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Nº 509Data 08/02/2017Downloads: 13
Obbligazioni condominiali non soggiacciono alla solidarietà.
La regola della solidarietà vale anche per le obbligazioni condominiali? A questa domanda risponde la Corte di Cassazione, sez. II civile, con la sentenza 9 gennaio 2017, n. 199. La pronuncia in commento fornisce alla S.C. l’occasione per ribadire quanto precedentemente statuito dalle Sezioni Unite con la sentenza 9148 dell’8 aprile 2008, sulla natura delle obbligazioni contratte da un condominio con un appaltatore prima dell’entrata in vigore del meccanismo di garanzia di cui all’art. 63 disp. att. c.c. comma 2, introdotto dalla Legge 11 dicembre 2012, n. 220.download riservato - non acquistabile -
Nº 510Data 09/02/2017Downloads: 74
Compravendita immobiliare, senza il certificato di abitabilità si può sciogliere il contratto.
Per la Corte di Cassazione (sentenza n. 2294/2017), senza il certificato il bene è incommerciabile.- Gli Ermellini hanno chiarito che, in mancanza del rilascio del certificato, l’acquirente, entro il termine di dieci anni dalla stipula del contratto, può rivolgersi al Tribunale per richiedere sia lo scioglimento del contratto, con l’eventuale annullamento dell’atto notarile e la restituzione dei soldi versati, sia il risarcimento del danno, per il quale l’acquirente deve dimostrare, tuttavia, i danni subiti nell’aver intrapreso un investimento sbagliato, con perdita di altre occasioni. Nel caso in cui sia stato firmato solamente il contratto preliminare (‘compromesso’) e non l’atto definitivo di trasferimento della proprietà la mancanza di agibilità è sufficiente per poter recedere dalla promessa di acquisto. La Suprema Corte ha precisato a questo riguardo che la mancata consegna dei certificati di abitabilità o agibilità e conformità alla concessione edilizia giustifica la risoluzione del contratto preliminare di compravendita “per inadempimento di non scarsa importanza imputabile al promittente venditore, avendo l’acquirente interesse ad ottenere la proprietà di un immobile idoneo ad assolvere la funzione economico sociale e a soddisfare i bisogni che inducono all’acquisto, e cioè la fruibilità e la commerciabilità del bene,download riservato - non acquistabile -
Nº 520Data 09/03/2017Downloads: 2
Notaio va sospeso se non rispetta la terzietà sull'atto da rogare Cassazione Civile, sez. II, sentenza 20/12/2016 n° 26369
Oggetto: responsabilità del notaiodownload riservato - non acquistabile -
Nº 589Data 19/01/2018Downloads: 18
Vendita di immobile abusivo? E’ inadempimento per aliud pro alio. (Tribunale, Roma, sezione XIII civile, sentenza 28/09/2017)
Nel caso di vendita di un immobile abusivo, risponde il venditore per l’inadempimento conseguente ad aliud pro alio e per i danni scaturenti dalla perdita di valore del bene. E’ quanto stabilito dal Tribunale di Roma, Sez. XIII°, nella sentenza del 28.09.201...articolo integrale cliccando su download.-download riservato - non acquistabile -
Nº 620Data 13/04/2018Downloads: 30
La Provvigione è dovuta anche se l’affare è concluso da persone diverse?
A norma dell'art. 1755 cod. civ., il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento. Nel caso in cui l'affare sia concluso tra parti diverse da quelle cui è stato proposto, è ugualmente dovuta la provvigione in favore del mediatore? A questa domanda risponde la Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, con la sentenza 16 marzo 2018, n. 6552.download riservato - non acquistabile -
Nº 635Data 24/05/2018Downloads: 23
LA PROPOSTA È NULLA SE IL COSTRUTTORE NON RILASCIA FIDEIUSSIONE AL MOMENTO DELL'ACCETTAZIONE
Il Tribunale di La Spezia - sentenza del 9 07 2016 - ha stabilito che qualora all'atto dell'accettazione della proposta il costruttore non rilascia la polizza fideiussoria il contratto è nullo e tale nullità non può essere sanata dal rilascio successivo.€ 1,00Gratuito per i convenzionati -
Nº 638Data 24/05/2018Downloads: 69
ESCLUSA LA RESPONSABILITÀ DEL MEDIATORE PER GLI ABUSI LADDOVE VENDITORE DICHIARI CHE L'IMMOBILE È ANTE 67
Nella sentenza il Tribunale di Roma decidendo la causa instaurata da un acquirente nei confronti di un' agenzia immobiliare per pretesa responsabilità professionale, poiché l' immobile era risultato affetto da abusi, ha escluso la responsabilità dell' agenzia in quanto negli atti di acquisto precedenti, gli immobili risultavano essere realizzati ante 67 e "l indagine appariva estremamente complessa risalendo gli abusi a oltre 40 anni orsono ed essendo lo stato dei luoghi conforme a quanto risultante dai titoli".-download riservato - non acquistabile -
Nº 774Data 12/10/2018Downloads: 41
sentenza VITTORIOSA - STUDIO D'ARAGONA LEGALI ASSOCIATI - IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE - RICONOSCIUTO DIRITTO ALLE PROVVIGIONI IN CASO DI COMPRAVENDITA CONCLUSA A DISTANZA DI UN ANNO DALLA VISITA ED A CONDIZIONI ECONOMICHE DIFFERENTI
Pronuncia di rilevante importanza in materia di intermediazione immobiliare con la quale sono stati attuati pienamente i più importanti principi imperanti in materia.- In particolare è stato riconosciuto il diritto provvigionale dell’agenzia immobiliare che ha messo in relazione gli acquirenti con l’affare, anche se quest’ultimo è stato concluso a distanza di 1 anno rispetto alla visita e nonostante che il prezzo dichiarato dalle parti in atto pubblico fosse di gran lunga inferiore (circa 200.000,00 € in meno) rispetto al prezzo indicato in incarico dai venditori.- Ed invero il Giudice adito ha espressamente precisato che ai fini del riconoscimento del diritto alle provvigioni, non costituiscono deterrenti il decorso del tempo e la conclusione dell’affare a condizioni diverse rispetto a quelle di incarico, dovendosi riporre l’attenzione esclusivamente sull’attività svolta dal mediatore e sul carattere determinante della stessa nel rapporto di causalità tra messa in relazione e conclusione dell’affare.- Il precedente giurisprudenziale in esame assume peculiare rilievo anche avuto riguardo al principio giuridico applicato nella determinazione del quantum delle provvigioni dovute, posto che il Giudice – accogliendo la tesi difensiva offerta dallo studio d’Aragona – ha ritenuto simulato il prezzo di vendita indicato nell’atto pubblico, ritenendo pertanto di dover calcolare la percentuale provvigionale dovuta sul maggior importo indicato nell’incarico di vendita.-€ 300,00Gratuito per i convenzionati -
Nº 5696Data 31/05/2022Downloads: 1
IL VENDITORE NON RISPONDE DEI VIZI E DEI DIFETTI IN CONFRONTO ALL'ACQUIRENTE SE AVEVA PROMESSO LA VENDITA DI UN RUDERE AD UN’IMPRESA E QUESTA,DOPO RISTRUTTURATO,IN SEDE DI ATTO PUBBLICO LO HA FATTO INTESTARE ALL’ACQUIRENTE.SENT.VITTORIOSA STUDIO d'ARAGONA
sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati in materia di compravendita immobiliare innanzi alla CORTE DI APPELLO DI SALERNO – MAGGIO 2022.- In questo caso, la Corte di Appello di Salerno - in persona del Presidente Dott. Ornella Crespi e del Giudice Onorario Relatore Avv. Pierpaolo Pelosi –ha dettato i seguenti principi: il venditore non risponde dei vizi e dei difetti in confronto all'acquirente se aveva promesso la vendita di un rudere ad un’impresa e questa, dopo averlo ristrutturato, in sede di atto pubblico lo ha fatto intestare all’acquirente; in definitiva, allorquando il soggetto che promette la vendita è diverso dal soggetto che vende gli immobili ristrutturati, ne risponde sempre colui che ha ristrutturato e non colui che vende; si configura un contratto misto di vendita ed appalto, per cui le garanzie che normalmente ricadrebbero sul venditore nel caso di specie vi ricadono invece sull'impresa appaltatricedownload riservato - non acquistabile -
Nº 5811Data 14/12/2022Downloads: 6
IL MEDIATORE È LEGITTIMATO A DIMOSTRARE DI AVER INFORMATO LE PARTI MEDIANTE LA TESTIMONIANZA DEI SUOI COLLABORATORI, LA CUI ATTENDIBILITÀ NON PUÒ ESSERE ESCLUSA SOLO IN VIRTÙ DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE. sentenza VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA NOVEMBRE 22
sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. GIOVANNA CARBONE, in materia di intermediazione immobiliare, innanzi alla CORTE DI APPELLO DI SALERNO I SEZIONE CIVILE La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – Dott.ssa Ornella crespi PRINCIPIO: Il mediatore è legittimato a dimostrare di aver informato le parti mediante la testimonianza dei suoi collaboratori, che non possono essere ritenuti inattendibili solo in virtù del rapporto di collaborazione. ‘Ciò premesso intorno alla rilevanza e ammissibilità della prova testimoniale assunta, i testimoni ascoltati sono risultati tra loro concordi nel riferire che in occasione dei diversi incontri avutisi durante la trattativa contrattuale ilS********* – incontri ai quali i testi hanno dichiarato di aver partecipato direttamente - era stato messo a conoscenza dal personale dell’agenzia immobiliare non solo delle caratteristiche catastali e urbanistiche del locale visitato, ma anche della natura giuridica del diritto da alienare tramite la consegna della concessione edilizia e della convenzione urbanistica stipulata tra Comune di C**** e società cooperativa (cfr. verbale di udienza del 25\1\2017 per la testimonianza di S A, L A e F P). D’altra parte la mera deduzione della inattendibilità dei testi escussi, in ragione del solo rapporto di parentela\affinità ovvero del rapporto di lavoro – i testi A e L sono rispettivamente il figlio e la nuora della S, mentre il teste P era dipendente della Agenzia immobiliare appellata – senza alcun elemento ulteriore, non consentono di porre in dubbio le loro dichiarazioni, tra loro precise e concordanti. In base a quanto ricostruito, si può concludere che nessun inadempimento dell’obbligo di corretta informazione ex art. 1759 c.c. possa essere addebitato alla società mediatrice.‘ PRINCIPIO: E’ ammissibile la prova testimoniale ove sia diretta a dimostrare non il contenuto del contratto preliminare ma lo svolgimento dell’attività informativa che ha preceduto la stipula: ‘In via preliminare, giova sottolineare che i capi di prova articolati da parte convenuta, odierna appellata, nelle note istruttorie depositate (in particolare dalla società T*****, cfr. nota istruttoria acquisita al fascicolo di parte) non vertevano sulla circostanza della conclusione del preliminare e non investivano come thema probandum l’oggetto del contratto, quindi il bene da trasferire alla stipula del definitivo. Essi, di contro, riguardavano le ammissibili circostanze di fatto relative all’esatta osservanza da parte del mediatore tipico dell’obbligo di corretta informazione nei confronti del S******** per tutta la durata delle trattative contrattuali. Inoltre, le prove erano rilevanti, vista l’esigenza di accertare l’effettiva osservanza dell’obbligo di corretta informazione delle circostanze, “relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possano influire sulla conclusione di esso”, circostanza ex se non desumibile dalle prove documentali acquisite al giudizio’. PRINCIPIO: i vincoli di inalienabilità previsti nelle convenzioni relative ai programmi di edilizia agevolata, quando superano i limiti legali, vincolano solo l’ente sottoscrittore della convenzione, ma non i terzi acquirenti dei beni. ‘ Il legislatore nel disciplinare i programmi di edilizia residenziale pubblica agevolata sin dalla l. 231/1962 (poi anche dalla l. 179/1992), ha da sempre previsto un apposito divieto di alienazione della proprietà degli alloggi assegnati, per contrastare qualsiasi finalità speculativa contraria allo spirito della normativa sull’edilizia popolare ex art. 47, comma 2 Cost., prevedendo inizialmente un termine decennale di tale divieto. Peraltro, la violazione di tale divieto, a differenza di quanto prescrive il divieto generale ex art. 1379 c.c. di alienazione, determina la nullità dell’atto di disposizione compiuto. Attualmente, invece, nella l.179/1994 il legislatore circoscrive la durata del divieto di alienazione ai primi cinque anni dall’assegnazione dell’immobile, decorsi i quali si ha la libera cedibilità di tali alloggi. Orbene, l’art. 17 della convenzione in esame, che vieta la cessione della proprietà ai terzi, vede come unico destinatario il concessionario dei lotti edificati, che andrà incontro in caso di inosservanza del divieto, alla sanzione prevista dall’art. 19 della convenzione, ossia la decadenza dalla concessione per la parte oggetto di contestazione, con acquisizione del terreno e delle opere realizzate su esso alla disponibilità del Comune. In altri termini, la sanzione invocata da parte appellante a fondamento della tesi dell’indisponibilità del bene promesso in preliminare, ossia la decadenza dalla concessione non può che riguardare la sola società cooperativa stessa assegnataria dell’area, che cedendo la proprietà superficiaria degli immobili realizzati a soggetti diversi dai propri soci assegnatari, muniti dei requisiti per accedere ad alloggi di edilizia pubblica agevolata, tradisce la propria finalità mutualistica. Chiarita la portata soggettiva della disposizione contenuta nella convenzione, è evidente che nei limiti della norma imperativa contenuta prima alla l. 231/1962, poi alla l. 179/1992, l’assegnatario dell’alloggio possa validamente disporre del diritto di proprietà o del diritto di superficie lui assegnato, così come nel caso di specie ha correttamente fatto la S****. Ritenere che una disposizione pattizia, quale l’art. 17 della convenzione possa limitare la libertà di disporre di un diritto reale non solo dei soci assegnatari degli immobili realizzati dalla cooperativa, ma anche dei terzi subacquirenti, come la S**** nel caso di specie, si pone in contrasto con il principio di ordine pubblico sancito all’art. 1379 c.c., che ammette sì limitazioni al potere di disporre dei consociati, ma solo entro determinati limiti temporali “convenienti e rispondenti ad un apprezzabile interesse di una delle due parti”, con la conseguenza che in caso di violazione di tale divieto pattizio la parte inadempiente è obbligata soltanto a rifondere i danni all’altro contraente. PRINCIPIO: una volta formulata la domanda di risarcimento del danno, non può essere modificata in richiesta del doppio della caparra. ‘Invero, a norma dell’art. 1385, secondo comma, cc. Tuttavia, è sempre lasciata la facoltà alla parte adempiente di scegliere di chiedere l’esecuzione o la risoluzione del contratto, con risarcimento del danno secondo le regole generali (art. 1385, terzo comma cc). In altri termini, la caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. ha la funzione di liquidare convenzionalmente il danno da inadempimento in favore della parte non inadempiente che intenda esercitare il potere di recesso conferitole "ex lege", sicché, ove ciò avvenga, essa è legittimata a ritenere la caparra ricevuta ovvero ad esigere il doppio di quella versata; qualora, invece, detta parte preferisca agire per la risoluzione ovvero l'esecuzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno va provato nell'"an" e nel "quantum" (cfr. Cass., Ordinanza n. 20532 del 29/09/2020). Trattasi, infatti, di due istituti ontologicamente distinti, anche se partono dallo stesso presupposto: l’inadempimento colpevole e di non scarsa importanza. Come è noto, in tema di contratti cui acceda la consegna di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, qualora il contraente non inadempiente abbia agito per la risoluzione (giudiziale o di diritto) ed il risarcimento del danno, costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella volta ad ottenere la declaratoria dell'intervenuto recesso con ritenzione della caparra (o pagamento del doppio), avuto riguardo - oltre che alla disomogeneità esistente tra la domanda di risoluzione giudiziale e quella di recesso ed all'irrinunciabilità dell'effetto conseguente alla risoluzione di diritto - all'incompatibilità strutturale e funzionale tra la ritenzione della caparra e la domanda di risarcimento: la funzione della caparra, consistendo in una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare l'instaurazione di un giudizio contenzioso, risulterebbe infatti frustrata se alla parte che abbia preferito affrontare gli oneri connessi all'azione risarcitoria per ottenere un ristoro patrimoniale più cospicuo fosse consentito - in contrasto con il principio costituzionale del giusto processo, che vieta qualsiasi forma di abuso processuale - di modificare la propria strategia difensiva, quando i risultati non corrispondano alle sue aspettative (cfr. Cass., Ordinanza n. 21971 del 12/10/2020)’. download riservato - non acquistabile -
Nº 6141Data 19/12/2023Downloads: 3
I CONDOMINI POSSONO CHIEDERE ALL'AMMINISTRATORE LA DOCUMENTAZIONE CONDOMINIALE
Quale è la documentazione che può essere richiesta? Quando può essere richiesta? I chiarimenti in una sentenza del Gdp di Torre Annunziatadownload riservato - non acquistabile -
Nº 55Data 21/07/2014Downloads: 30
sentenza n. 3038/14 del Tribunale di Salerno - sentenza vittoriosa Studio d'Aragona in materia di compravendita immobiliare.-
Il giudice, accogliendo le richieste dello studio d’Aragona, ha dichiarato l’inefficacia del contratto preliminare e per l’effetto ha rigettato la pretesa del venditore di condanna dell’acquirente al pagamento del saldo pari ad €. 223.000,00 ed ha condannato la stessa parte venditrice a restituire all’acquirente la caparra confirmatoria. Il Giudice, inoltre, ha escluso qualsiasi responsabilità del mediatore, sempre difeso dallo Studio d’Aragona, rigettando la richiesta di risarcimento danni svolta in suo confronto.-€ 500,00Gratuito per i convenzionati -
Nº 64Data 02/09/2014Downloads: 32
E' INAMMISSIBilE LA QUERELA DI FALSO QUANDO SI SOSTENGA L'ABUSIVO RIEMPIMENTO DI UN MODULO FIRMATO iN BIANCO (sentenza VITTORIOSA DELLO STUDIO d'ARAGONA TRIB. DI NAPOLI - N. 10591/14)
sentenza vittoriosa dello Studio d’Aragona - legali associati - in materia di intermediazione creditizia. Il giudice, accogliendo la tesi dello Studio d’Aragona ha rigettato la querela con la quale un cliente aveva impugnato di falso un incarico di mediazione creditizia sostenendo di averlo sottoscritto in bianco e che era stato completato abusivamente dopo la sua sottoscrizione. Il Giudice ha riconosciuto l’inammissibilità della querela, rigettando le relative eccezioni e ha statuito che il modulo, fino a prova contraria, deve ritenersi vincolante fra le parti.€ 100,00Gratuito per i convenzionati -
Nº 115Data 10/12/2014Downloads: 35
sentenza VITTORIOSA DICEMBRE 2014 STUDIO LEGALE D'ARAGONA IN MATERIA DI COMPRAVENDITA ED INADEMPIMENTO CONTRATTUALE.
Nel caso di specie i venditori richiedevano il riconoscimento del diritto a trattenere la caparra sostenendo che l acquirente, benché convocato, non si era presentato alla data prevista per l atto pubblico. Si costituiva l'acquirente, difeso dallo Studio d'aragona. il quale chiedeva il rigetto della domanda attrice di trattenimento della caparra ed anzi chiedeva la condanna dei venditori al pagamento del doppio della caparra ricevuta, in quanto la mancata stipula dell'atto definitivo di vendita era da addebitarmi alla esclusiva responsabilità di essi venditori. Evidenziavano gli acquirenti, infatti, che i venditori dopo aver chiesto una serie di rinvii, Anche se solo in forma verbale, sostenendo che non erano in condizione di liberare l'immobile che avevano promesso in vendita in quanto non era ancora pronto l'immobile dove dovevano trasferirsi, appena dopo scaduto il termine inizialmente previsto per la stipula, sostenevano che non essendo stati convocati per la data originariamente prevista, dovevano ritenersi liberi da ogni e qualsiasi obbligazione e legittimati a trattenersi la caparra. Opponevano gli acquirenti che la mancata stipula era stata determinata solo dalle continue richieste di rinvio, anche se solo verbali, dei venditori e che comunque il termine non poteva ritenersi essenziale. Al contrario i venditori si erano resi assenti a ben tre convocazioni successive inviate dagli acquirenti ed alla fine l immobile era addirittura risultato affetto da una ipoteca non dichiarata, per cui l inadempimento doveva essere imputato esclusivamente ad essi venditori. In corso di causa, poi, a maggiore aggravamento della posizione dei venditori, emergeva che gli stessi appena pochi giorni dopo la scadenza del termine previsto per la stipula con i convenuti, avevano venduto ad altri soggetti, lasciando presagire che le trattative fossero già in corso prima. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, accogliendo le richieste dell'acquirente, difeso dallo studio d'aragona, ha deciso che il contratto non si è stipulato per esclusiva responsabilità dei venditori, in quanto il termine originariamente previsto non poteva essere considerato essenziale, le convocazioni successive erano quindi valide ed ingiustificata la mancata presenza dei venditori, senza considerare l'ipoteca non dichiarata, che costituisce ulteriore profilo di grave inadempimento. Per l affetto ha rigettato la pretesa dei venditori di trattenere la caparra ed accogliendo le richieste dell 'acquirente difeso dallo studio d 'Aragona, ha condannato i venditori al pagamento del doppio della caparra versata oltre interessi e spese legali. Versione integrale visionabile sul sito lexconsult.it previa abilitazione in area riservata.€ 100,00Gratuito per i convenzionati -
Nº 125Data 16/12/2014Downloads: 19
sentenza VITTORIOSA DICEMBRE 2014 STUDIO LEGALE D'ARAGONA IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE.
Il Giudice ha riconosciuto il diritto dell'agenzia immobiliare difesa dallo Studio d'Aragona alle provvigioni, nonostante la proposta di acquisto fosse condizionata all'ottenimento del mutuo ed il finanziamento non fosse stato concesso. Il Giudice, infatti, sulla base delle prove fornite, ha accolto la tesi che la condizione non si fosse avverata a causa del comportamento dello stesso proponente acquirente, che non aveva fornito la documentazione necessaria all'ottenimento del mutuo.-€ 100,00Gratuito per i convenzionati -
Nº 135Data 21/01/2015Downloads: 25
sentenza VITTORIOSA GENNAIO 2015 STUDIO LEGALE D'ARAGONA IN MATERIA DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE.
In accoglimento delle eccezioni dello studio d’Aragona è stata rigettata la richiesta di nullità del contratto di compravendita avanzata dall’acquirente sul presupposto dell’abusività dell’immobile.- In particolare il giudice ha convenuto in ordine alla non applicabilità della sanzione di nullità, prevista dalla Legge 45/85, qualora l’abusività non dipenda dalla mancanza delle concessioni edilizie, ma da difformità parziali, anche successive rispetto alla stessa.- Il Giudice ha escluso inoltre il diritto dell’acquirente ad ottenere una risoluzione del contratto quando questi era a conoscenza delle suddette difformità.€ 100,00Gratuito per i convenzionati -
Nº 138Data 26/01/2015Downloads: 4
sentenza VITTORIOSA DICEMBRE 2014 STUDIO LEGALE D'ARAGONA IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTI DI PASSAGGIO SU DI UN FONDO.
In particolare il Giudice in accoglimento integrale della linea difensiva dello Studio d’Aragona ha riconosciuto il diritto di possesso dell’istante sul cancello di ingresso del relativo fondo, ordinando a parte convenuta di consegnare nell’immediato le chiavi del cancello, oltre che ad eliminare il materiale ivi collocato che ne ostruiva il passaggio.-€ 100,00Gratuito per i convenzionati -
Nº 149Data 12/02/2015Downloads: 24
sentenza VITTORIOSA GENNAIO 2015 STUDIO LEGALE D'ARAGONA IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE.
Il Giudice, in primo luogo, ha riconosciuto che l’incarico di intermediazione può essere legittimamente conferito anche da colui che non sia proprietario dell’immobile in vendita; ha riconosciuto che nel caso di specie l’affare si è concluso per effetto dell’attività di intermediazione svolta dall’agenzia; ha confermato che nessuna rilevanza ha la circostanza che l’affare sia stato concluso dopo la scadenza dell’incarico. Per l’effetto ha condannato sia gli acquirenti che i venditori a corrispondere le provvigioni all’agente immobiliare difeso dallo studio d’Aragona.-€ 100,00Gratuito per i convenzionati -
Nº 162Data 02/03/2015Downloads: 23
BASTA LA MERA NOTIZIA DELL’ACCETTAZIONE PER LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO. Cassazione civile , sez. II, sentenza 09.12.2014 n° 25923
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Nº 164Data 11/03/2015Downloads: 12
sentenza VITTORIOSA FEBBRAIO 2015 STUDIO LEGALE D'ARAGONA IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE.
Il Giudice, in primo luogo, ha riconosciuto che l’affare si è concluso per effetto dell’attività di intermediazione svolta dall’agenzia; ha confermato che nessuna rilevanza ha la circostanza che l’affare sia stato concluso da una persona (nel caso di specie acquirente) diversa da colei che è intervenuta nella fase delle trattative (madre dell’acquirente) stante l’identità dell’affare. Per l’effetto ha condannato l’acquirente al pagamento delle provvigioni all’agente immobiliare difeso dallo studio d’Aragona.€ 100,00Gratuito per i convenzionati -
Nº 168Data 16/03/2015Downloads: 10
È VALIDO IL «PRELIMINARE DEL PRELIMINARE» Corte di Cassazione - Sezioni unite civile - sentenza 6 marzo 2015 n. 4628.
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Nº 182Data 08/04/2015Downloads: 20
sentenza VITTORIOSA MARZO 2015 STUDIO LEGALE D'ARAGONA IN MATERIA DI RESPONSABILITA' PROFESSIONALE
sentenza vittoriosa dello Studio d’Aragona – legali associati – in materia di responsabilità professionale del mediatore. Nel caso di specie l’acquirente aveva citato in giudizio l’agenzia di intermediazione per avere comunicato che l’immobile era dotato del certificato di agibilità mentre poi ne era risultato sprovvisto. Aveva citato anche il venditore per ottenere lo scioglimento del contratto di vendita. Il Giudice, in accoglimento della tesi difensiva dello Studio d’Aragona – ha escluso ogni responsabilità dell’agente immobiliare nella considerazione che l’esistenza del certificato di agibilità era stata comunicata dal Comune e che il mediatore non era tenuto ad accorgersi che tale certificato era invalido in quanto dopo il suo rilascio l’immobile era stato interessato da importanti modifiche ed ampliamenti. Il Giudice ha convenuto infatti che tale valutazione richiede competenze che esulano da quelle richieste all’agente immobiliare. Il Giudice ha accolto invece la domanda nei confronti del venditore dichiarando lo scioglimento del contratto di compravendita per inadempimento dello stesso condannandolo alla restituzione del prezzo. Nonostante ciò ha confermato il diritto dell’agenzia a trattenere le provvigioni incassate.-€ 100,00Gratuito per i convenzionati -
Nº 183Data 08/04/2015Downloads: 25
CONDOMINIO: CHI PAGA LE SPESE STRAORDINARIE IN CASO DI VENDITA DI IMMOBILE? Tribunale Taranto, sez. II, sentenza 27.01.2015 n° 293.
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Nº 198Data 24/04/2015Downloads: 38
VENDITA CASA: CHI PAGA GLI ARRETRATI COL CONDOMINIO? Tribunale di Milano, sez. XIII Civile, sentenza 2 marzo 2015.
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Nº 203Data 07/05/2015Downloads: 11
sentenza VITTORIOSA APRILE 2015 STUDIO LEGALE D'ARAGONA IN MATERIA DI RECUPERO PROVVIGIONI - GIUDICE DI PACE DI AVELLINO
Nel caso di specie l’attrice aveva citato in giudizio l’agenzia di intermediazione immobiliare per sentire accertare e dichiarare che la somma, data a titolo di compenso provvigionale, è stata indebitamente percepita data la mancata conclusione del contratto definitivo di compravendita, e per l’effetto ottenere la ripetizione della stessa. Il Giudice, in accoglimento della tesi difensiva dello Studio d’Aragona – ha ritenuto infondata la richiesta attorea di restituzione della provvigione versata - alla luce dell’avvenuta stipula del contratto preliminare di compravendita e delle posizioni giurisprudenziali riportate in sentenza e ha quindi confermato il diritto dell’agenzia a trattenere le provvigioni incassate.-€ 100,00Gratuito per i convenzionati -
Nº 210Data 13/05/2015Downloads: 27
INTERVENTO DI PIU’ MEDIATORI NEL MEDESIMO AFFARE. LA CASSAZIONE DETTA I PRINCIPI E LE CONDIZIONI CHE LEGITTIMANO IL DIRITTO ALLA PROVVIGIONE DEL MEDIATORE CHE ABBIA CONCORSO CON ALTRI MEDIATORI ALLA CONCLUSIONE DELLO STESSO AFFARE.
sentenza Corte di Cassazione, Sezione Seconda 05-12-2014 n. 25799.download riservato - non acquistabile -
Nº 238Data 24/06/2015Downloads: 11
RINUNCIA AL COACQUISTO DEL CONIUGE: DICHIARAZIONE REVOCABILE SOLO PER ERRORE O VIOLENZA.
Tribunale, Taranto, sez. II civile, sentenza 16/05/2015 n° 1464download riservato - non acquistabile -
Nº 239Data 24/06/2015Downloads: 26
sentenza VITTORIOSA GIUGNO 2015 STUDIO LEGALE D'ARAGONA IN MATERIA DI RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE - TRIBUNALE DI NAPOLI
Nel caso di specie gli attori avevano citato in giudizio l’agenzia di intermediazione immobiliare per sentire accertare e dichiarare la responsabilità per inadempimento delle obbligazioni scaturenti dall’esercizio della sua attività professionale, in particolare per aver omesso una trascrizione pregiudizievole gravante sull’immobile oggetto della mediazione, e per l’effetto ottenere la ripetizione della provvigione indebitamente percepita, nonché sentire condannare al risarcimento per danni patrimoniali. Il Giudice, in accoglimento della tesi difensiva dello Studio d’Aragona – ha ritenuto infondata la richiesta attorea - alla luce della elevata diligenza professionale del mediatore, che aveva proceduto ad effettuare visure ipotecarie attestanti l’immobile libero da pesi; rigettando in toto la domanda attorea non essendo ravvisabile alcuna violazione degli obblighi di informazione e confermando il diritto dell’agenzia a trattenere le provvigioni incassate.-€ 100,00Gratuito per i convenzionati -
Nº 240Data 29/06/2015Downloads: 1
sentenza VITTORIOSA GIUGNO 2015 STUDIO LEGALE d' ARAGONA IN MATERIA DI CLAUSOLA PENALE –TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
In particolare il Giudice in accoglimento della linea difensiva dello Studio d’Aragona ha riconosciuto il diritto dell’agenzia immobiliare al pagamento di €3.740,00 oltre interessi a titolo di penale per anticipata revoca dell’incarico di mediazione, nonché ha condannato il convenuto al pagamento delle spese legali.€ 100,00Gratuito per i convenzionati -
Nº 245Data 10/07/2015Downloads: 39
sentenza VITTORIOSA TRIBUNALE DI AVELLINO GIUGNO 2015 STUDIO LEGALE D'ARAGONA - IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE - IPOTESI DI SCAVALCO DELL'AGENZIA IN ASSENZA DI INCARICO SCRITTO
RECUPERO PROVVIGIONI PER SCAVALCO DELL’AGENZIA IMMOBILIARE – ASSENZA INCARICO SCRITTO. Nel caso di specie l’agenzia immobiliare aveva citato in giudizio parte venditrice al fine di vederla condannata al pagamento dei compensi provvigionali pattuiti solo verbalmente, non essendo mai stato formalizzato l’incarico di vendita.- Il venditore nel costituirsi, facendo leva proprio su tale mancanza, negava il conferimento dell’incarico di mediazione, come pure di aver mai pattuito alcuna provvigione.- Il Giudice, in accoglimento della tesi difensiva dello Studio d’Aragona – ha ritenuto che l’esistenza di una scheda visita, sottoscritta dal soggetto che successivamente ha acquistato l’immobile oggetto di causa, è elemento inconfutabile circa il nesso causale fra l’attività dell’agenzia immobiliare attrice e la stipula del contratto definitivo.- Pertanto, ritenendo esistente un valido incarico di mediazione, ha condannato parte venditrice a corrispondere le provvigioni dovute nella misura pattuita, seppur solo in forma verbale.-€ 100,00Gratuito per i convenzionati -
Nº 254Data 31/08/2015Downloads: 13
sentenza VITTORIOSA GIUDICE DI PACE DI SALERNO LUGLIO 2015 STUDIO LEGALE D'ARAGONA - IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE - AFFARE CONCLUSO DOPO LA SCADENZA DELL’INCARICO.
Nel caso di specie l’agenzia immobiliare aveva citato in giudizio parte venditrice al fine di vederla condannata al pagamento dei compensi provvigionali , in virtù dell’incarico di mediazione conferitogli.- Il venditore nel costituirsi, facendo leva sulla scadenza dell’incarico, asseriva in particolare l’esclusione del nesso causale tra il conferimento dell’incarico e l’affare poi concluso.- Il Giudice invece, in accoglimento della tesi difensiva dello Studio d’Aragona – ha ritenuto che l’ ”affare” nonostante sia stato dalle parti concluso solo successivamente alla scadenza dell’incarico non possa in alcun modo escludere l’evidente rilevanza causale tra l’attività di mediazione posta in essere dall’agenzia e l’affare effettivamente concluso.- Pertanto ha condannato parte venditrice a corrispondere le provvigioni dovute così come espressamente richiesta da parte attrice.-€ 100,00Gratuito per i convenzionati -
Nº 255Data 02/09/2015Downloads: 13
sentenza VITTORIOSA LUGLIO 2015 STUDIO LEGALE D'ARAGONA IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE - TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA.
AFFARE CONCLUSO DOPO LA SCADENZA DELL’INCARICO E AD UN PREZZO DIVERSO RISPETTO A QUELLO INTERMEDIATO.- In particolare l’agenzia immobiliare rappresentata dallo Studio d’Aragona aveva citato in giudizio parte venditrice, la quale nonostante avesse trasferito l’immobile a soggetto presentato dalla stessa si era rifiutato di corrispondere i compensi pattuiti.- Gli elementi sfavorevoli erano rappresentati da un mancato rinnovo del’incarico di mediazione, oltre che dalla conclusione dell’atto pubblico di vendita, seppur a persona segnalata dall’agenzia, a condizioni diverse, nella specie ad un prezzo di vendita più elevato.- Il Giudice chiamato a decidere, accogliendo la tesi difensiva dello studio d’Aragona ha condiviso l’orientamento secondo cui ai fini del diritto provvigionale costituisce elemento determinante “anche la semplice attività, consistente nel ritrovamento o nell’indicazione dell’altro contraente o nella segnalazione dell’affare legittima il diritto alla provvigione”.- Inoltre, sempre in accoglimento della tesi dello studio d’Aragona, ha ritenuto che la differenza di prezzo non potesse escludere il nesso causale fra l’attività di intermediazione esercitata e la conclusione dell’affare.- Pertanto il Giudice adito ha condannato parte venditrice a corrispondere i compensi provvigionali pattuiti, aumentati dagli interessi nelle more maturati, oltre che le competenze legali.-€ 100,00Gratuito per i convenzionati -
Nº 259Data 11/09/2015Downloads: 13
AFFITTI IN NERO: INCOSTITUZIONALE LA “SANATORIA” LA CORTE COSTITUZIONALE SFRATTA GLI OCCUPANTI AL TRIPLO DELLA RENDITA CATASTALE, sentenza N. 169 LUGLIO 2015
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Nº 262Data 17/09/2015Downloads: 21
sentenza vittoriosa dello studio Legale d'Aragona Tribunale di Napoli X SEZIONE CIVILE 12 giugno 2015
RECUPERO PROVVIGIONI PER SCAVALCO DELL’AGENZIA IMMOBILIARE – INCARICO DI VENDITA AFFIDATO AD ALTRA AGENZIA.- .- Nel caso di specie l’agenzia immobiliare “alfa” rappresentata dallo Studio d’Aragona aveva citato in giudizio parte acquirente, al fine di vederla condannata al pagamento in suo favore dei compensi provvigionali pattuiti, stante la positiva conclusione dell’affare dalla stessa proposto.- Parte acquirente nel costituirsi in giudizio si difendeva eccependo l’intervento di altra e diversa agenzia immobiliare “beta” alla quale il venditore aveva conferito formale incarico ed alla quale assumeva di aver corrisposto i compensi provvisionali dovuti.- Il Giudice chiamato a decidere, in pieno accoglimento della tesi difensiva dello studio d’Aragona, ha fatto proprio il principio secondo cui ai fini del diritto provvigionale costituisce presupposto essenziale del diritto al compenso “non tanto il conferimento espresso dell’incarico, quanto piuttosto la circostanza che il mediatore abbia di fatto svolto un’attività utile per la conclusione dell’affare e che di tale attività le parti siano consapevoli dell’operato del mediatore”.- Ebbene, stante la copiosa attività istruttoria raccolta dallo studio d’Aragona circa l’effettiva attività di mediazione svolta dall’agenzia “alfa” ha ritenuto irrilevanti le eccezioni di parte acquirente e l’ha condannata a corrispondere in favore della prima le provvigioni pattuite, aumentati dagli interessi, oltre che al pagamento delle spese legali.-€ 100,00Gratuito per i convenzionati -
Nº 263Data 17/09/2015Downloads: 38
Quando sorge il diritto del mediatore alla provvigione? Corte d'Appello, sez. I civile, sentenza 28/10/2014 n° 3812
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Nº 264Data 25/09/2015Downloads: 8
AFFITTO IN NERO: SENZA REGISTRAZIONE, CONTRATTO NON SEMPRE NULLO – Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 17 settembre 2015, n. 18214.
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Nº 265Data 25/09/2015Downloads: 15
Affitto: come mandare via l’inquilino se il contratto è in nero Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 7 luglio – 21 settembre 2015, n. 18494
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Nº 268Data 26/09/2015Downloads: 9
sentenza VITTORIOSA SETTEMBRE 2015 STUDIO LEGALE D'ARAGONA - CORTE DI APPELO DI SALERNO - IN MATERIA DI RESPONSABILITA' PROFESSIONALE.
ESCLUSA LA RESPONSABILITÀ DELL’AGENZIA PER LE TRASCRIZIONI ED ISCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI ALLORQUANDO QUESTE NON RISULTANO DALLE VISURE E RICHIEDANO ULTERIORI ACCERTAMENTI.- In particolare, l’agenzia immobiliare rappresentata dallo Studio d’Aragona era stata citata in giudizio da parte acquirente al fine di vederla condannata, unitamente a parte venditrice, al risarcimento danni. In particolare l’acquirente sosteneva che l’agenzia aveva omesso di informarlo della mancanza di titolarità del bene in capo al venditore, nonchè della pendenza dell’azione revocatoria gravante sul bene oggetto di compravendita e regolarmente trascritta sullo stesso.- Il Giudice aderendo alla tesi difensiva prospettata dallo studio d’ Aragona ha escluso la responsabilità dell’agenzia evidenziando che la prevalente giurisprudenza ritiene che “il mediatore non è tenuto ad effettuare specifiche indagini di carattere tecnico – giuridico dirette alla verifica della libertà dell’immobile, oggetto dell’affare, da trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli (v. la recente Cass. 19075/2012)”.- Il Giudice altresì ha convenuto che l’agenzia aveva comunque effettuato delle ricerche dalle quali non risultava alcun pregiudizio. Tanto esclude ulteriormente qualsiasi responsabilità della stessa, in quanto la trascrizione pregiudizievole successivamente emersa poteva essere accertata solo mediante indagini estremamente complesse ed esorbitanti le competenze dell’agenzia. Inoltre sempre accogliendo la tesi sostenuta dallo studio d’Aragona ha escluso qualsiasi responsabilità dell’agenzia anche per quanto attiene alla circostanza che l’immobile non si appartenesse al venditore in quanto espressamente specificata nella proposta. Per questo motivo ha rigettato le pretese dell’acquirente ed ha confermato il diritto dell’agenzia alle provvigioni confermando pertanto la sentenza di I grado.-€ 100,00Gratuito per i convenzionati -
Nº 279Data 21/10/2015Downloads: 18
sentenza VITTORIOSA DELLO STUDIO LEGALE D\'ARAGONA IN MATERIA DI RECUPERO PROVVIGIONI - TRIBUNALE DI NAPOLI
RECUPERO PROVVIGIONI – RICONOSCIUTO DIRITTO ALLE PROVVIGIONI PER UN AFFARE CONCLUSO DOPO LA REVOCA DEL MANDATO.-Sent. Tribunale di Napoli – 13 Luglio 2015.- sentenza vittoriosa dello Studio d’Aragona – legali associati – in materia di intermediazione immobiliare.- In particolare l’agenzia immobiliare rappresentata dallo Studio d’Aragona aveva citato in giudizio un venditore che aveva trasferito l’immobile a soggetto presentato dall’agenzia, rifiutandosi – poi - di corrispondere i compensi provvigionali pattuiti.- Gli elementi sfavorevoli erano rappresentati dalla circostanza che il venditore aveva revocato l’incarico all’agenzia ed aveva stipulato l’atto pubblico con il cliente presentato dall’agenzia dopo la revoca.- Il Giudice chiamato a decidere, accogliendo la tesi difensiva dello studio d’Aragona, ha condiviso l’orientamento secondo cui “quantunque le operazioni di vendita si siano concluse senza la collaborazione dell’agenzia immobiliare e dopo la scadenza del mandato sussiste il diritto al conseguimento della provvigione anche per la sola circostanza di aver svolto un’attività professionale rivelatasi determinante per la conclusione dell’affare, in virtù del contatto creato tra le parti con la propria attività pubblicitaria e di mediazione”.- Pertanto il Giudice adito, stante la copiosa attività istruttoria raccolta dallo Studio d’Aragona, ha ritenuto irrilevanti le eccezioni di parte venditrice e l’ha condannata a corrispondere i compensi provvigionali pattuiti, aumentati dagli interessi nelle more maturati, oltre che al pagamento delle spese legali.-download riservato - non acquistabile -
Nº 286Data 26/10/2015Downloads: 54
RISPOSTE BREVI: LOCAZIONE USO FORESTERIA CEDOLARE SECCA APPLICABILE ANCHE SE IL CONDUTTORE È UNA SOCIETÀ
IPOTESI DI CONTRATTO USO FORESTERIA. C.T. Prov. Milano, nella sentenza 3529/25/15 - secondo la commissione tributaria, CONTRARIAMENTE A QUANTO AFFERMATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, LA CEDOLARE SECCA PUÒ ESSERE APPLICATA ANCHE AI CONTRATTI AD USO FORESTERIA LADDOVE IL CONDUTTORE SIA UNA SOCIETÀ E DESTINA QUESTO IMMOBILE LOCATO AI PROPRI DIPENDENTIdownload riservato - non acquistabile