde affermare la negligenza dell’attore. E’ la medesima convenuta, infatti, ad aver sostenuto che ella è titolare della piena ed esclusiva proprietà dei cespiti compravenduti, né le irregolarità emerse paiono agevolmente percepibili, senza contare che non risulta neppure dimostrato che esse rappresentassero effettivo e insormontabile impedimento al perfezionamento dell’affare.download riservato - non acquistabile -
Nº 6570Data 11/06/2025Downloads: 11
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI ANCHE SE LE PARTI NON STIPULANO LA COMPRAVENDITA - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - APRILE 2025.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, innanzi al Tribunale di NOLA, APRILE 2025 - Nel caso di specie, il Giudicante, condividendo le argomentazioni sostenute dallo Studio d’Aragona, ha confermato, infatti, che Accertato perciò, con apprezzamento del giudice , insindacabile in sede di merito, che il mediatore ha prestato la sua opera, con le caratteristiche in precedenza accennate, ed accertato altresì che, mercé quest'opera, il contratto cui tendeva l'interposizione è stato stipulato, null'altro è necessario perché il mediatore possa pretendere la provvigione. Non occorre, in particolare, che il contratto abbia avuto esecuzione, o che le parti abbiano adempiuto agli obblighi assunti, perché tutto ciò resta al di fuori dell'attività di interposizione e non può quindi pregiudicare i diritti dell'intermediario.download riservato - non acquistabile -
Nº 6569Data 10/06/2025Downloads: 8
L’AGENTE IMMOBILIARE NON È RESPONSABILE DELLE IRREGOLARITÀ EDILIZIE DELL’IMMOBILE IN COSTRUZIONE. A RISPONDERE È SEMPRE IL COSTRUTTORE - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - MARZO 2025.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, innanzi al Tribunale di SALERNO, MARZO 2025 - Nel caso di specie, il Giudicante, condividendo le argomentazioni sostenute dallo Studio d’Aragona, ha confermato, infatti, che Lo ___________________ srl ha informato correttamente parte acquirente delle condizioni dell’immobile, tanto nella proposta di acquisto dell’immobile, quanto nel contratto preliminare di compravendita, in cui risulta chiaramente che si trattava di un immobile da costruire, per sua natura non ancora agibile; si ribadisce che nel medesimo contratto è espressamente indicato l’obbligo di parte venditrice di provvedere “…ad ottenere il regolare titolo abilitativo” quindi anche il deposito sismico inerente alla ristrutturazione dell’immobile ed il certificato di agibilità, obbligo che risulta dalla scrittura privata allegata al preliminare, in atti allegata e sottoscritta da parte promittente venditrice _________ e parte promissaria acquirente _________. Pertanto, alcuna responsabilità è ascrivibile alla __________ srl, incautamente citata in giudizio.download riservato - non acquistabile -
Nº 6568Data 09/06/2025Downloads: 44
MODULO SCRITTURA INTEGRATIVA PROPOSTA D’ACQUISTO - CONTRATTO PRELIMINARE PER CONCORDARE DIFFERIMENTO DATA STIPULA NEL CASO IN CUI L’ACQUIRENTE ABBIA NECESSITÀ DI TEMPO PER LO SVINCOLO DI SOMME.
QUANTO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO, A FRONTE DELLA STIPULA DI UNA PROPOSTA ACCETTATA/PRELIMINARE NON CONDIZIONATO, L’ACQUIRENTE ABBIA AVUTO COMUNICAZIONE DALLA BANCA DELLA NECESSITÀ DI UN TERMINE NON PREVISTO ED IMPREVEDIBILE PER LO SVINCOLO DI SOMME OGGETTO DI INVESTIMENTO, INDISPENSABILE PER OTTENERE LA PROVVISTA E PROCEDERE ALLA STIPULA DELL’ATTO PUBBLICO.€ 49,00Gratuito per i convenzionati -
Nº 6567Data 29/05/2025Downloads: 27
MODULO ACCORDO UTILIZZAZIONE MATERIALE HOME STAGING ED ACCORDO DI RISERVATEZZA PER UTILIZZAZIONE MATERIALE FOTOGRAFICO CON CLAUSOLA PENALE.
QUANTO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO L'AGENTE IMMOBILIARE INTENDE TUTELARE L'ATTIVITÀ DI HOME STAGING CHE HA SVOLTO PER LA VENDITA DELL'IMMOBILE ED IN PARTICOLARE TUTTO IL MATERIALE FOTOGRAFICO CHE HA FATTO REALIZZARE A PROPRIE SPESE PER PROMUOVERE LA VENDITA, SOPRATTUTTO EVITANDO CHE IL MATERIALE POSSA ESSERE UTILIZZATO AUTONOMAMENTE DAL CLIENTE ANCHE DOPO LA SCADENZA DELL'INCARICO.€ 99,00Gratuito per i convenzionati -
Nº 6562Data 21/05/2025Downloads: 4
Locazioni turistiche: sono illegali i limiti imposti dai Comuni.
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Nº 6566Data 21/05/2025Downloads: 4
I proprietari di immobili al piano terra con accesso indipendente partecipano alle spese di manutenzione del vano scale dell'edificio?
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Nº 6563Data 21/05/2025Downloads: 4
Lavori di rifacimento di un lastrico solare privato che copre appartamenti e parti comuni: come si ripartiscono le spese?
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Nº 6560Data 21/05/2025Downloads: 8
Immobili da costruire, polizza decennale e vizi dell'edificio.
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Nº 6565Data 21/05/2025Downloads: 20
Cedolare secca anche in caso di attività commerciale.
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Nº 6564Data 21/05/2025Downloads: 9
Ammissibile la compravendita con riserva di atto pubblico.
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Nº 6561Data 21/05/2025Downloads: 4
Infiltrazioni e danno da mancata locazione.
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Nº 6559Data 15/05/2025Downloads: 3
SE PER OTTENERE GIUSTIZIA UN CITTADINO DEVE ATTENDERE PIÙ DI CINQUE ANNI, HA DIRITTO AD ESSERE INDENNIZZATO DALLO STATO – SENTENZA VITTORIOSA OTTENUTA DALLO STUDIO D’ARAGONA LEGALI E ASSOCIATI – MARZO 2025.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. GIOVANNA CARBONE, innanzi alLA CORTE di APPELLO di SALERNO, MARZO 2025 - Nel caso di specie, il Giudicante, condividendo le argomentazioni sostenute dallo Studio d’Aragona, ha confermato, infatti, che che il giudizio di primo grado del processo presupposto non ha avuto durata irragionevole, essendo intercorsi dal 24.11.2003, data di notifica dell’atto di citazione, al 28.02.2005, data di pubblicazione della sentenza n. 882/2005, con la quale veniva dichiarata l’incompetenza del giudice di pace di Salerno ad emettere il d.i. oggetto di giudizio, anni 1, mesi 3 e giorni 4, nonché dal 09.09.2005, data di notifica dell’atto di citazione in riassunzione, al 07.11.2006, data di pubblicazione della sentenza che ha definito il relativo giudizio, anni 1, mesi 1 e giorni 28, per una durata complessiva pari ad anni 2, mesi 5 e giorni 2"download riservato - non acquistabile -
Nº 6557Data 13/05/2025Downloads: 2
L’ingiunzione del PM a demolire l’abuso edilizio non può essere sospesa da una tardiva richiesta di “autodemolizione”.
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Nº 6556Data 13/05/2025Downloads: 3
Acquisto a non domino. Fattispecie complessa qualificata dall'effetto di attribuire il diritto al terzo nel quale il dato originario è il titolo formato dal non dominus.
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Nº 6558Data 13/05/2025Downloads: 4
Ascensore in condominio: prima di deliberare è necessario approfondire tutti gli aspetti tecnici relativi all'installazione.
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Nº 6555Data 13/05/2025Downloads: 5
Infiltrazioni: danni al box coperto da terrazza a livello di proprietà esclusiva.
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Nº 6551Data 13/05/2025Downloads: 3
L'acquirente di un immobile locato ha l'obbligo di restituire il deposito cauzionale al conduttore, a meno che non ci sia un accordo specifico che ne disponga diversamente.
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Nº 6554Data 13/05/2025Downloads: 3
È sempre consentito al condomino l'accesso ai documenti condominiali?
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Nº 6550Data 13/05/2025Downloads: 8
Si possono tenere gli animali all'interno del condominio?
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Nº 6553Data 13/05/2025Downloads: 3
Acquisto di posto auto parzialmente inesistente e conseguente occupazione (abusiva) di parte del posteggio di altro condomino e dello spazio di manovra condominiale: la reazione dei danneggiati.
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Nº 6552Data 13/05/2025Downloads: 2
Locazioni brevi e turistiche: il Comune può porre limiti significativi.
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Nº 6549Data 09/05/2025Downloads: 4
L’ACQUIRENTE NON È TENUTO A PAGARE I MIGLIORAMENTI ESEGUITI DALL’IMPRESA DOPO L’ACQUISTO DELL’IMMOBILE – SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - FEBBRAIO 2025.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, innanzi al Tribunale di POTENZA, FEBBRAIO 2025 - Nel caso di specie, il Giudicante, condividendo le argomentazioni sostenute dallo Studio d’Aragona, ha confermato, infatti, cheL’opposta vorrebbe trarre argomento, ancora, in proprio favore dalla differenza tra il prezzo pattuito dal _______________ col promittente venditore, nel contratto preliminare, pari ad euro 215.000,00, ed il prezzo determinato nel contratto definitivo, pari ad euro 155.000,00, oltre IVA: tale differenza implicherebbe che fosse stato affidato l’incarico alla _______________. di eseguire opere per lo stesso importo, il cui valore veniva detratto dal prezzo finale, da pagarsi al venditore dell’immobile. Se si leggono i due contratti, il preliminare ed il definitivo, tuttavia, non può non rilevarsi come, in ambo i casi, il prezzo sia riportato come pari ad euro 155.000,00. Quanto alle deposizioni dei testimoni, infine, nessuno ha riferito di aver assistito alla conclusione di accordi, tra _______________ e la _______________. In conclusione, la pretesa creditrice non ha dimostrato di aver ricevuto da _______________ l’incarico di eseguire determinati lavori, quelli portati dalla fattura n. 8/2012, anziché di aver operato, come assume l’opponente, quale incaricato del venditore (ciò che costituisce l’alternativa, almeno in questo ragionamento processuale, più logica, alla luce degli elementi istruttori innanzi indicati)download riservato - non acquistabile -
Nº 6547Data 07/05/2025Downloads: 3
Stress per rumori dal piano di sopra: sì al risarcimento del danno biologico.
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Nº 6548Data 07/05/2025Downloads: 4
Lastrico solare in proprietà esclusiva e fessurazioni nella pavimentazione dovute alla vetustà della guaina: chi risponde dei danni?
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Nº 6546Data 05/05/2025Downloads: 7
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI SE LE PARTI CHE HA MESSO IN RELAZIONE DURANTE IL PERIODO DI INCARICO, CONCLUDONO L'AFFARE DOPO LA SCADENZA DELLO STESSO, ANCHE NEL CASO IN CUI SIA TRASCORSO PARECCHIO TEMPO TRA LA MESSA IN RELAZIONE E LA CONCLUSIONE DELL'AFFARE TRA LE PARTI - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI FEBBRAIO 2025.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. GIOVANNA CARBONE, innanzi al Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile nel febbraio 2025 - Nel caso di specie, il Tribunale di Napoli, condividendo le argomentazioni sostenute dallo Studio d’Aragona, ha confermato, infatti, che l’art. 1755 c.c. stabilisce che il mediatore ha diritto alla provvigione quando “l’affare è concluso per effetto del suo intervento”. Tale principio è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che il diritto alla provvigione sussiste quando l’attività del mediatore abbia svolto un ruolo essenziale e determinante nella conclusione dell’affare, a prescindere dalla sua effettiva partecipazione alla stipula del contratto. (cfr. Cass. civ. n. 11443/2022, Cass. civ. n. 27185/2022). Nel caso di specie risulta comprovato che la società attrice abbia svolto un’attività determinante per l’avvio e la conduzione delle trattative che sono sfociate nella vendita in questione. I convenuti non hanno contestato di essersi rivolti alla società attrice ai fini della compravendita dell’immobile in questione né, tantomeno, hanno mai disconosciuto i documenti da loro sottoscritti che dimostrano l’attività di intermediazione svolta dall’agenzia. Invero l’intervento dell’agenzia non si è limitato alla semplice presentazione delle parti ma ha avuto un ruolo attivo nel favorire la negoziazione, nel fornire ai potenziali acquirenti le informazioni necessarie e nel gestire le dinamiche della trattativa. La documentazione in atti dimostra chiaramente che l’agenzia ha seguito tutte le fasi del processo, conducendo in loco i M. e conferendo loro ogni documentazione utile alla conclusione dell’affare. A nulla rileva il fatto che la sottoscrizione dell’atto di compravendita sia avvenuta a distanza di mesi. Per giunta v’è da considerare l’intervenire delle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19".download riservato - non acquistabile -
Nº 6545Data 28/04/2025Downloads: 6
IL MEDIATORE HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO IN CASO DI MANCATA ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO CONFORME ALLE CONDIZIONI DELL’INCARICO DI MEDIAZIONE, ANCHE SE QUESTO È STATO SOTTOSCRITTO DA SOLO UNO DEI CONIUGI PROPRIETARI - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI FEBBRAIO 2025
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Serena Leo, innanzi alla Corte di Appello di Napoli , nona sezione civile nel febbraio 2025 - Nel caso di specie, la Corte di Appello di Napoli, condividendo le argomentazioni sostenute dallo Studio d’Aragona, ha confermato, infatti, che "Il Collegio non condivide le deduzioni dell’odierna appellata, e quindi ritiene fondata la domanda risarcitoria attorea, per i danni da inadempimento contrattuale. Si è già evidenziata la clausola contrattuale, in base alla quale la mandante S. era obbligata ad accettare e far accettare agli eventuali aventi diritto sull’appartamento, una proposta d’acquisto che fosse conforme alle condizioni stabilite. Diversamente dalla vendita, il mandato concluso con un’agenzia immobiliare non integra un atto di disposizione del diritto in contitolarità. Quindi, ai fini del perfezionamento del contratto di mandato tra la S. e T. sas non era in alcun modo necessaria la prestazione del consenso del comproprietario L. F. Durante il periodo di vigenza del contratto, S. L. ha rifiutato di accettare la proposta di acquisto, formalizzata da V. L. e ricevuta in data 30 Maggio 2017, per euro 155.000,00, e, quindi, esattamente rispondente alle condizioni previste dall’incarico di mediazione. Tra l’altro, a conferma dell’interesse palesato, il V. aveva emesso in favore dei coniugi comproprietari dell’unità immobiliare un assegno bancario di euro 3.500,00 (a titolo di caparra), e si era impegnato a riconoscere all’agenzia immobiliare la somma di euro 6.200,00 oltre IVA, a titolo di provvigione, nel caso in cui l’affare si fosse concluso. In definitiva non può revocarsi in dubbio l’inadempimento contrattuale dell’odierna appellata.download riservato - non acquistabile -
Nº 6544Data 24/04/2025Downloads: 214
MODULO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'ACQUISTO IMMOBILE NON VINCOLANTE.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE IL CLIENTE INTERESSATO NON INTENDE FORMULARE UNA PROPOSTA DI ACQUISTO IN QUANTO NON VUOLE VINCOLARSI. CON QUESTO MODULO SI OTTIENE L'OBIETTIVO DI AVERE LA DIMOSTRAZIONE CHE LA TRATTATIVA È SORTA GRAZIE ALL'ATTIVITÀ DELL'AGENZIA ED IL VENDITORE ERA INFORMATO DI QUESTA CIRCOSTANZA. IL MODULO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'ACQUISTO NON PRODUCE ALCUN VINCOLO PER L'ACQUIRENTE PER CUI NON È TENUTO AD ACQUISTARE E PUÒ IN QUALSIASI MOMENTO INTERROMPERE LE TRATTATIVE, MA SE SUCCESSIVAMENTE ACQUISTA SARÀ TENUTO A CORRISPONDERE LE PROVVIGIONI. IL MODULO DEVE ESSERE FATTO SOTTOSCRIVERE ANCHE IL VENDITORE PER CONOSCENZA IN MODO DAVIDE LA PROVA DI AVERLO INFORMATO DELL'INTERESSE DEL CLIENTE.€ 99,00Gratuito per i convenzionati -
Nº 6543Data 22/04/2025Downloads: 1
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE, ANCHE NEL CASO IN CUI L’IMMOBILE, DOPO LA SCADENZA DELL’INCARICO, È STATO INTESTATO AL CONIUGE DEL CLIENTE CHE HA VISIONATO L’IMMOBILE ED HA FORMULATO LA PROPOSTA. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI FEBBRAIO 2025.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Giovanna Carbone, innanzi al Tribunale di Salerno , seconda sezione nel febbraio 2025 - Nel caso di specie, il tribunale di Salerno, condividendo le argomentazioni sostenute dallo studio d’Aragona, ha confermato, infatti, che "A nulla rileva, secondo la giurisprudenza di legittimità, la diversità soggettiva tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipula (nel caso di specie il sig. Paduano Amedeo ha formulato le offerte, rifiutate dalla sig.ra Henlin, mentre esclusivamente la moglie del predetto, sig.ra Cibelli Paola, ha concluso l’atto di vendita dell’immobile), purché vi sia continuità, come nel caso di specie, tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che formalmente conclude l’affare (Cass. 11127/2022). Più di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “il diritto del mediatore alla provvigione consegue alla conclusione dell'affare, mentre non rileva che questo sia concluso dalle medesime parti ovvero da parti diverse da quelle cui è stato proposto, purché vi sia un legame, anche se non necessariamente di rappresentanza, tra la parte originaria - che resta debitrice nei confronti del mediatore, per avere costei avuto rapporti con lo stesso - e quella con cui è stato successivamente concluso, tale da giustificare, nell'ambito dei reciproci rapporti economici, lo spostamento della trattativa o la stessa conclusione dell'affare su un altro soggetto (Sez. 2, n. 6552, 16/03/2018, Rv. 647854 – 01; conf., ex multis, Cass. nn. 8126/2009 e 20549/2004). Per altro verso, la parte che abbia chiesto l'opera del mediatore è tenuta a corrispondere a quest'ultimo il previsto compenso <<se l'affare è concluso per effetto del suo intervento>>. Non a caso l'art. 1755 cod. civ. parla di “affare” e non di “contratto”, stante che il diritto al compenso non è condizionato dalla esatta corrispondenza formale tra il contratto prospettato con l'incarico (nella specie la vendita) e quello attraverso il quale si è reso possibile il regolamento dei privati interessi (nella specie cessione delle quote sociali, che si risolve esclusivamente nella cessione dell'immobile), bensì dal raggiungimento dello scopo economico per la persecuzione del quale la parte aveva dato incarico al mediatore.” (Cass. 16973/2024)”.-download riservato - non acquistabile -
Nº 6542Data 17/04/2025Downloads: 1
Quali le conseguenze sottese alla violazione del divieto di abbandono di rifiuti?
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Nº 6540Data 17/04/2025Downloads: 5
Immobili condominio e locazioni. L’immobile in comodato è “precario” va rilasciato, anche se adibito ad abitazione familiare.
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Nº 6541Data 17/04/2025Downloads: 2
Amministrativo. E’ ristrutturazione edilizia la ricostruzione di edifici crollati o demoliti.
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Nº 6538Data 16/04/2025Downloads: 5
Si possono tenere gli animali all'interno del condominio? La presenza di animali domestici all'interno dei condomini è una questione frequentemente oggetto di controversie tra vicini.
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Nº 6537Data 16/04/2025Downloads: 1
La responsabilità per custodia del condominio per cattiva manutenzione dell'intercapedine. La pronuncia del Tribunale campano consente una riflessione sulla responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c. In caso di infiltrazioni causate dall'intercapedine condominiale.
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Nº 6535Data 16/04/2025Downloads: 4
Sopraelevazione in condominio: l'accordo di rinuncia all'indennità di sopralzo non vincola i futuri acquirenti o chi riceve l'immobile tramite donazione o successione.
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Nº 6532Data 16/04/2025Downloads: 6
Oneri condominiali in caso di trasferimento dell'unità immobiliare: il criterio di ripartizione tra venditore ed acquirente.
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Nº 6525Data 16/04/2025Downloads: 4
La locazione a terzi di una stanza dell'abitazione principale (c.d. prima casa) non impedisce il riconoscimento dell'esenzione IMU. La locazione parziale di una stanza della propria abitazione principale non compromette l'esenzione IMU, garantendo il diritto a tutte le agevolazioni fiscali previste per la prima casa.
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Nº 6529Data 16/04/2025Downloads: 3
Come la legge sul sovraindebitamento può salvare una casa. Omologato un piano di ristrutturazione debiti dal Tribunale di Trani. Un'altra casa salvata grazie alla legge "salvasuicidi" e a professionisti competenti.
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