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    Nº 662
    Data 16/07/2018
    Downloads: 9
    PARERE N°810: PUÒ ESSERE VENDUTO UN APPARTAMENTO FACENTE PARTE DI UN COMPLESSO DI CUI È STATO REVOCATO IL PERMESSO A COSTRUIRE CON sentenza IRREVOCABILE PER LOTTIZZAZIONE ABUSIVA?
    La risposta al presente quesito è senza dubbio negativa.- La lottizzazione abusiva è un illecito che presuppone opere (c.d. lottizzazione materiale) o iniziative giuridiche (c.d. lottizzazione cartolare) che comportano una trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni in violazione delle previsioni urbanistiche.- Con una sentenza penale irrevocabile, il giudice è obbligato a disporre la confisca quando accerti con sentenza definitiva il reato di lottizzazione abusiva. (Corte EDU, Grande Camera, G.I.E.M. S.r.l. ed altri c. Italia,28 giugno 2018).-
    € 30,00Gratuito per i convenzionati
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    Nº 761
    Data 07/09/2018
    Downloads: 17
    sentenza VITTORIOSA - STUDIO D'ARAGONA LEGALI ASSOCIATI - IN MATERIA DI RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DELL'AGENTE IMMOBILIARE CON RICONOSCIMENTO DELLE RELATIVE PROVVIGIONI
    Nel caso di specie l 'agenzia era stata citata in giudizio in quanto l'attore assumeva che la stessa, in occasione della formulazione di una proposta di acquisto non lo aveva avvisato dell'esistenza di una trascrizione pregiudizievole.- Nel corso dell'istruttoria la difesa dell'Agenzia è riuscita a dimostrare che la stessa aveva avvisato l'acquirente dell'esistenza della trascrizione pregiudizievoli lamentata e che, per quanto non richiamata nella proposta, era stata comunque comunicata all'acquirente prima della consegna della caparra al venditore ottenendone il relativo consenso.- Nel corso del processo, poi, risultava che in ogni caso tale trascrizione pregiudizievole non sarebbe stata opponibile all'acquirente e comunque era stata cancellata prima della data prevista dell'atto pubblico.- Sulla base dei suddetti motivi il giudicante ha escluso la sussistenza di qualsiasi ipotesi di responsabilità del mediatore, d'altro canto , invece ha riconosciuto il diritto del mediatore alle provvigioni condannando entrambi le parti al pagamento di quanto pattuito, con aggravio delle spese legali.-
    € 100,00Gratuito per i convenzionati
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    Nº 784
    Data 30/10/2018
    Downloads: 18
    sentenza VITTORIOSA - STUDIO D'ARAGONA - IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE – CONDANNATO VENDITORE AL PAGAMENTO DELLE PROVVIGIONI NELLA MISURA PATTUITA CON L’AGENZIA NONOSTANTE DICHIARAZIONE PER UN IMPORTO INFERIORE CONTENUTA IN ATTO PUBBLICO
    Trattasi di pronuncia giurisprudenziale altamente cautelativa nei confronti degli agenti immobiliari, in quanto portatrice di un principio giuridico di preminente rilievo, ovvero il carattere vincolante e preminente dell’accordo provvigionale intercorso fra i clienti e l’agenzia immobiliare, rispetto agli importi provvigionali dichiarati dalle parti al Notaio rogante in sede di stipula dell’atto pubblico.- In particolare nel caso di specie parte venditrice al momento del rogito – pur riconoscendo di essersi avvalsa dell’attività di mediazione dell’agenzia – aveva astutamente dichiarato di dover corrispondere un importo provvigionale di gran lunga inferiore rispetto a quello convenuto con la società intermediatrice e pretendeva – sulla base di tale dichiarazione – di corrispondere esclusivamente tale importo.- Ebbene, il Giudice adito accogliendo pienamente la tesi difensiva avanzata dallo studio legale d’Aragona, ha ritenuto di condannare parte venditrice alla corresponsioni delle provvigioni nella misura pattuita, attribuendo all’incarico di mediazione un valore probatorio superiore all’atto di compravendita.-
    € 300,00Gratuito per i convenzionati
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    Nº 801
    Data 08/11/2018
    Downloads: 22
    sentenza VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA IN MATERIA DI RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE DEL MEDIATORE- RIGETTATA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI E RESTITUZIONE PROVVIGIONI FORMULATA DALL’ ACQUIRENTE DI UN IMMOBILE PRIVO DEL CERTIFICATO DI ABITABILITA’
    Trattasi di fattispecie di peculiare interesse nell’ambito del settore immobiliare in occasione della quale il Giudice - aderendo pienamente alla tesi difensiva dello studio d’Aragona legali associati – ha valutato con severità il comportamento dell’acquirente, il quale fin dalla fase delle trattative avrebbe potuto rendersi conto dell’assenza del certificato di abitabilità.- A sostegno di tale tesi è stata prodotta in giudizio la proposta di acquisto con la quale l’acquirente si impegnava ad effettuare a propria cura e spese i lavori per la fornitura elettrica ed idrica.- In sostanza è stato sanzionato – a beneficio dell’intermediario immobiliare – il comportamento poco cauto dell’acquirente, il quale sulla base delle informazioni fornite dall’agenzia, aveva l’onere di attivarsi con tecnici di fiducia al fine di verificare la sussistenza del predetto certificato.-
    € 200,00Gratuito per i convenzionati
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    Nº 4997
    Data 07/02/2019
    Downloads: 41
    sentenza VITTORIOSA - STUDIO D'ARAGONA - IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE - CONDANNATI VENDITORE ED ACQUIRENTI AL PAGAMENTO DELLE PROVVIGIONI NONOSTANTE INCARICO VERBALE ED INTERVENTO DI ALTRA E DIVERSA AGENZIA IMMOBILIARE.-
    Pronuncia di rilevante importanza in materia di intermediazione immobiliare con la quale sono stati attuati pienamente i più importanti principi imperanti in materia.- In particolare il Giudice chiamato a decidere, nonostante l’assenza di un incarico scritto e della formulazione di una proposta di acquisto, ha riposto particolare attenzione al comportamento assunto dal venditore e dagli acquirenti, i quali hanno tacitamente accettato e beneficiato dell’attività di mediazione svolta dall’agenzia immobiliare attrice.- Il Giudice, inoltre, accogliendo la tesi difensiva dello studio legale d’Aragona, ha condannato entrambe le parti contraenti a pagare l’intero importo pattuito a titolo di provvigioni, nonostante queste ultime si siano difese assumendo che l’affare sarebbe stato concluso grazie all’intervento di altra agenzia immobiliare.-
    € 200,00Gratuito per i convenzionati
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    Nº 5018
    Data 15/03/2019
    Downloads: 26
    sentenza VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE – CONDANNATI VENDITORI ED ACQUIRENTI AL PAGAMENTO DELLE PROVVIGIONI NONOSTANTE QUESTI ULTIMI CONOSCEVANO L’IMMOBILE ED IL SUO PROPRIETARIO PRIMA DELL’INTERVENTO DEL MEDIATORE
    Pronuncia di particolare interesse nell’ambito dell’intermediazione immobiliare, con la quale il Giudice adito ha affermato principi destinati ad avere carattere innovativo in materia.- In particolare – aderendo pienamente alla tesi difensiva sostenuta dallo studio legale d’Aragona – ha evidenziato la irrilevanza della pregressa conoscenza degli acquirenti con il venditore e con l’immobile, dando preminente e decisivo rilievo alla circostanza che l ’intervento del mediatore è stato in ogni caso determinante al fine di suscitare l’interesse all’acquisto.- Inoltre il Giudice adito ha condannato le controparti al pagamento delle provvigioni richieste, nonostante l’assenza di un patto scritto e nonostante che la percentuale richiesta fosse superiore agli usi locali.-
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    Nº 5029
    Data 30/03/2019
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    COMPRAVENDITA IMMOBILI CON IRREGOLARITA' EDILIZIE. IMPORTANTISSIMA sentenza DELLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE N. 8230/2019
    La Cassazione ha stabilito che la nullità degli atti di compravendita di cui all’ art.46 del DPR n.380 del 2001 e di cui agli art.17 e 40 della n.47 del 1985 si determina esclusivamente in caso di “mancata inclusione in detti atti (tra cui gli atti pubblici di compravendita) degli estremi del titolo abilitativo dell’immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente ed essere riferibile a quell’immobile. In presenza nell’atto della dichiarazione dell’ alienante a degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all’immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato ”.- In altri termini la Cassazione ha stabilito che la sanzione di nullità prevista dalla citata normativa non è applicabile agli atti pubblici di compravendita laddove dagli stessi risultino, per dichiarazione dell’alienante, gli estremi del permesso a costruire , della licenza o concessione edilizia, od altro titolo abilitante, e tale titolo esista realmente e sia riferibile al bene oggetto del contratto, risultando poi irrilevante, sotto tale profilo, che l’immobile non sia stato realizzato fedelmente ai titoli abilitativi o abbia comunque subito delle modifiche successive che lo abbiano reso irregolare.- Tale sentenza, quindi, ha aperto delle prospettive enormi in ordine alla possibilità di poter stipulare validi atti di compravendita con riferimento ad immobili afflitti da tali problematiche.- In definitiva, può ragionevolmente ritenersi che tali immobili saranno legittimamente vendibili, fermo restando che l’ acquirente avrà diritto di reagire con gli altri rimedi di legge ad eventuali irregolarità, salvo non sia stato preliminarmente informato e le abbia espressamente accettate.-“
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    Nº 5037
    Data 25/04/2019
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    RAPPORTO TRA DONAZIONE INDIRETTA E BENI IN COMUNIONE LEGALE
    Di recente la Suprema Corte si è espressa su un caso che spesso ha destato incertezze in ordine alla sua esatta qualificazione giuridica. Più volte, infatti, ci si è chiesto come inquadrare, nell’ampio contesto normativo, l’erogazione di danaro da parte di un soggetto finalizzata all’acquisto di un immobile in capo ad un terzo. La Corte di Cassazione, con la sentenza in epigrafe, si è espressa proprio su questo punto tentando di definire i labili – e da sempre incerti – confini tra donazione diretta e donazione indiretta e conseguentemente, i risvolti effettuali nel contesto della comunione legale dei coniugi.
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    Nº 5075
    Data 01/07/2019
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    sentenza VITTORIOSA - STUDIO D’ARAGONA - IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE – CONDANNATA PARTE PROPONENTE ACQUIRENTE AL PAGAMENTO DELLE PROVVIGIONI SU PROPOSTA DI ACQUISTO ACCETTATA NONOSTANTE LA MANCATA STIPULA DELL’ATTO DI COMPRAVENDITA
    Pronuncia di particolare interesse nell’ambito dell’intermediazione immobiliare, con la quale il Giudice adito ha condannato parte proponente acquirente al pagamento delle provvigioni pattuite, in conseguenza dell’accettazione della proposta di acquisto, qualificata contratto preliminare ad ogni effetto di legge. In particolare il Giudice, accogliendo la tesi difensiva dello studio d’Aragona, ha escluso l’applicabilità alla proposta di acquisto accettata del diritto di recesso del consumatore. Inoltre il Giudice ha precisato che, allorquando sia stata specificata all’interno della proposta di acquisto la circostanza che l’immobile è oggetto di istanza di condono, è escluso che possa ipotizzarsi una responsabilità dell’agente immobiliare per non aver riferito dell’assenza del certificato di abitabilità.- In presenza di tale specificazione, inoltre, è altresì escluso che il proponente acquirente possa sottrarsi agli impegni assunti in confronto al venditore.-
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    Nº 5087
    Data 23/07/2019
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    PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA: ULTIME sentenze
    Rassegna delle più recenti sentenze emesse a risoluzione di frequenti problematiche connesse con la stipula di un contratto preliminare
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    Nº 5088
    Data 29/07/2019
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    sentenza VITTORIOSA - STUDIO D’ARAGONA - IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE – CONDANNATO L’INCARICANTE A CORRISPONDERE LE PENALI PATTUITE STANTE LA MANCATA ACCETTAZIONE DI PROPOSTA CONFORME
    Pronuncia di particolare interesse nell’ambito dell’intermediazione immobiliare, con la quale il Giudice adito ha condannato parte incaricante al pagamento delle penali previste in incarico, stante la mancata accettazione di una proposta d’acquisto conforme.- Il Giudice, aderendo alla tesi difensiva dello studio d’Aragona, ha escluso la vessatorietà di tale previsione contrattuale ed ha disposto la condanna dell’incaricante al pagamento ritenendo sufficientemente provata la sua conoscenza della richiamata proposta, stante la comunicazione fattegli pervenire dall’agenzia immobiliare.-
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    Nº 5089
    Data 29/07/2019
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    OMESSO PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE: ULTIME sentenze
    Il conduttore che omette di pagare i canoni di locazione alla scadenza pattuita viola una delle obbligazioni primarie ed essenziali che scaturiscono dal contratto di locazione.
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    Nº 5091
    Data 30/07/2019
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    VIZI DELLA COSA VENDUTA: AZIONE DI GARANZIA E PRESCRIZIONE
    Per le Sezioni Unite (sentenza n. 18672/2019) anche le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore interrompono la prescrizione dell'azione di garanzia
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    Nº 5118
    Data 27/09/2019
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    sentenza VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE - CONDANNATI SIA IL VENDITORE CHE L'ACQUIRENTE A CORRISPONDERE LE PROVVIGIONI ALL'AGENZIA NONOSTANTE CONCLUSIONE DELL'AFFARE DOPO LA SCADENZA INCARICO
    Pronuncia di particolare interesse nell'ambito dell'intermediazione immobiliare, con la quale il Giudice adito, accogliendo la tesi difensiva dello studio d'Aragona, ha condannato entrambe le parti contraenti a corrispondere i compensi provvigionali all'agenzia immobiliare nonostante l'affare fosse stato concluso dopo la scadenza dell'incarico.- Inoltre il Giudice ha ritenuto di condannare parte acquirente nonostante le trattative fossero state gestite da persona diversa dal definitivo intestatario dell'immobile.-
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    Nº 5120
    Data 28/09/2019
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    DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE: ULTIME sentenze
    Interessante raccolte delle più recenti pronunce giurisprudenziali in materia di deposito cauzionale nell'ambito di un contratto di locazione
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    Nº 5134
    Data 23/10/2019
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    VENDITA IMMOBILE ABUSIVO: LE SEZIONI UNITE FANNO CHIAREZZA - CASS CIV SEZIONI UNITE - sentenza n. 8230/2019
    E' valido il contratto di compravendita dell'immobile abusivo se l'atto presenta gli estremi del permesso di costruire. precisamente spiega la suprema corte che "La nullità comminata dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46, e dalla L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40, va ricondotta nell'ambito dell'art. 1418 c.c., comma 3, di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile." "In presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato".
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    Nº 5137
    Data 25/10/2019
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    sentenza VITTORIOSA STUDIO LEGALE D’ARAGONA: ESCLUSA LA RESPONSABILITA’ DEL MEDIATORE PER UN PRETESO CATTIVO AFFARE.
    Il Tribunale di Benevento accogliendo la tesi difensiva proposta dallo Studio d’Aragona ha escluso la ipotizzabilità della responsabilità del mediatore per le condizioni economiche alle quali viene concluso l’affare.-
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    Nº 5150
    Data 16/11/2019
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    PRELIMINARE PROVA DELLA REGOLARITA' URBANISTICA DEL BENE
    Cassazione 19.9.2019 n 23338 Per ottenere la sentenza ex art. 2932 cc di un preliminare occorre verificare la regolarità urbanistica del bene. Se il promittente alienante, inadempiente, si rifiuti di produrre i documenti attestanti la regolarità urbanistica ovvero rendere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art 40 legge n 47 del 1985, il promissario acquirente può provvedere a tale produzione o di rendere la dichiarazione per ottenere la sentenza ex art 2932 cc.
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    Nº 5155
    Data 22/11/2019
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    sentenza CASSAZIONE N. 27482/2019: NON HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE L'AGENZIA CHE NON HA COMUNICATO ALL'ACQUIRENTE CHE SULL'IMMOBILE E' ISCRITTA UNA IPOTECA.
    La Cassazione con ordinanza n. 27482/2019 ha sancito che il mediatore è tenuto ad effettuare le visure ipotecarie in ogni caso ed anche a prescindere da un espresso incarico professionale.- Secondo la Suprema Corte infatti l'effettuazione delle visure ipotecarie rientra nell'ambito della diligenza che è richiesta al mediatore per lo svolgimento della sua attività.- Nel caso di specie poichè l'acquirente aveva scoperto dopo l'accettazione della proposta di acquisto che l'immobile era gravato da una ipoteca e per questo motivo si era rifiutato di sottoscrivere la relativa scrittura integrativa è stato escluso che fosse tenuto al pagamento della relativa provvigione.-
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    Nº 5156
    Data 25/11/2019
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    sentenza CASSAZIONE N. 30083/2019: ESCLUSO L'OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL RUOLO PER GLI AUSILIARI DELL'AGENZIA IMMOBILIARE - ESCLUSO IL DIRITTO ALLE PROVVIGIONI IN CASO DI STIPULA DI CONTRATTO DI OPZIONE
    recentissima sentenza cassazione del 19/11/2019 in materia di MEDIAZIONE IMMOBILIARE. Si tratta di una decisione particolarmente importante in quanto la Suprema Corte, segnando una nuova decisiva tappa del percorso ormai da tempo intrapreso nella individuazione del momento in cui si determina la conclusione dell’affare e, quindi, il diritto del mediatore alla provvigione, ha escluso che tale diritto possa insorgere per effetto della mera stipula di un patto di opzione. Più precisamente la Suprema Corte ha cosi testualmente sancito: “Al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l'affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato. Va invece escluso il diritto alla provvigione qualora tra le parti non sia stato concluso un "affare" in senso economico-giuridico, ma si sia soltanto costituito un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dell'affare, come nel caso in cui sia stato stipulato un patto di opzione, idoneo a vincolare una parte soltanto, ovvero un cd. "preliminare di preliminare", costituente un contratto ad effetti esclusivamente obbligatori non assistito dall'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., in caso di inadempimento che, pur essendo di per sè stesso valido ed efficace e non nullo per difetto di causa, ove sia configurabile un interesse delle parti meritevole di tutela alla formazione progressiva del contratto fondata sulla differenziazione dei contenuti negoziali delle varie fasi in cui si articola il procedimento formativo (Cass. Sez. U, sentenza n. 4628 del 06/03/2015, Rv. 634761), non legittima tuttavia la parte non inadempiente ad esercitare gli strumenti di tutela finalizzati a realizzare, in forma specifica o per equivalente, l'oggetto finale del progetto negoziale abortito, ma soltanto ad invocare la responsabilità contrattuale della parte inadempiente per il risarcimento dell'autonomo danno derivante dalla violazione, contraria a buona fede, della specifica obbligazione endoprocedimentale contenuta nell'accordo interlocutorio".
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    Nº 5183
    Data 03/01/2020
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    sentenza VITTORIOSA STUDIO LEGALE D'ARAGONA: RICONOSCIUTO DIRITTO ALLE PROVVIGIONI IN SEGUITO AD ACCETTAZIONE PROPOSTA DI ACQUISTO PUR IN ASSENZA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO DEFINITIVO
    Il Tribunale di Napoli Nord accogliendo la tesi difensiva formulata dallo Studio d'Aragona ha rigettato l'opposizione proposta da parte promittente acquirente fondata sull'erroneo convincimento che la mera accettazione della proposta di acquisto non potesse valere quale stipula di valido contratto preliminare
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    Nº 5194
    Data 24/01/2020
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    sentenza VITTORIOSA STUDIO LEGALE D'ARAGONA: ESCLUSA LA RESPONSABILITA' DEL MEDIATORE PER NON AVER RIFERITO DELL'ASSENZA DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA'.-
    Il Tribunale di Nola accogliendo la tesi difensiva formulata dallo Studio d'Aragona ha espresso i seguenti principi: la mancanza del certificato di agibilità non determina alcuna forma di invalidità assoluta della compravendita ma tutt'al più può legittimare la domanda di risoluzione ma solo nel caso in cui l'altra parte dimostri che l'interesse alla stipula dell'atto di acquisto sia venuto meno esclusivamente in conseguenza della citata carenza. L'esistenza di un vincolo triennale di indisponibilità intercorrente tra il Comune ed il venditore non è opponibile in confronto all'acquirente e non è quindi opponibile da parte di quest'ultimo per giustificare la propria pretesa di recesso. Il mediatore non è tenuto a svolgere specifiche indagini di tipo tecnico-giuridico per cui non può essere ritenuto responsabile di non aver riferito dell'inesistenza del certificato di agibilità laddove non ne fosse a conoscenza. Il diritto del mediatore alle provvigioni non resta pregiudicato dalla circostanza che le parti, dopo la conclusione dell'affare non abbiano a stipulare l'atto definitivo a causa dell'inadempimento di una di esse alle obbligazioni assunte.
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    Nº 5196
    Data 24/01/2020
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    CONCORRENZA SLEALE TRA AGENZIE IMMOBILIARI SULLO STESSO AFFARE (sentenza TRIBUNALE DI FIRENZE 17 SETTEMBRE 2019)
    Condannata una agenzia immobiliare per aver garantito al venditore che la precedente agenzia che aveva ritirato una proposta di acquisto da parte dello stesso acquirente non aveva diritto alle provvigioni in quanto la sua attività doveva considerarsi ormai chiusa (sentenza Trib. di Firenze 17 settembre 2019).-
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    Nº 5210
    Data 31/01/2020
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    sentenza VITTORIOSA STUDIO LEGALE D'ARAGONA: RICONOSCIUTO IL DIRITTO DEL MEDIATORE ALLE PROVVIGIONI A PRESCINDERE DALLA CIRCOSTANZA CHE SIA STATA FATTA VISIONARE O MENO LA PROPOSTA AL VENDITORE
    Il diritto del mediatore alle provvigioni sussiste a prescindere dalla circostanza che le proposte ritirate dall'agenzia siano state fatte visionare o meno al venditore, in quanto la messa in relazione e il nesso causale tra l'attività del mediatore e la conclusione dell’affare è integrata già dalla circostanza che vi sia stato il conferimento dell’incarico a vendere, che l'agenzia abbia svolto l'attività promozionale e la visita sia stata effettuata dall’acquirente presso l’immobile tramite gli addetti dell’agenzia immobiliare
    € 100,00Gratuito per i convenzionati
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    Nº 5226
    Data 28/02/2020
    Downloads: 18
    sentenza VITTORIOSA STUDIO LEGALE D'ARAGONA: CONDANNATO INCARICANTE A RISARCIRE AGENZIA IMMOBILIARE IN SEGUITO ALLA VIOLAZIONE DEL PATTO DI ESCLUSIVA
    Il Tribunale di Benevento accogliendo la tesi difensiva formulata dallo Studio d'Aragona ha riconosciuto il diritto dell'agenzia immobiliare a vedersi risarcito il danno causato dall'incaricante che, in violazione del patto di esclusiva, aveva venduto autonomamente l'immobile oggetto di incarico.- In particolare il Giudice adito ha fatto propria la tesi per la quale il danno subito va quantificato nell'esatto importo delle provvigioni non corrisposte.-
    € 49,90Gratuito per i convenzionati
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    Nº 5238
    Data 06/03/2020
    Downloads: 20
    PARERE N. 881: SE I DIFETTI DELL'IMMOBILE POSSONO ESSERE DENUNCIATI CON MESSAGGI WHATSAPP
    Dal disposto combinato degli artt. 1476 e 1490 c.c. si ricava che il venditore è tenuto a garantire all’acquirente che la cosa da lui acquistata sia immune da vizi che la rendono inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. - Pertanto laddove la cosa venduta dovesse essere affetta da un vizio redibitorio, che come chiarito dai Giudici di legittimità ricorre nell’ipotesi in cui la cosa consegnata al compratore “presenti imperfezioni concernenti il processo di produzione o di fabbricazione che la rendano inidonea all'uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ovvero appartenga ad un tipo diverso o ad una specie diversa da quella pattuita” (Cass. civ., Sez. II, sentenza n. 5202 del 7 marzo 2007) il compratore, secondo quanto sancito dall’art. 1492 c.c comma 1, “può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione”.- Il legislatore, quindi, prevede, a tutela del compratore...SCARICA IL PARERE PER LEGGERE IL CONTENUTO INTEGRALE
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    Nº 5304
    Data 04/06/2020
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    MODULO - DICHIARAZIONE IMPEGNO PAGAMENTO PROVVIGIONE
    Modulo dichiarazione provvigione versione giugno 2020, adeguato alle ultime sentenze della suprema corte in particolare è stato specificato che il patto provvigionale resta valido anche in caso di rifiuto della proposta, di conclusione diretta e dopo la scadenza dell'incarico, è stato anche specificato che tale modulo costituisce incarico dell'acquirente e che lo stesso sarà tento a corrispondere la provvigione anche in caso di rinunzia, revoca o recesso dalla proposta.
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    Nº 5349
    Data 02/10/2020
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    MODULO - CLAUSOLA PER CONTRATTO PRELIMINARE - ATTO DEFINITIVO DI COMPRAVENDITA PER IMMOBILE CON IRREGOLARITA' OD ABUSI EDILIZI CHE NON INCIDONO SULLA COMMERCIABILITA' DEL BENE
    Quando va utilizzata? La clausola va utilizzata tutte le volte che oggetto della vendita sia un immobile che presenta irregolarità oppure abusi edilizi che non incidono sulla commerciabilità del bene. In proposito la cassazione a sezioni unite con sentenza n.8230/2019 ha specificato che nel momento in cui l'immobile sia dotato di un titolo edilizio realmente esistente e riferibile all'immobile, la vendita può essere effettuata anche se l'immobile non corrisponde precisamente a quello oggetto del titolo. In particolare la cassazione ha testualmente sancito "La nullità comminata dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46, e dalla L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40, va ricondotta nell'ambito dell'art. 1418 c.c., comma 3, di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile." "In presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato".
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    Nº 5352
    Data 07/10/2020
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    Parere n. 902: se il venditore dichiara in atto pubblico che, contrariamente al vero, l’immobile è conforme dal punto di vista catastale ed urbanistico edilizio, a quali conseguenze va incontro qualora l’acquirente sia a conoscenza delle difformità?
    Il quesito proposto è molto complesso e richiede una trattazione giocoforza articolata.- A seguito della sentenza Sez. Unite Sent., 22/03/2019, n. 8230 si può tranquillamente affermare che laddove l’immobile sia dotato di una concessione... CONTINUA
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    Nº 5361
    Data 20/10/2020
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    RICONOSCIUTO CHE IL MEDIATORE NON é RESPONSABILE PER GLI ABUSI DELL'IMMOBILE IN VENDITA - sentenza vittoriosa STUDIO LEGALE d'ARAGONA - Ottobre 2020
    sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d'Aragona - Legali Associati in materia di Intermediazione Immobiliare. In questo caso il Tribunale di Nocera Inferiore, accogliendo la tesi difensiva proposta dallo Studio d'aragona - Legali Associati ha rigettato La domanda di pretesa responsabilità professionale di un agente immobiliare per non aver riferito degli abusi dell'immobile. Il Giudice ha sancito che l'agente immobiliare, avendo riferito tutte le informazioni che conosceva, non poteva essere ritenuto responsabile con riferimento alle ulteriori informazioni in quanto che non conosceva, neppure era in grado di conoscerle, trattandosi di circostanze che potevano essere accertate solo con competenze tecniche che sono superiori a quelle richieste per svolgere l'attività di mediatore. Il Tribunale di Nocera, pertanto del rigettare le pretese attoree, ha confermato anche il diritto dell'agenzia alle provvigioni in confronto entrambe le parti.-
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    Nº 5370
    Data 06/11/2020
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    Riconosciuto il diritto del mediatore alle provvigioni che ha fatto effettuare solo la visita all'acquirente - sentenza vittoriosa Studio d'Aragona - Ottobre 2020
    sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d'Aragona - Legali Associati in materia di Intermediazione Immobiliare. In questo caso il Tribunale di Napoli Nord, accogliendo la tesi difensiva proposta dallo Studio d'aragona - Legali Associati ha Riconosciuto il diritto del mediatore alla provvigione che aveva fatto visionare l'immobile all'acquirente. Il tribunale ha riconosciuto che ai fini del diritto del mediatore le provvigioni basta che lo stesso abbia messo in relazione le parti con l'affare. Il tribunale di Napoli nord pertanto ha condannato controparte a corrispondere le provvigioni, con spese legali e interessi.
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    Nº 5390
    Data 07/12/2020
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    RICONOSCIUTO IL DIRITTO DEL MEDIATORE ALLA PROVVIGIONE NEL CASO IN CUI L’INCARICO SIA STATO CONFERITO DA UN SOGGETTO DIVERSO DAL PROPRIETARIO-sentenza VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA DICEMBRE 2020
    sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio daragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il tribunale di napoli, accogliendo la tesi difensiva proposta dallo studio daragona-legali associati ha riconosciuto diritto di ottenere la provvigione nel caso in cui l’incarico sia stato conferito da un soggetto diverso dal proprietario. In particolare il tribunale ha ritenuto che la provvigione deve essere pagata dall’incaricante, il quale poi ha diritto di rivalsa in confronto alla proprietaria. Ha spiegato, inoltre, che per giurisprudenza costante, affinché sia insorto il diritto alle provvigioni, non occorre che questi abbia partecipato a tutta la trattativa, sottolineando che nel caso di specie la messa relazione era comprovata dalla scheda di visita sottoscritta dall’acquirente. Il Tribunale, inoltre, ha sottolineato che l’eccezione del convenuto di non essere a conoscenza che l’acquirente era stata messa in relazione dall’agenzia è smentita dalla firma da questi apposta per rifiuto, sotto una proposta di acquisto proveniente proprio dall’acquirente. Ha escluso, inoltre, che possa avere rilevanza l’eccezione dell’acquirente di non essere stati avvisati dell’esistenza della procedura esecutiva, atteso che risulta documentalmente comprovata la circostanza che l’agenzia ha avvisato del condono ed di una ipoteca e che i testi più affidabili avevano confermato che tale informazione invece era stata resa.-
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    Nº 5392
    Data 19/12/2020
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    RICONOSCIUTO L'OBBLIGO DI PAGARE LA PROVVIGIONE NON SOLO A CARICO DI COLUI CHE HA SOTTOSCRITTO LA PROPOSTA DI ACQUISTO NON ACCETTATA MA DI TUTTI COLORO CHE POI SI SONO INTESTATI L'IMMOBILE ACQUISTATO - sentenza VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA DICEMBRE 2020
    sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio daragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso la corte d'appello di Napoli, Accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha completamente riformato la sentenza impugnata emessa dal tribunale di Napoli, dettando i seguenti principi: Affinché esista un rapporto di mediazione non occorre un formale incarico, anche verbale, ma basta semplicemente avere accettato, senza opposizioni, l'attività del mediatore; Se il diritto del mediatore alla provvigione è ammissibile laddove questi si sia limitato a mettere in relazione le parti con l'affare, mediante la cosiddetta visita sull'immobile, è assolutamente indiscutibile nel momento in cui abbia anche avviato le trattative mediante il ritiro di una proposta di acquisto, per quanto non accettata; Il diritto alle provvigioni sussiste non solo in confronto al soggetto che abbia formulato la proposta di acquisto, ma anche in confronto a tutti coloro che alla fine si sono intestati l'immobile quali acquirenti, in quanto anche questi si sono avvantaggiati dell'attività del mediatore, per cui l'interruzione della prescrizione operata in confronto a questi ultimi riverbera i suoi effetti anche in confronto al primo trattandosi di condebitori solidali.-
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    Nº 5402
    Data 26/01/2021
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    Escluso l’obbligo del mediatore di effettuare le visure ventennali - sentenza vittoriosa Studio d'Aragona corte di appello di Napoli 2021
    sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso la corte d'appello di Napoli, Accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha completamente riformato la sentenza impugnata emessa dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere – Sezione distaccata di Marcianise, dettando i seguenti principi: “ritiene la Corte di condividere il surriferito orientamento che, nel delineare la responsabilità del mediatore professionale, esclude che la responsabilità dello stesso possa estendersi ad indagini di carattere tecnico, quale quella nella specie consistente nella verifica della provenienza dell’immobile in tutti i trasferimenti che lo hanno interessato acquisibile solo per mezzo di indagini ipocatastali, che esulano obiettivamente dal novero delle cognizioni specialistiche esigibili in relazione alla categoria professionale di appartenenza, vieppiù, in ragione dei costi che normalmente richiedono un siffatto tipo di indagine” – “ritiene la Corte che una responsabilità del mediatore possa porsi, in ordine alla mancata informazione circa la provenienza dell’immobile da una donazione, nei soli casi in cui il mediatore abbia taciuto informazioni e circostanze delle quali era a conoscenza, ovvero abbia riferito circostanze in contrasto con quanto a sua conoscenza, ovvero ancora laddove, sebbene espressamente incaricato di procedere ad una verifica in tal senso da uno dei committenti, abbia omesso di procedere ovvero abbia erroneamente adempiuto allo specifico incarico” – “le risultanze processuali consentono di escludere che il mediatore avesse l’obbligo di indagare, necessariamente per mezzo di indagini ipocatastali di cui non è stato incaricato, sulla provenienza originaria dell’immobile, così da escludere qualsivoglia responsabilità e da riconoscere il diritto alla provvigione”
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    Nº 5410
    Data 04/02/2021
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    ESCLUSO L’OBBLIGO DEL MEDIATORE DI INFORMARE L’ACQUIRENTE IN ORDINE ALLE LITI TRA IL VENDITORE ED UN VICINO IN QUANTO TRATTASI DI CIRCOSTANZA DI MERO FATTO INTERCORRENTE TRA LE PARTI – sentenza VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – LEGALI ASSOCIATI GENNAIO 2021
    sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il tribunale di nocera Inferiore, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha statuito i seguenti principi.- Primo principio: È valido l’incarico sottoscritto dal collaboratore che ne abbia requisiti, laddove il rappresentante di agenzia non disconosca la sottoscrizione e l’operato del collaboratore. In particolare in punto il tribunale di Nocera Inferiore ha specificato che “Ad ogni buon conto vale osservare che, quand’anche fosse stato provato il carattere apocrifo della sottoscrizione, la sussistenza del consenso del firmatario apparente, tale da configurare un conferimento da parte di quest’ultimo, al firmatario reale, di una rappresentanza negoziale ai fini della redazione e sottoscrizione del predetto documento, determinerebbe il dispiegarsi degli effetti del contratto anche in capo a quest’ultimo, secondo la disciplina del falsus procurator. In tale ultimo caso, infatti, il negozio concluso senza il consenso del rappresentato, può comunque spiegare effetti anche nei confronti di quest’ultimo ove questi, con il proprio assenso, ratifichi l’operato del falso rappresentante, sanando in tal modo l’originario difetto di consenso”. Secondo principio: Affinché sorga il diritto del mediatore alle provvigioni occorre che tra le parti sia stato stipulato un contratto ad effetti obbligatori, come un contratto preliminare, risultando poi del tutto irrilevante che il tale contratto non sia seguita la stipula del definitivo. In punto il tribunale di Nocera ha dettato la seguente massima: “va richiamato il principio più volte espresso sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, a mente del quale per “conclusione dell’affare”, dalla quale a norma dell’art 1755 c.c. sorge il diritto alla provvigione del mediatore, deve intendersi il compimento di un’operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, di un atto cioè in virtù del quale sia costituito un vincolo che dia diritto di agire per l’adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno; sicchè anche la stipulazione di un contratto preliminare di compravendita di un immobile è sufficiente a far sorgere tale diritto, sempre che si tratti di contratto validamente concluso e rivestito dei prescritti requisiti e, quindi, della forma scritta richiesta ad substantiam ( artt. 1350 e 1351 c.c.) ( in tal senso Cass. 07/22000; in senso conf Cass. 09/13260), e senza che, in senso contrario, spieghi influenza la circostanza che, al preliminare, non sia poi seguita la stipula del contratto definitivo (Cass. 02/12022)”.- Terzo principio: Il mediatore non può essere ritenuto responsabile di non aver informato l’acquirente in ordine a controversie esistenti tra il venditore ed un vicino in quanto trattasi di controversia di mero fatto intercorrente tra le parti. In punto il tribunale di Nocera ha dettato la seguente massima: “Nel caso che ne occupa, non solo l’attore non ha dato la prova della conoscenza in capo al mediatore della circostanza riferita, ma la stessa neppure appare rientrare fra i compiti specifici di informazione del mediatore, posto che attiene a controversia di mero fatto intercorrente fra le parti, della quale, per quanto è dato sapere, neppure sono stati investiti i competenti organi giurisdizionali”.
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    Nº 5414
    Data 13/02/2021
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    LE PROVVIGIONI SI CALCOLANO SUL PREZZO CONTENUTO DEL PRELIMINARE, RISULTANDO DEL TUTTO INDIFFERENTE LA CIRCOSTANZA CHE LE PARTI SUCCESSIVAMENTE ABBIANO PATTUITO DI DICHIARARE UN PREZZO INFERIORE IN ATTO PUBBLICO –
    sentenza VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA - CORTE DI APPELLO DI SALERNO - FEBBRAIO 2021- sentenza vittoriosa ottenuta dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso la Corte di Appello di Salerno, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha statuito i seguenti principi.- Primo principio: il mediatore che ha fatto visionare l’immobile ha diritto alle provvigioni anche se non ha partecipato tutta la trattativa. Secondo principio: le provvigioni si calcolano sul prezzo contenuto del preliminare risultando del tutto indifferente la circostanza che le parti successivamente in atto pubblico abbiano pattuito di dichiarare un prezzo inferiore
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    Nº 5417
    Data 19/02/2021
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    LA CIRCOSTANZA CHE LE PARTI NON HANNO STIPULATO L’ATTO PUBBLICO NON INCIDE SUL DIRITTO DEL MEDIATORE ALLE PROVVIGIONI, CHE SI DETERMINA GIÀ CON L’ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO
    sentenza VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA - TRIBUNALE DI SALERNO - FEBBRAIO 2021- sentenza vittoriosa ottenuta dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il Tribunale di Salerno, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha statuito i seguenti principi.- Primo principio: Affinché sorga il diritto del mediatore alla provvigione basta l’accettazione la proposta di acquisto. In particolare la giurisprudenza “pacificamente ritiene che sia sufficiente la conclusione di un contratto preliminare a fondare il dritto del mediatore alla provvigione (ex plurimis Cass. 22.3.2001, n. 4111; Cass. 11.5.2001, n. 6599). E' questo il requisito minimo, essendo nella facoltà delle parti rogare alla disciplina legale e procrastinare l'acquisto del diritto alla provvigione al momento della sottoscrizione del contratto definitivo (Cass. 3.10.1997, n. 9676) ..”. – Secondo principio: La circostanza che le parti non hanno stipulato l’atto pubblico non incide sul diritto del mediatore alle provvigioni, che si determina già con l’accettazione della proposta di acquisto. In particolare spiega il Giudice che “le vicende successive che hanno condotto al mancato perfezionamento dell'acquisto sono da considerarsidel tutto irrilevanti e comunque non opponibili all’attore (mediatore), essendo le stesse attinenti alla esecuzione degli obblighi contrattuali scaturenti dall’accettazione della proposta di acquisto”.
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    Nº 5427
    Data 26/02/2021
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    LA CIRCOSTANZA CHE IL MEDIATORE ABBIA OMESSO DI RIFERIRE L'ESISTENZA DI UN'IPOTECA NON RILEVA AI FINI DEL DIRITTO ALLE PROVVIGIONI LÀ DOVE POI LA PARTE ABBIA COMUNQUE COMPRATO L'IMMOBILE
    sentenza VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA - TRIBUNALE DI NOLA - FEBBRAIO 2021- sentenza vittoriosa ottenuta dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il Tribunale di Nola, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha statuito i seguenti principi.- Primo principio: il mediatore ha diritto alle provvigioni anche nel caso in cui sia stato incaricato solo da una delle due parti: in particolare dispone testualmente che: “non presenta alcun rilievo la dedotta circostanza della carenza di mandato nei confronti della ………………., da parte della venditrice ………………………….., attesa la pacifica configurabilità della cd. mediazione atipica “fondata su contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate (cd. mediazione unilaterale), qualora una parte, volendo concludere un singolo affare, incarichi altri di svolgere un’attività volta alla ricerca di una persona interessata alla sua conclusione” (Cassazione civile sez. un., 02/08/2017, n.19161). Secondo principio: ai fini del diritto alle provvigioni resta del tutto indifferente alla circostanza che nella trattativa e siano intervenuti anche altri mediatori: in punto dispone testualmente che: “provata anche la sussistenza di una proposta di acquisto indirizzata dal …………………… alla venditrice ……………………, neppure rileva la mancata conclusione dell’acquisto grazie all’intervento della ........... ed il successivo intervento di ulteriori mediatori nell’affare al vaglio del Tribunale. Terzo principio: la circostanza che il mediatore abbia omesso di riferire l'esistenza di un'ipoteca non rileva ai fini del diritto alle provvigioni là dove poi la parte abbia comunque comprato l'immobile. in punto dispone testualmente che: “Né ha rilievo una supposta malafede della società attrice per non aver comunicato al ………………………… la presenza di iscrizioni pregiudizievoli sull’immobile, in primo luogo in quanto i testi riferiscono che tale circostanza fu comunicata al convenuto, ed in secondo luogo in quanto la conclusione dell'acquisto dimostra la irrilevanza della sussistenza di ipoteca sull’immobile”.
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    Nº 5431
    Data 06/03/2021
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    LA RESPONSABILITÀ DEL MEDIATORE IN ORDINE ALL’ESISTENZA DELL’AGIBILITÀ NON PUÒ ESSERE NEPPURE IPOTIZZATA QUANDO L’ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE È AVVENUTA E SI È CONCLUSA PRIMA DELLA ULTIMAZIONE DELL’IMMOBILE. sentenza VITTORIOSA STUDIO d’ARAGONA
    sentenza VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – LEGALI ASSOCIATI DICEMBRE 2020 Highlight: sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha statuito i seguenti principi.- Primo principio: La risoluzione del contratto di compravendita non può mai essere richiesta in confronto al mediatore, che per quanto abbia intermediato l’affare, resta terzo estraneo relativamente alle obbligazioni che discendono da tale contratto. In particolare in punto il tribunale ha specificato che: “L’agenzia immobiliare ha svolto una attività di mediazione ed è parte esclusivamente del contratto di mediazione e non del contratto di compravendita che ne costituisce la logica consecutio ( Cfr: Cass. Civ. prima sezione sent. N. 568/1974)”; Secondo principio: Una responsabilità del mediatore in ordine all’esistenza dell’agibilità non può essere neppure ipotizzata quando l’attività di intermediazione è avvenuta e si è conclusa prima della ultimazione dell’immobile. In particolare in punto il tribunale ha specificato che: “L’assenza del certificato di agibilità dedotto dagli attori come causa del mancato atto definitivo di compravendita non poteva essere conosciuto dalla convenuta agenzia atteso che la proposta immobiliare è stata sottoscritta per l’appartamento ancora in fase di costruzione.”
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    Nº 5438
    Data 26/03/2021
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    VA ESCLUSA LA RESPONSABILITÀ DEL MEDIATORE E RICONOSCIUTO IL DIRITTO ALLE PROVVIGIONI, LADDOVE L’ACQUIRENTE, DOPO AVER CONOSCIUTO LA CIRCOSTANZA CHE ASSUME NON RIFERITA, ABBIA COMUNQUE COMPRATO L’IMMOBILE. sentenza VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – NOLA 2021
    sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha statuito i seguenti principi: PRIMO PRINCIPIO: Il mandato da una delle parti non esclude che l’attività rientri nella mediazione, e che debba essere quindi regolamentato secondo le norme sulla mediazione, anche in ordine alle provvigioni. La circostanza che il mediatore abbia agito su incarico di una delle parti, non esclude che tale attività sia da inquadrarsi nell’ambito della mediazione, come disciplinata dall'art 2, comma quarto, della legge n. 39 del 1989, che, per l'appunto, disciplina anche ipotesi atipiche di mediazione, in quanto non muta la natura mediatoria dell'attività svolta ove riconosciuta od oggettivamente riconoscibile come tale dall'altra parte. La mediazione, infatti, non dipende dalla perfetta equidistanza, sia originaria che successiva, del mediatore da entrambe le parti, né il requisito di terzietà del mediatore è frutto d'un giudizio di valore formulabile ex post sulla condotta da lui tenuta (giudizio, del resto, non compatibile con la tecnica qualificatorio-sussuntiva della fattispecie). Al fine di marcare l'autonomia del mediatore dall'una e dall'altra parte, il requisito di terzietà è espresso per lo più dalla giurisprudenza di questa Corte col richiamo a concetti quali –imparzialità - o - neutralità" rispetto ai soggetti posti in relazione tra loro in vista dalla conclusione dell'affare”. Ragion per cui tale attività resta regolata dalle norme sulla mediazione, anche in ordine all’insorgenza del diritto alle provvigioni. SECONDO PRINCIPIO: Va scusa la responsabilità del mediatore ex articolo 1759 c.c. quando la circostanza omessa non sia decisiva ai fini della valutazione e della sicurezza dell’affare. Va esclusa la responsabilità del mediatore ex articolo 1759, laddove la parte che assuma di non essere stata informata di una determinata circostanza, non solo non fornisca la prova certa di tale omissione, ma poi abbia comunque acquistato dopo essere venuta a conoscenza della circostanza di cui denunzia omissione, dimostrando così che non si tratta di una circostanza decisiva ai fini della valutazione e sicurezza dell’affare. TERZO PRINCIPIO: Anche laddove si eccepisca l’intervento di altri mediatori nella conclusione dell’affare, deve essere esclusa la suddivisione della provvigione ex articolo 1758 c.c., laddove la parte tenuta non dimostri il contributo causale dell’intervento degli altri mediatori: La circostanza che nell’atto notarile di compravendita vi è espresso riferimento all’opera di intermediazione espletata da altra società, non esclude il diritto del primo mediatore alla provvigione, atteso che per giurisprudenza costante l’attività prestata dal secondo mediatore non interrompe automaticamente il nesso di causalità tra l’attività del primo e la conclusione dell’affare (Cass. n. 869 del 16.1.2018). Né tantomeno detta circostanza, peraltro espressamente prevista dall’art. 1758 c.c., può in qualche misura modificare nel caso di specie la misura della provvigione da corrispondere, in quanto dall’atto di compravendita non è dato evincere il contributo causale apportato dal secondo mediatore, né esso è stato allegato e provato dai convenuti nel corso del giudizio.
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