Loading…

Vuoi aggiungere l'icona al tuo desktop ?

Ricerca documento

Hai cercato ''sentenza '' ho trovato 881 documenti

Risultati

  • grid
  • list
  • immagine non disponibileanteprima documento
    clicca qui
    Nº 1429
    Data 06/09/2002
    Downloads: 361
    CONTRATTO di locazione ad uso abitativo ex L. 431/98 LIBERO ( quattro + quattro )
    contratto di locazione ad uso abitativo ex L.431/98 libero
    € 1.000,00Gratuito per i convenzionati
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 5304
    Data 04/06/2020
    Downloads: 238
    MODULO - DICHIARAZIONE IMPEGNO PAGAMENTO PROVVIGIONE
    Modulo dichiarazione provvigione versione giugno 2020, adeguato alle ultime sentenze della suprema corte in particolare è stato specificato che il patto provvigionale resta valido anche in caso di rifiuto della proposta, di conclusione diretta e dopo la scadenza dell'incarico, è stato anche specificato che tale modulo costituisce incarico dell'acquirente e che lo stesso sarà tento a corrispondere la provvigione anche in caso di rinunzia, revoca o recesso dalla proposta.
    € 100,00Gratuito per i convenzionati
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 5349
    Data 02/10/2020
    Downloads: 115
    MODULO - CLAUSOLA PER CONTRATTO PRELIMINARE - ATTO DEFINITIVO DI COMPRAVENDITA PER IMMOBILE CON IRREGOLARITA' OD ABUSI EDILIZI CHE NON INCIDONO SULLA COMMERCIABILITA' DEL BENE
    Quando va utilizzata? La clausola va utilizzata tutte le volte che oggetto della vendita sia un immobile che presenta irregolarità oppure abusi edilizi che non incidono sulla commerciabilità del bene. In proposito la cassazione a sezioni unite con sentenza n.8230/2019 ha specificato che nel momento in cui l'immobile sia dotato di un titolo edilizio realmente esistente e riferibile all'immobile, la vendita può essere effettuata anche se l'immobile non corrisponde precisamente a quello oggetto del titolo. In particolare la cassazione ha testualmente sancito "La nullità comminata dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46, e dalla L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40, va ricondotta nell'ambito dell'art. 1418 c.c., comma 3, di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile." "In presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato".
    € 60,00Gratuito per i convenzionati
  • immagine non disponibileanteprima documento
    clicca qui
    Nº 717
    Data 08/03/2004
    Downloads: 82
    CONTRATTO di locazione ad uso abitativo ex L. 431/98 con riduzione canoni per miglioramenti
    trattasi di contratto in cui la riduzione del canone si giustifica quale compensazione con i miglioramenti (attenzione - In Giuriprudenza è discussa la validità - se ne sconsiglia l'utilizzo, solo se necessario e previo esonero resp).-
    € 1.000,00Gratuito per i convenzionati
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 510
    Data 09/02/2017
    Downloads: 74
    Compravendita immobiliare, senza il certificato di abitabilità si può sciogliere il contratto.
    Per la Corte di Cassazione (sentenza n. 2294/2017), senza il certificato il bene è incommerciabile.- Gli Ermellini hanno chiarito che, in mancanza del rilascio del certificato, l’acquirente, entro il termine di dieci anni dalla stipula del contratto, può rivolgersi al Tribunale per richiedere sia lo scioglimento del contratto, con l’eventuale annullamento dell’atto notarile e la restituzione dei soldi versati, sia il risarcimento del danno, per il quale l’acquirente deve dimostrare, tuttavia, i danni subiti nell’aver intrapreso un investimento sbagliato, con perdita di altre occasioni. Nel caso in cui sia stato firmato solamente il contratto preliminare (‘compromesso’) e non l’atto definitivo di trasferimento della proprietà la mancanza di agibilità è sufficiente per poter recedere dalla promessa di acquisto. La Suprema Corte ha precisato a questo riguardo che la mancata consegna dei certificati di abitabilità o agibilità e conformità alla concessione edilizia giustifica la risoluzione del contratto preliminare di compravendita “per inadempimento di non scarsa importanza imputabile al promittente venditore, avendo l’acquirente interesse ad ottenere la proprietà di un immobile idoneo ad assolvere la funzione economico sociale e a soddisfare i bisogni che inducono all’acquisto, e cioè la fruibilità e la commerciabilità del bene,
    download riservato - non acquistabile
  • immagine non disponibileanteprima documento
    clicca qui
    Nº 1169
    Data 17/09/2002
    Downloads: 73
    MODULO - Atto di transazione e quietanza per restituzione provvigioni
    atto di transazione e quietanza per restituzione provvigioni
    € 500,00Gratuito per i convenzionati
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 638
    Data 24/05/2018
    Downloads: 69
    ESCLUSA LA RESPONSABILITÀ DEL MEDIATORE PER GLI ABUSI LADDOVE VENDITORE DICHIARI CHE L'IMMOBILE È ANTE 67
    Nella sentenza il Tribunale di Roma decidendo la causa instaurata da un acquirente nei confronti di un' agenzia immobiliare per pretesa responsabilità professionale, poiché l' immobile era risultato affetto da abusi, ha escluso la responsabilità dell' agenzia in quanto negli atti di acquisto precedenti, gli immobili risultavano essere realizzati ante 67 e "l indagine appariva estremamente complessa risalendo gli abusi a oltre 40 anni orsono ed essendo lo stato dei luoghi conforme a quanto risultante dai titoli".-
    download riservato - non acquistabile
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 5589
    Data 24/01/2022
    Downloads: 61
    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE ANCHE SE LA PROPOSTA E' CONDIZIONATA, QUANDO NON SIA STATO CONDIZIONATO ANCHE L’INCARICO. sentenza VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA LEGALI ASSOCIATI GENNAIO 2022
    sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati in materia di intermediazione immobiliare innanzi alla Corte di appello di Napoli gennaio 2022.- In questo caso, la Corte di Appello di Napoli – Il Consigliere relatore Dr. Massimiliano Sacchi - Il Presidente dr. Alessandro Cocchiara - accogliendo le tesi sostenute dallo studio d’Aragona ha dettato i seguenti principi: I° principio: la condizione sospensiva apposta alla proposta riguarda esclusivamente la proposta stessa e non essendo stata apposta all’incarico, resta escluso che il mediatore non abbia diritto alle provvigioni per effetto del mancato verificarsi della condizione: “La Corte osserva in contrario che la pattuizione, “salvo accettazione mutuo Kiron”, contenuta nelle proposte in esame, debba intendersi riferita al solo impegno assunto dal proponente acquirente nei confronti dei promittenti venditori e non, anche, invece, al rapporto intercorrente tra il Sammartino e l’agente immobiliare”
    € 49,00Gratuito per i convenzionati
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 5029
    Data 30/03/2019
    Downloads: 56
    COMPRAVENDITA IMMOBILI CON IRREGOLARITA' EDILIZIE. IMPORTANTISSIMA sentenza DELLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE N. 8230/2019
    La Cassazione ha stabilito che la nullità degli atti di compravendita di cui all’ art.46 del DPR n.380 del 2001 e di cui agli art.17 e 40 della n.47 del 1985 si determina esclusivamente in caso di “mancata inclusione in detti atti (tra cui gli atti pubblici di compravendita) degli estremi del titolo abilitativo dell’immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente ed essere riferibile a quell’immobile. In presenza nell’atto della dichiarazione dell’ alienante a degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all’immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato ”.- In altri termini la Cassazione ha stabilito che la sanzione di nullità prevista dalla citata normativa non è applicabile agli atti pubblici di compravendita laddove dagli stessi risultino, per dichiarazione dell’alienante, gli estremi del permesso a costruire , della licenza o concessione edilizia, od altro titolo abilitante, e tale titolo esista realmente e sia riferibile al bene oggetto del contratto, risultando poi irrilevante, sotto tale profilo, che l’immobile non sia stato realizzato fedelmente ai titoli abilitativi o abbia comunque subito delle modifiche successive che lo abbiano reso irregolare.- Tale sentenza, quindi, ha aperto delle prospettive enormi in ordine alla possibilità di poter stipulare validi atti di compravendita con riferimento ad immobili afflitti da tali problematiche.- In definitiva, può ragionevolmente ritenersi che tali immobili saranno legittimamente vendibili, fermo restando che l’ acquirente avrà diritto di reagire con gli altri rimedi di legge ad eventuali irregolarità, salvo non sia stato preliminarmente informato e le abbia espressamente accettate.-“
    download riservato - non acquistabile
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 286
    Data 26/10/2015
    Downloads: 54
    RISPOSTE BREVI: LOCAZIONE USO FORESTERIA CEDOLARE SECCA APPLICABILE ANCHE SE IL CONDUTTORE È UNA SOCIETÀ
    IPOTESI DI CONTRATTO USO FORESTERIA. C.T. Prov. Milano, nella sentenza 3529/25/15 - secondo la commissione tributaria, CONTRARIAMENTE A QUANTO AFFERMATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, LA CEDOLARE SECCA PUÒ ESSERE APPLICATA ANCHE AI CONTRATTI AD USO FORESTERIA LADDOVE IL CONDUTTORE SIA UNA SOCIETÀ E DESTINA QUESTO IMMOBILE LOCATO AI PROPRI DIPENDENTI
    download riservato - non acquistabile
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 400
    Data 02/05/2016
    Downloads: 54
    RECUPERO PROVVIGIONI – RICONOSCIUTO DIRITTO ALLE PROVVIGIONI PER UN AFFARE CONCLUSO DOPO LA SCADENZA DELL’INCARICO E CONFERITO DA UN SOGGETTO CHE NON ERA TITOLARE DELLA PROPRIETA’.- SENT. TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE – 11 FEBBRAIO 2016.-
    sentenza VITTORIOSA DELLO STUDIO D’ARAGONA – LEGALI ASSOCIATI – IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE.- Nello specifico, l’agenzia immobiliare, rappresentata dallo Studio d’Aragona, aveva citato in giudizio parte acquirente e parte venditrice per sentirli condannare al pagamento dei compensi provvigionali pattuiti per l’attività di intermediazione immobiliare prestata nei loro confronti.- , Parte venditrice, ha eccepito – tra l’altro - la nullità del contratto di mediazione in quanto stipulato da un soggetto non munito dei poteri rappresentativi della società (falsus procurator).- Il Giudice chiamato a decidere, ha ritenuto, in primis, che: ”l’unica condizione per così dire formale imposta dalla legge, non tanto per la validità del contratto di mediazione, quanto ai fini dell’insorgenza del diritto al compenso da parte del mediatore è l’iscrizione all’albo degli agenti immobiliari e nel caso de quo risulta a tutti gli effetti documentata l’iscrizione della società attrice”; Con riferimento, poi, all’eccezione sollevata da entrambe le parti convenute in ordine alla circostanza che l’incarico di mediazione non fosse stato conferito dalla proprietaria dell’immobile bensì da un soggetto terzo, il Giudice, accogliendo la tesi difensiva prospettata dallo Studio d’Aragona, ha fatto proprio il principio secondo cui: “accanto al rapporto di mediazione “tipico” è configurabile un rapporto di mediazione “atipico” a favore di un terzo, che ricorre allorché l’attività intermediatrice sia svolta in favore di un soggetto diverso da colui il quale ha conferito il relativo incarico, in quanto anche un terzo – purché abbia un interesse pure solo morale o affettivo a che altri concluda un affare – può validamente richiedere al mediatore di svolgere la sua opera, obbligandosi a corrispondere l’eventuale provvigione. In questo caso, colui il quale ha conferito l’incarico di mediazione è obbligato a pagare la provvigione, allorché il terzo in cui favore è stata svolta l’attività intermediatrice ha concluso l’affare, anche se egli sia rimasto ad esso estraneo”(Cass. civ. 17628/2002).- Il Giudice adito, stante la copiosa attività istruttoria raccolta dallo Studio d’Aragona, ha considerato irrilevanti le eccezioni formulate dalle controparti e le ha condannate a corrispondere le provvigioni come richieste, aumentate dagli interessi nelle more maturati, oltre al pagamento delle spese legali.-
    € 20,00Gratuito per i convenzionati
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 5087
    Data 23/07/2019
    Downloads: 54
    PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA: ULTIME sentenze
    Rassegna delle più recenti sentenze emesse a risoluzione di frequenti problematiche connesse con la stipula di un contratto preliminare
    download riservato - non acquistabile
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 454
    Data 08/09/2016
    Downloads: 43
    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE ANCHE SE L' ACQUIRENTE INTESTA L'IMMOBILE ALLA FIGLIA O AD ALTRO PARENTE.
    sentenza VITTORIOSA STUDIO LEGALE D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE TRIBUNALE DI NOLA - I SEZIONE CIVILE - 20 AGOSTO 2016.- Nel caso di specie l'agenzia immobiliare, rappresentata dallo Studio d'Aragona, aveva citato in giudizio parte venditrice per sentirla condannare al pagamento dei compensi provvigionali pattuiti, per l'attività di intermediazione immobiliare prestata nei suoi confronti.- Con la sentenza in commento, Il Giudice adito, chiamato a decidere, accogliendo la tesi difensiva prospettata dallo Studio d'Aragona, ha riaffermato il principio secondo cui:la condizione perchè sorga il diritto alla provvigione � l'dentità dell'affare proposto con quello concluso, che non è esclusa quando le parti sostituiscono altri a sè nella stipulazione conclusiva, sempre che vi sia continuità tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipulazione negoziale e sempre che la conclusione dell'affare sia collegabile al contatto determinato dal mediatore tra le parti originarie, che sono tenute al pagamento della provvigione� (Cass. Sent. n. 20549 del 2004).- Pertanto il Giudice, stante la copiosa attività istruttoria raccolta dallo Studio d'Aragona, ha considerato irrilevanti le eccezioni formulate dalla controparte e l'ha condannata a corrispondere le provvigioni come richieste, aumentate dagli interessi nelle more maturati, oltre al pagamento delle spese legali.-
    € 100,00Gratuito per i convenzionati
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 457
    Data 19/09/2016
    Downloads: 42
    COMPRAVENDITA ED EDILIZIA AGEVOLATA: PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E NULLITA' DELLA CLAUSOLA.
    La sentenza indica in quali casi è necessario rispettare il prezzo massimo stabilito dalle convenzioni onde evitare che la clausola possa essere dichiarata nulla, anche a danno del subacquirente. Modalità operative per l'agente immobiliare al fine di rimuovere i vincoli ai fini della determinazione del prezzo.
    download riservato - non acquistabile
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 774
    Data 12/10/2018
    Downloads: 41
    sentenza VITTORIOSA - STUDIO D'ARAGONA LEGALI ASSOCIATI - IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE - RICONOSCIUTO DIRITTO ALLE PROVVIGIONI IN CASO DI COMPRAVENDITA CONCLUSA A DISTANZA DI UN ANNO DALLA VISITA ED A CONDIZIONI ECONOMICHE DIFFERENTI
    Pronuncia di rilevante importanza in materia di intermediazione immobiliare con la quale sono stati attuati pienamente i più importanti principi imperanti in materia.- In particolare è stato riconosciuto il diritto provvigionale dell’agenzia immobiliare che ha messo in relazione gli acquirenti con l’affare, anche se quest’ultimo è stato concluso a distanza di 1 anno rispetto alla visita e nonostante che il prezzo dichiarato dalle parti in atto pubblico fosse di gran lunga inferiore (circa 200.000,00 € in meno) rispetto al prezzo indicato in incarico dai venditori.- Ed invero il Giudice adito ha espressamente precisato che ai fini del riconoscimento del diritto alle provvigioni, non costituiscono deterrenti il decorso del tempo e la conclusione dell’affare a condizioni diverse rispetto a quelle di incarico, dovendosi riporre l’attenzione esclusivamente sull’attività svolta dal mediatore e sul carattere determinante della stessa nel rapporto di causalità tra messa in relazione e conclusione dell’affare.- Il precedente giurisprudenziale in esame assume peculiare rilievo anche avuto riguardo al principio giuridico applicato nella determinazione del quantum delle provvigioni dovute, posto che il Giudice – accogliendo la tesi difensiva offerta dallo studio d’Aragona – ha ritenuto simulato il prezzo di vendita indicato nell’atto pubblico, ritenendo pertanto di dover calcolare la percentuale provvigionale dovuta sul maggior importo indicato nell’incarico di vendita.-
    € 300,00Gratuito per i convenzionati
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 4997
    Data 07/02/2019
    Downloads: 41
    sentenza VITTORIOSA - STUDIO D'ARAGONA - IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE - CONDANNATI VENDITORE ED ACQUIRENTI AL PAGAMENTO DELLE PROVVIGIONI NONOSTANTE INCARICO VERBALE ED INTERVENTO DI ALTRA E DIVERSA AGENZIA IMMOBILIARE.-
    Pronuncia di rilevante importanza in materia di intermediazione immobiliare con la quale sono stati attuati pienamente i più importanti principi imperanti in materia.- In particolare il Giudice chiamato a decidere, nonostante l’assenza di un incarico scritto e della formulazione di una proposta di acquisto, ha riposto particolare attenzione al comportamento assunto dal venditore e dagli acquirenti, i quali hanno tacitamente accettato e beneficiato dell’attività di mediazione svolta dall’agenzia immobiliare attrice.- Il Giudice, inoltre, accogliendo la tesi difensiva dello studio legale d’Aragona, ha condannato entrambe le parti contraenti a pagare l’intero importo pattuito a titolo di provvigioni, nonostante queste ultime si siano difese assumendo che l’affare sarebbe stato concluso grazie all’intervento di altra agenzia immobiliare.-
    € 200,00Gratuito per i convenzionati
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 339
    Data 16/02/2016
    Downloads: 40
    CERTIFICATO DI AGIBILITA’ L’ACQUIRENTE PUO’ DIRE DI NO AL ROGITO NOTARILE????
    La Corte di Cassazione con sentenza n.24386 dell’ 8 febbraio 2016 ha confermato che fra i doveri del venditore rientra anche la consegna del certificato di abitabilità.
    download riservato - non acquistabile
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 245
    Data 10/07/2015
    Downloads: 39
    sentenza VITTORIOSA TRIBUNALE DI AVELLINO GIUGNO 2015 STUDIO LEGALE D'ARAGONA - IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE - IPOTESI DI SCAVALCO DELL'AGENZIA IN ASSENZA DI INCARICO SCRITTO
    RECUPERO PROVVIGIONI PER SCAVALCO DELL’AGENZIA IMMOBILIARE – ASSENZA INCARICO SCRITTO. Nel caso di specie l’agenzia immobiliare aveva citato in giudizio parte venditrice al fine di vederla condannata al pagamento dei compensi provvigionali pattuiti solo verbalmente, non essendo mai stato formalizzato l’incarico di vendita.- Il venditore nel costituirsi, facendo leva proprio su tale mancanza, negava il conferimento dell’incarico di mediazione, come pure di aver mai pattuito alcuna provvigione.- Il Giudice, in accoglimento della tesi difensiva dello Studio d’Aragona – ha ritenuto che l’esistenza di una scheda visita, sottoscritta dal soggetto che successivamente ha acquistato l’immobile oggetto di causa, è elemento inconfutabile circa il nesso causale fra l’attività dell’agenzia immobiliare attrice e la stipula del contratto definitivo.- Pertanto, ritenendo esistente un valido incarico di mediazione, ha condannato parte venditrice a corrispondere le provvigioni dovute nella misura pattuita, seppur solo in forma verbale.-
    € 100,00Gratuito per i convenzionati
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 488
    Data 02/01/2017
    Downloads: 38
    LE PROVVIGIONI SONO DOVUTE ANCHE SE L’ATTIVITÀ DELL’AGENZIA SI E’ RISOLTA NELLA MERA VISITA DELL’IMMOBILE.-
    TRIBUNALE DI AVELLINO – II Sezione Civile - 16 DICEMBRE 2016 sentenza VITTORIOSA STUDIO LEGALE D’ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONEIMMOBILIARE.- Il Tribunale di Avellino, accogliendo la tesi difensiva prospettata dallo Studio d’Aragona, ha ritenuto sussistente il diritto alle provvigioni spettante all’agenzia immobiliare per l’attività di intermediazione prestata nei confronti di parte acquirente e di parte venditrice nonostante quest’ultimi, nel costituirsi in giudizio, abbiano eccepito che l’agenzia si sia solamente limitata ad accompagnarli presso l’immobile oggetto di compravendita.- In particolare il Giudice adito ha ribadito il principio secondo cui: “risulta idonea al fine del riconoscimento del diritto alla provvigione anche l’esplicazione della semplice attività consistente nella ricerca ed indicazione dell’altro contraente o nella segnalazione dell’affare, non rilevando, a tale scopo, che il mediatore debba partecipare attivamente anche alle successive trattative ….. essendo sufficiente che la conclusione dell’affare possa ricollegarsi all’opera da lui svolta per l’avvicinamento dei contraenti, con la conseguenza che anche la mera attività indirizzata all’indicazione specifica dell’affare legittima il diritto alla provvigione, sempre che, tale attività costituisca il risultato utile della condotta posta in essere dal mediatore stesso e poi valorizzata dalle parti” (Cass. Civile III n. 5952/2005).-
    € 100,00Gratuito per i convenzionati
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 5134
    Data 23/10/2019
    Downloads: 38
    VENDITA IMMOBILE ABUSIVO: LE SEZIONI UNITE FANNO CHIAREZZA - CASS CIV SEZIONI UNITE - sentenza n. 8230/2019
    E' valido il contratto di compravendita dell'immobile abusivo se l'atto presenta gli estremi del permesso di costruire. precisamente spiega la suprema corte che "La nullità comminata dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46, e dalla L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40, va ricondotta nell'ambito dell'art. 1418 c.c., comma 3, di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile." "In presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato".
    download riservato - non acquistabile
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 5118
    Data 27/09/2019
    Downloads: 37
    sentenza VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE - CONDANNATI SIA IL VENDITORE CHE L'ACQUIRENTE A CORRISPONDERE LE PROVVIGIONI ALL'AGENZIA NONOSTANTE CONCLUSIONE DELL'AFFARE DOPO LA SCADENZA INCARICO
    Pronuncia di particolare interesse nell'ambito dell'intermediazione immobiliare, con la quale il Giudice adito, accogliendo la tesi difensiva dello studio d'Aragona, ha condannato entrambe le parti contraenti a corrispondere i compensi provvigionali all'agenzia immobiliare nonostante l'affare fosse stato concluso dopo la scadenza dell'incarico.- Inoltre il Giudice ha ritenuto di condannare parte acquirente nonostante le trattative fossero state gestite da persona diversa dal definitivo intestatario dell'immobile.-
    download riservato - non acquistabile
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 5150
    Data 16/11/2019
    Downloads: 37
    PRELIMINARE PROVA DELLA REGOLARITA' URBANISTICA DEL BENE
    Cassazione 19.9.2019 n 23338 Per ottenere la sentenza ex art. 2932 cc di un preliminare occorre verificare la regolarità urbanistica del bene. Se il promittente alienante, inadempiente, si rifiuti di produrre i documenti attestanti la regolarità urbanistica ovvero rendere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art 40 legge n 47 del 1985, il promissario acquirente può provvedere a tale produzione o di rendere la dichiarazione per ottenere la sentenza ex art 2932 cc.
    download riservato - non acquistabile
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 453
    Data 07/09/2016
    Downloads: 36
    IN QUALI CASI E’ LEGITTIMO UTILIZZARE IN ATTO PUBBLICO LA DIZIONE EDIFICIO COSTRUITO PRIMA DEL 1 SETTEMBRE 1967?
    Negli atti notarili che hanno ad oggetto la compravendita di immobili piuttosto datati, si legge spesso che l'edificio è stato costruito in data precedente al primo settembre 1967. Cosa vuol dire? In un atto di compravendita immobiliare, per attestare la regolarità di un edificio o parte di esso, è necessario fare riferimento agli estremi del titolo autorizzativo che ne ha permesso la realizzazione, quindi licenza edilizia, concessione edilizia, permesso di costruire, d.i.a., a seconda dei casi. La cosiddetta Legge Urbanistica, cioè la legge n. 1150 del 1942, all'articolo 31, stabiliva che per la costruzione di un edificio che ricadesse al di fuori del centro abitato, così come questo era individuato dal piano regolatore vigente, non era necessario essere in possesso di un preventivo titolo abilitativo. Tale disciplina fu modificata dalla cosiddetta Legge Ponte, ossia la legge n. 765 del 6 agosto 1967, entrata in vigore proprio il primo settembre di quell'anno. La legge stabiliva, all'articolo 10, che Chiunque intenda nell'ambito del territorio comunale eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle esistenti ovvero procedere all'esecuzione di opere di urbanizzazione del terreno, deve chiedere apposita licenza al sindaco. Quindi veniva eliminata ogni distinzione fatta precedentemente tra centro abitato e restante parte del territorio comunale. È invalsa frequentemente la convinzione che, quando non si riesca a reperire informazioni sul titolo autorizzativo che ha portato alla realizzazione di un immobile, sia sufficiente indicare nel suo atto di trasferimento la dicitura costruito ante 1967 per essere in regola. Invece la normativa illustrata dimostra che debbono verificarsi almeno due condizioni, perché l'utilizzo di questa dizione sia legittimo e cioè: - l'immobile deve essere stato costruito al di fuori del centro abitato (di solito questo corrisponde all'attuale centro storico, zona A della zonizzazione comunale); - deve essere dimostrabile che l'immobile sia stato costruito effettivamente prima del primo settembre 1967. Una recente sentenza del T.A.R. di Milano dimostra l'importanza di quest'ultimo assunto.
    download riservato - non acquistabile
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 115
    Data 10/12/2014
    Downloads: 35
    sentenza VITTORIOSA DICEMBRE 2014 STUDIO LEGALE D'ARAGONA IN MATERIA DI COMPRAVENDITA ED INADEMPIMENTO CONTRATTUALE.
    Nel caso di specie i venditori richiedevano il riconoscimento del diritto a trattenere la caparra sostenendo che l acquirente, benché convocato, non si era presentato alla data prevista per l atto pubblico. Si costituiva l'acquirente, difeso dallo Studio d'aragona. il quale chiedeva il rigetto della domanda attrice di trattenimento della caparra ed anzi chiedeva la condanna dei venditori al pagamento del doppio della caparra ricevuta, in quanto la mancata stipula dell'atto definitivo di vendita era da addebitarmi alla esclusiva responsabilità di essi venditori. Evidenziavano gli acquirenti, infatti, che i venditori dopo aver chiesto una serie di rinvii, Anche se solo in forma verbale, sostenendo che non erano in condizione di liberare l'immobile che avevano promesso in vendita in quanto non era ancora pronto l'immobile dove dovevano trasferirsi, appena dopo scaduto il termine inizialmente previsto per la stipula, sostenevano che non essendo stati convocati per la data originariamente prevista, dovevano ritenersi liberi da ogni e qualsiasi obbligazione e legittimati a trattenersi la caparra. Opponevano gli acquirenti che la mancata stipula era stata determinata solo dalle continue richieste di rinvio, anche se solo verbali, dei venditori e che comunque il termine non poteva ritenersi essenziale. Al contrario i venditori si erano resi assenti a ben tre convocazioni successive inviate dagli acquirenti ed alla fine l immobile era addirittura risultato affetto da una ipoteca non dichiarata, per cui l inadempimento doveva essere imputato esclusivamente ad essi venditori. In corso di causa, poi, a maggiore aggravamento della posizione dei venditori, emergeva che gli stessi appena pochi giorni dopo la scadenza del termine previsto per la stipula con i convenuti, avevano venduto ad altri soggetti, lasciando presagire che le trattative fossero già in corso prima. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, accogliendo le richieste dell'acquirente, difeso dallo studio d'aragona, ha deciso che il contratto non si è stipulato per esclusiva responsabilità dei venditori, in quanto il termine originariamente previsto non poteva essere considerato essenziale, le convocazioni successive erano quindi valide ed ingiustificata la mancata presenza dei venditori, senza considerare l'ipoteca non dichiarata, che costituisce ulteriore profilo di grave inadempimento. Per l affetto ha rigettato la pretesa dei venditori di trattenere la caparra ed accogliendo le richieste dell 'acquirente difeso dallo studio d 'Aragona, ha condannato i venditori al pagamento del doppio della caparra versata oltre interessi e spese legali. Versione integrale visionabile sul sito lexconsult.it previa abilitazione in area riservata.
    € 100,00Gratuito per i convenzionati
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 5091
    Data 30/07/2019
    Downloads: 35
    VIZI DELLA COSA VENDUTA: AZIONE DI GARANZIA E PRESCRIZIONE
    Per le Sezioni Unite (sentenza n. 18672/2019) anche le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore interrompono la prescrizione dell'azione di garanzia
    download riservato - non acquistabile
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 5524
    Data 08/10/2021
    Downloads: 34
    LA VENDITA DI UN IMMOBILE PARZIALMENTE ABUSIVO NON È NULLA, MA È VALIDA, MA SOLO A PATTO CHE L’ACQUIRENTE SIA STATO MESSO A CONOSCENZA DELL’ABUSO EDILIZIO - sentenza VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – TRIBUNALE DI SALERNO 2021
    sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di COMPRAVENDITA immobiliare. In questo caso IL TRIBUNALE di SALERNO, nella persona dell’eccellentissimo Dott. ANTONIO ANSALONE, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha dettato Il seguentE principiO. “In seno alla giurisprudenza si è assistito alla formalizzazione di un maggioritario orientamento che distingue tra una cosiddetta “difformità primaria”, riguardante per l’appunto la mancanza dei titoli idonei a costruire o regolarizzare (permesso di costruire, permesso in sanatoria) che comporterebbe la nullità dell’atto di compravendita, e una “difformità secondaria” concernente deviazioni rispetto a quanto contenuto dai progetti originali. In quest’ultima casistica non si potrà assistere ad una comminazione della nullità dell’atto…. Pertanto, un abuso edilizio può considerarsi “grave” quando l’immobile è privo di un titolo edilizio, mentre nelle ipotesi di abuso di “minore” entità, la vendita è valida ma solo a patto che l’acquirente sia stato messo a conoscenza dell’abuso edilizio. In questo caso non è l’ordinamento a decretare la nullità dell’atto ma solo l’eventuale azione del compratore che deve richiedere la cosiddetta risoluzione del contratto”.
    € 49,00Gratuito per i convenzionati
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 5120
    Data 28/09/2019
    Downloads: 33
    DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE: ULTIME sentenze
    Interessante raccolte delle più recenti pronunce giurisprudenziali in materia di deposito cauzionale nell'ambito di un contratto di locazione
    download riservato - non acquistabile
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 64
    Data 02/09/2014
    Downloads: 32
    E' INAMMISSIBilE LA QUERELA DI FALSO QUANDO SI SOSTENGA L'ABUSIVO RIEMPIMENTO DI UN MODULO FIRMATO iN BIANCO (sentenza VITTORIOSA DELLO STUDIO d'ARAGONA TRIB. DI NAPOLI - N. 10591/14)
    sentenza vittoriosa dello Studio d’Aragona - legali associati - in materia di intermediazione creditizia. Il giudice, accogliendo la tesi dello Studio d’Aragona ha rigettato la querela con la quale un cliente aveva impugnato di falso un incarico di mediazione creditizia sostenendo di averlo sottoscritto in bianco e che era stato completato abusivamente dopo la sua sottoscrizione. Il Giudice ha riconosciuto l’inammissibilità della querela, rigettando le relative eccezioni e ha statuito che il modulo, fino a prova contraria, deve ritenersi vincolante fra le parti.
    € 100,00Gratuito per i convenzionati
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 478
    Data 05/12/2016
    Downloads: 31
    LE PROVVIGIONI SONO DOVUTE ANCHE SE L' ATTIVITA' E' STATA SVOLTA DOPO LA SCADENZA DELL'INCARICO.
    sentenza VITTORIOSA STUDIO LEGALE D’ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE Il Tribunale di Benevento, accogliendo la tesi proposta dallo Studio d’Aragona, ha ribadito che il mediatore ha diritto alla provvigione quando le parti che ha messo in relazione concludano l’affare da lui proposto, anche se l’attività è avvenuta dopo la scadenza dell’incarico.- In particolare il Giudice ha ribadito che: “non assume rilievo, che l’opera prestata dal mediatore sia stata ultimata in modo idoneo ed efficiente alla conclusione dell’affare successivamente alla scadenza del termine previsto, quando il conferimento dell’incarico sia avvenuto con patto di esclusiva per un determinato periodo di tempo, poiché la stipula di detto patto non è indicativa anche della volontà del preponente di rifiutare l’attività del mediatore profusa oltre il termine medesimo (Cassazione Civile, sez. III, 05/03/2009, n. 5348), né può ritenersi vessatoria la clausola di cui all’art. 8 dell’incarico in cui si prevede che il diritto alla provvigione permane anche qualora la vendita sia conclusa in seguito alla scadenza dell’incarico conferito al mediatore, ma comunque grazie all’attività svolta da quest’ultimo: la previsione in esame, infatti, non è altro che una specificazione della disciplina legislativa, e anzi- chiarisce ulteriormente, in modo intellegibile la portata dell’art. 1755 c.c..- TRIBUNALE DI BENEVENTO – II Sezione Civile - 26 OTTOBRE 2016
    € 100,00Gratuito per i convenzionati
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 55
    Data 21/07/2014
    Downloads: 30
    sentenza n. 3038/14 del Tribunale di Salerno - sentenza vittoriosa Studio d'Aragona in materia di compravendita immobiliare.-
    Il giudice, accogliendo le richieste dello studio d’Aragona, ha dichiarato l’inefficacia del contratto preliminare e per l’effetto ha rigettato la pretesa del venditore di condanna dell’acquirente al pagamento del saldo pari ad €. 223.000,00 ed ha condannato la stessa parte venditrice a restituire all’acquirente la caparra confirmatoria. Il Giudice, inoltre, ha escluso qualsiasi responsabilità del mediatore, sempre difeso dallo Studio d’Aragona, rigettando la richiesta di risarcimento danni svolta in suo confronto.-
    € 500,00Gratuito per i convenzionati
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 620
    Data 13/04/2018
    Downloads: 30
    La Provvigione è dovuta anche se l’affare è concluso da persone diverse?
    A norma dell'art. 1755 cod. civ., il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento. Nel caso in cui l'affare sia concluso tra parti diverse da quelle cui è stato proposto, è ugualmente dovuta la provvigione in favore del mediatore? A questa domanda risponde la Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, con la sentenza 16 marzo 2018, n. 6552.
    download riservato - non acquistabile
  • immagine non disponibileanteprima documento
    clicca qui
    Nº 4514
    Data 28/09/2012
    Downloads: 30
    Acquisto di immobile abusivo e pattuizione del rischio.
    download riservato - non acquistabile
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 422
    Data 16/06/2016
    Downloads: 29
    sentenza VITTORIOSA- IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE- RICONOSCIUTO DIRITTO ALLE PROVVIGIONI PER UN AFFARE CONCLUSO A CONDIZIONI DIFFERENTI RISPETTO A QUELLE INDICATE NELL’INCARICO DI MEDIAZIONE.-
    sentenza - TRIBUNALE DI AVELLINO – 11 APRILE 2016.- L’agenzia immobiliare, rappresentata dallo Studio d’Aragona, aveva citato in giudizio parte venditrice per sentirla condannare al pagamento dei compensi provvigionali pattuiti per l’attività di intermediazione immobiliare prestata nei suoi confronti.- Parte venditrice, nel costituirsi in giudizio, eccepiva che il prezzo richiesto all’agenzia era differente rispetto a quello effettivo a cui era stato venduto l’immobile ed in particolare disconosceva alcune parti dell’incarico di mediazione.- Il Giudice, chiamato a decidere, ha ritenuto irrilevanti le eccezioni sollevate da controparte sostenendo in primis che tale disconoscimento fosse contra legem in quanto formulato in maniera generica e senza adempiere agli oneri probatori sullo stesso incombenti e consequenziali al preteso disconoscimento; inoltre, la leggera differenza di prezzo definitivo rispetto a quello richiesto da parte venditrice “non rende di certo l’affare altro da quello oggetto della mediazione”.- Il Giudice adito, chiamato a decidere, accogliendo la tesi difensiva prospettata dallo Studio d’Aragona, ha fatto proprio il principio secondo cui:”Quando l’opera del mediatore sia valsa a far intavolare trattative poi confluite nella costituzione di vincoli giuridici, le differenze non rilevanti tra le condizioni iniziali dell’affare e quelle finali non rilevano e dunque non elidono il diritto del mediatore alla provvigione, neppure se concernono il prezzo o il bene o alcune delle parti (Cass.7252/2005, Cass. 5339/2009, Cass.12527/2010 e Cass. 25851/2014).- Il Giudice, stante la copiosa attività istruttoria raccolta dallo Studio d’Aragona, ha considerato irrilevanti le eccezioni formulate dalla controparte e l’ ha condannata a corrispondere le provvigioni come richieste, aumentate dagli interessi nelle more maturati, oltre al pagamento delle spese legali.-
    € 100,00Gratuito per i convenzionati
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 469
    Data 04/11/2016
    Downloads: 27
    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI DOPO LA DISDETTA DELL'INCARICO?
    TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA - 19 SETTEMBRE 2016.- sentenza VITTORIOSA STUDIO LEGALE D’ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE.– Nel caso di specie il Tribunale, accogliendo la tesi prospettata dallo Studio d'Aragona, ha affermato che, una volta concluso l’affare, non assume alcuna rilevanza, al fine di escludere l’incidenza sulla efficienza causale esclusiva o concorrente dell’opera di detto mediatore, la circostanza che l'affare sia stato concluso dopo la scadenza dell'incarico, ed a condizioni diverse, come pure l'intervento di altro mediatore.-
    € 20,00Gratuito per i convenzionati
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6064
    Data 28/09/2023
    Downloads: 27
    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE ANCHE LADDOVE NON ABBIA PARTECIPATO A TUTTA LA TRATTATIVA, MA ABBIA MESSO IN RELAZIONE LE PARTI CHE POI HANNO AUTONOMAMENTE CONCLUSO L'AFFARE. sentenza VITTORIOSA STUDIO d'ARAGONA GIUGNO 2023
    sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, in materia di intermediazione, innanzi al Tribunale di NOLA, prima sezione civile, in persona del G.O.P dott. Alfredo Granata, in data 30/06/2023, ha accolto i seguenti principi: - I PRINCIPIO: Il mediatore ha diritto alla provvigione anche laddove non abbia partecipato a tutta la trattativa, ma ci si è limitato a mettere in relazione le parti e ad istaurare trattative che sono che sono state poi concluse autonomamente dalle parti: così testualmente: “in tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, sì da realizzare l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata. La prestazione del mediatore può esaurirsi nel ritrovamento e nella indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell’opera dell’intermediario tale che senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso”…
    download riservato - non acquistabile
Scroll