LEX CONSULT - STUDIO D' ARAGONA LEGALI ASSOCIATI 2024
Ultimi documenti caricati 15
- grid
- list
-
Nº 6583Data 04/08/2025Downloads: 9
MODULO DI IMPEGNO DA PARTE DELL’ACQUIRENTE A CONCEDERE L’IMMOBILE ACQUISTATO IN LOCAZIONE AL VENDITORE CON OPZIONE PER IL RIACQUISTO.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO COME ALLEGATO ALLA PROPOSTA TUTTE LE VOLTE CHE IL VENDITORE VENDE PER DOTARSI DI LIQUIDITÀ, PER CUI SI CONVIENE CHE CONTINUERÀ AD UTILIZZARE L’IMMOBILE OGGETTO DI COMPRAVENDITA IN QUALITÀ DI CONDUTTORE CON POSSIBILITÀ DI POTERLO RIACQUISTARE AD UN PREZZO PRESTABILITO ENTRO UN CERTO TERMINE IN VIRTÙ DI UN APPOSITO DIRITTO DI OPZIONE.€ 99,00Gratuito per i convenzionati -
Nº 6582Data 31/07/2025Downloads: 3
MODULO ATTO DISSIMULATO DA ALLEGARE ALLA PROPOSTA PER PATTUIRE CHE, CONTRARIAMENTE A QUANTO PREVISTO IN PROPOSTA, LA VENDITA HA AD OGGETTO ESCLUSIVAMENTE LA NUDA PROPRIETÀ, ANCHE SE NELL’ATTO PUBBLICO VERRÀ TRASFERITA LA PIENA PROPRIETÀ ALL’ACQUIRENTE, IL QUALE SI IMPEGNA A TRASFERIRE AL VENDITORE, CONTESTUALMENTE ALLA STIPULA DELL’ATTO DI VENDITA, IL DIRITTO DI ABITAZIONE, A FRONTE DELLA RESTITUZIONE DI PARTE DEL PREZZO DICHIARATO IN ATTO PUBBLICO.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO ALLEGATO ALLA PROPOSTA TUTTE LE VOLTE CHE SORGA L’ESIGENZA DI STIPULARE FORMALMENTE L’ATTO DI VENDITA DELL’INTERA PROPRIETÀ, CON L’IMPEGNO SEGRETO PERÒ DA PARTE DELL’ACQUIRENTE DI TRASFERIRE, CONTESTUALMENTE ALLA STIPULA DELL’ATTO PUBBLICO DI TRASFERIMENTO DELLA PIENA PROPRIETÀ, AL VENDITORE IL DIRITTO DI ABITAZIONE A FRONTE DELLA RESTITUZIONE DI UNA PARTE DEL PREZZO DICHIARATO IN ATTO PUBBLICO DI TRASFERIMENTO DELLA PIENA PROPRIETÀ.€ 199,00Gratuito per i convenzionati -
Nº 6581Data 29/07/2025Downloads: 9
L’OMISSIONE OMISSIONE DI UNA INFORMAZIONE DA PARTE DEL MEDIATORE NON COMPROMETTE IL DIRITTO ALLE PROVVIGIONI, QUALORA LA PARTE DOPO AVERLA CONOSCIUTA CONCLUDA COMUNQUE L'AFFARE ALLE MEDESIME CONDIZIONI - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio D’aragona-legale associati innanzi al TRIBUNALE DI NOLA I SEZIONE CIVILE il quale ha statuito precisamente quanto segue:È stata contestata, invece, la diligenza e la professionalità della condotta posta in essere dall’agenzia attorea la quale - in violazione dell’art. 1759 c.c. - non avrebbe comunicato all’offerente che il promittente aveva inteso riservare per sé la proprietà della strada di accesso. In conseguenza di tanto, pertanto, il convenuto ha dedotto di aver perso ogni interesse per l’affare: di qui la decisione di abbandonare le trattative, nonostante le controproposte formulate nelle more dal venditore. La domanda è fondata per i motivi che seguono. La circostanza di cui sopra, formalizzata peraltro nel mandato di vendita, quand’anche sottaciuta dall’agenzia immobiliare, non è stata, in ogni caso, la causa dell’interruzione delle trattative, ed in ogni caso non ha impedito, a distanza di pochi mesi, l’effettiva conclusione dell’affare. Visti gli esiti del giudizio, difatti, non vi è dubbio che l’attività di intermediazione posta in essere dall’agenzia attorea abbia consentito ai convenuti di entrare in contatto nel giugno 2010, di intavolare una trattativa nei giorni immediatamente successivi e di portarla a compimento nell’aprile 2011, allorquando è stato stipulato atto di compravendita il quale, in sostanza, ha recepito le condizioni già contenute nella controproposta del 15.6.2010. E difatti, nell’atto di compravendita le parti hanno stabilito l’obbligo per il venditore di allargare la strada di accesso (art. 2); nella predetta controproposta il medesimo si era espressamente impegnato a delimitare diversamente la strada di accesso. Ne consegue che l’attrice ha posto in essere un’opera di intermediazione tra le parti rivolta anche a trovare un punto di accordo sulla questione della strada di accesso all’immobile che, pur non accettata nell’immediatezza dall’acquirente, è stata poi sostanzialmente recepita nel successivo rogito notarile. Non può escludersi del tutto che la circostanza per cui si controverte, pur in conoscenza dell’attrice (cfr. incarico di mediazione del 20.4.2010), non sia stata comunicata al potenziale acquirente, o in ogni caso dichiarata in modo espresso: va escluso, tuttavia, che essa sia stata la causa del mancato accordo tra le parti, non solo perché i termini della controproposta del 15.6.2010 sono stati sostanzialmente ripresi nell’atto di compravendita, ma anche in ragione del fatto che se realmente l’acquirente non era più interessato, come eccepito nei propri scritti difensivi, allora non avrebbe dovuto stipulare ugualmente il contratto di compravendita a distanza di pochi mesi. È evidente, pertanto, che le parti si siano conosciute e siano entrate in contatto per la prima volta grazie all’attività dell’attrice, che quest’ultima abbia continuato a prestare la sua opera nelle fasi successive e che tale contegno abbia esplicato rilievo causale rispetto alla successiva stipula del 4.4.2011, risultandone pertanto l’antecedente logico indispensabile. L’inadempimento che viene imputato all’agenzia, pertanto, peraltro contestato e superato nel corso della prova orale espletata con i testi di parte attrice, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, non è stato dunque la causa del mancato accordo.-download riservato - non acquistabile -
Nº 6580Data 25/07/2025Downloads: 4
SE IL MEDIATORE HA DOCUMENTI DELL'IMMOBILE CHE SOLO IL PROPRIETARIO POTEVA DARGLI È LA PROVA CHE AVEVA RICEVUTO L’INCARICO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - LUGLIO 2025.
Importante vittoria ottenuta dallo studio d'Aragona-legale associati innanzi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha SANCITO precisamente quanto segue:. La convenuta ___________ ____________, in sede del suo interrogatorio formale (v. ud. del 5.6. 2023), interpellata sui capi formulati dall’attore (“e) Vero che, la ____________ di ____________, in occasione della visita all’immobile, ebbe ad illustrare alla sig.ra ___________________ ____________, tutte le circostanze relative all’immobile ed alle condizioni dell’affare, ivi compreso il prezzo di vendita richiesto”; g) Vero che la proposta di acquisto formulata dalla Sig.ra ___________________ ___________in data 15.01.2019 fu – per il tramite della ____________ di ____________ - immediatamente portata all’attenzione dei venditori, sigg. ____________ ____________ e ____________ ___________, i quali dopo averla attentamente esaminata e valutata ebbero espressamente a rifiutarla ritenendo il prezzo offerto basso rispetto alle loro aspettative”), ha risposto come segue: “ho solo rifiutato l’offerta che ci fu fatta e ci fu trasmessa telefonicamente in una telefonata avvenuta tra il sig. _____ e mio marito. Io non ero presente al momento della visita. Tutto ciò che posso dire è che il sig. _____ chiamò e ha parlato con mio marito. In quella telefonata il sig. _____ ha riferito della proposta di acquisto proposta è stata rifiutata in quanto il prezzo offerto era troppo basso”. In queste risposte già si coglie l’ammissione, nemmeno tanto implicita, da parte della stessa ___________ circa l’esistenza dell’incarico di mediazione che lei e suo marito hanno conferito all’attore nonché l’esecuzione datagli da quest’ultimo, il quale ha peraltro prodotto (v. in atti) anche la planimetria ed il certificato di agibilità del loro immobile, che egli non può essersi procurato se non in occasione ed a conferma della serietà dell’incarico così affidatogli.download riservato - non acquistabile -
Nº 6579Data 18/07/2025Downloads: 41
MODULO CERTIFICAZIONE AMMINISTRATORE CONDOMINIALE SPESE CONDOMINIALI E LITI IN CORSO.
QUANTO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO DELL'AMMINISTRATORE CONDOMINIALE PER RENDERE AL VENDITORE LA DICHIARAZIONE SULLE SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE E STRAORDINARIE IN CORSO CON ATTESTAZIONE CHE NON ESISTONO MOROSITÀ AFFERENTI L'APPARTAMENTO IN VENDITA E PER ATTESTARE LE CAUSE CONDOMINIALI ATTUALMENTE PENDENTI. SI TRATTA DI UNA DICHIARAZIONE CHE IL VENDITORE HA DIRITTO AD OTTENERE DALL'AMMINISTRATORE A SEMPLICE RICHIESTA.€ 49,00Gratuito per i convenzionati -
Nº 6578Data 14/07/2025Downloads: 4
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE ANCHE DALL’ACQUIRENTE, PURE SE ERA MANDATARIO ESCLUSIVO DEL VENDITORE - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI – GIUGNO 2025.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio D'aragona-legale associati, responsabile avv Giovanna Carbone davanti al tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel giugno del 2025, il quale ha disposto testualmente quanto segue:Dai detti principi discende che il conferimento dell’incarico nell’interesse del venditore non esclude, in astratto, la possibilità che si instauri un rapporto di mediazione con il futuro acquirente e che, per l’attività utilmente prestata e sfociata nell’assunzione di un impegno giuridicamente rilevante alla vendita o all’acquisto del bene, il mediatore maturi il diritto alla provvigione finanche verso il contraente che non ha conferito un formale incarico. È stato, comunque, opportunamente precisato che in questi casi, affinché sorga il diritto del mediatore alla provvigione, è necessario che l’attività di mediazione sia svolta in modo palese, rendendo note ai soggetti intermediati la propria qualità e terzietà (cfr. Cass. n. 4107/2019; Cass. n. 12651/2020; Cass. n. 7554/2023). Nella fattispecie lo stesso _____________ ha dunque ammesso il ruolo di “mediatore” dell’agenzia della _____________ (che tramite la sua collaboratrice lo condusse per la prima volta a visitare l’immobile, peraltro senza che risultino visite successive a cura di altre agenzie) ed il suo rifiuto di corrisponderle il compenso provvigionale si rivela ingiustificato ed infondato, in quanto ciò che rileva per la 6 configurazione di tale diritto di credito è solo la circostanza che il contratto si sia concluso grazie all’intervento del mediatore, pur in assenza di qualunque incarico (cfr. Cass. n. 7029/2021; v. anche C. App. Milano, sez. I, n. 937/2023). Difatti il diritto del mediatore alla provvigione ai sensi dell’art. 1755 c.c. sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, pur non richiedendosi che, tra l’attività del mediatore e la conclusione dell'affare, sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, ed essendo, viceversa, sufficiente che, anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo, la “messa in relazione” delle stesse costituisca l’antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto (cfr. Cass. n. 27185/ 2022; Cass. n. 11443/2022; Cass. n. 869/2018).download riservato - non acquistabile -
Nº 6577Data 09/07/2025Downloads: 58
MODULO MODIFICA INCARICO DI INTERMEDIAZIONE PER LA VENDITA DI IMMOBILE CON IL QUALE L'INCARICANTE, VENDITORE, AUTORIZZA LA VENDITA AD UN PREZZO DIVERSO, INFERIORE, CONFERMANDO TUTTE LE ALTRE CONDIZIONI DI INCARICO.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE L'INCARICANTE INTENDE MODIFICARE, NORMALMENTE DIMINUIRE, IL PREZZO RICHIESTO PER LA VENDITA DELL'IMMOBILE, CONFERMANDO TUTTE LE ALTRE CONDIZIONI DELL’INCARICO.€ 49,00Gratuito per i convenzionati -
Nº 6576Data 07/07/2025Downloads: 21
MODULO INVITO ALLA PRELAZIONE (DENUNTIATIO) CON CUI IL PROPRIETARIO COMUNICA AL FRATELLO/SORELLA, IN FAVORE DEL QUALE È PREVISTO IL DIRITTO DI PRELAZIONE NEL TITOLO DI PROVENIENZA, COSTITUITO DA ATTO DI DONAZIONE DA PARTE DEL PADRE IN FAVORE DI UNO DEI FIGLI, L’INTENZIONE DI VENDERE L’IMMOBILE A TERZI, SPECIFICANDO LE CONDIZIONI DI VENDITA.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: INVITO ALLA PRELAZIONE DA UTILIZZARE NELL’IPOTESI DI VENDITA DI IMMOBILE RICEVUTO PER ATTO DI DONAZIONE NEL QUALE È CONVENUTO IL DIRITTO DI PRELAZIONE A FAVORE DI ALTRO EREDE. IL MODULO È STATO PREDISPOSTO CON PREVISIONE DI ELEZIONE DI DOMICILIO, INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA EVENTUALE ADESIONE ALL’INVITO E/O DETERMINAZIONE DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE E DELL’OBBLIGO DELL’ACQUIRENTE DI CORRISPONDERE LE PROVVIGIONI AL MEDIATORE.€ 99,00Gratuito per i convenzionati -
Nº 6575Data 02/07/2025Downloads: 4
L’AGENTE IMMOBILIARE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE ANCHE SE L’AFFARE SI CONCLUDE DOPO MESI PURCHÉ SIA STATO LUI A METTERE IN CONTATTO LE PARTI – SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - GIUGNO 2025.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio D’aragona-legale associati, responsabile avv Giovanna Carbone innanzi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel giugno del 2025 che ha affermato testualmente quanto segue:Nel caso che occupa bisogna esaminare solo la fondatezza del diritto della società opposta al pagamento della provvigione, valutando il materiale probatorio acquisito e facendo applicazione del seguente principio di diritto: “il diritto alla provvigione consegue non alla conclusione del mediatore del negozio giuridico, ma dell'affare, inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, anche se articolatasi in una concatenazione di più atti strumentali, purché diretti nel loro complesso a realizzare un unico interesse economico, anche se con pluralità di soggetti: pertanto, la condizione perché il predetto diritto sorga è l'identità dell'affar e proposto con quello concluso (in tal senso Cass. Civ. n. 21836/10). In altri termini, perché sorga il diritto alla provvigione è necessario che ad una prima fase delle trattative avviate con l’intervento di un mediatore, la conclusione del successivo affare, anche se avvenuto successivamente, sia dipendente dall’intervento del mediatore che le aveva poste originariamente in contatto, dovendo così intendersi che vi sia un rapporto causale tra la conclusione dell’affare e l’attività di intermediazione, non occorrendo, tuttavia, un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare, poiché è sufficiente che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (ex multis Cass. Civ. n. 869/18) .download riservato - non acquistabile -
Nº 6574Data 01/07/2025Downloads: 17
QUANDO AFFIDI UN INCARICO IN ESCLUSIVA A UN’AGENZIA, SEI VINCOLATO. E SE NON RISPETTI L'ACCORDO… PAGHI! SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI – GIUGNO 2025.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo studio d'aragona - legali associati, responsabile del procedimento avvocato Francesco Brescia, innanzi alla corte di appello di Napoli, la quale innovando la precedente decisione di primo grado, ha sancito testualmente che:Effettivamente la condotta della mandante _________________ integra un’ipotesi di grave inadempimento contrattuale, derivante dall’inosservanza dell’obbligo di accettare e di far accettare agli eventuali aventi diritto sull’immobile, la proposta d’acquisto conforme alle condizioni previste dall’incarico di mediazione. Dal grave inadempimento contrattuale consegue la responsabilità ex art. 1218 cc. di _________________ (obbligata quindi a risarcire l’agenzia immobiliare per i danni subìti). 12 Quindi, è meritevole di accoglimento la domanda risarcitoria attorea, per i danni da inadempimento contrattuale. Si è già evidenziata la clausola contrattuale, in base alla quale la mandante __________ era obbligata ad accettare e far accettare agli eventuali aventi diritto sull’appartamento, una proposta d’acquisto che fosse conforme alle condizioni stabilite. Durante il periodo di vigenza del contratto, _________________ ha rifiutato di accettare la proposta di acquisto, formalizzata da ____________________, per euro 250.000,00, e dunque esattamente rispondente alle condizioni previste dall’incarico di mediazione. Tra l’altro, a conferma dell’interesse palesato, la signora Filoso si era impegnata a riconoscere all’agenzia immobiliare la somma di euro 6.600,00 oltre IVA, a titolo di provvigione, nel caso in cui l’affare si fosse concluso (e cioè all’avvenuta conoscenza dell’accettazione della proposta di acquisto). Pertanto, si ribadisce come risulti meritevole di accoglimento la domanda attorea di risarcimento dei danni, derivati dall’inadempimento contrattuale di _________________.download riservato - non acquistabile -
Nº 6573Data 25/06/2025Downloads: 3
NON CI SI PUÒ SOTTRARRE AGLI OBBLIGHI DEL PRELIMINARE DICENDO “ERO INCAPACE” SE PRIMA SI È TRATTATO A LUNGO E CON LUCIDITÀ - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - MAGGIO 2025.
Sentenza ottenuta dallo Studio D’aragona-legale associati, Responsabile del procedimento avvocato Serena Leo, innanzi al Tribunale di Salerno nel maggio del 2025, la quale ha sancito testualmente quanto segue:presuntivi, deve comunque essere rigorosa e precisa (Cass. n. 26729 del 2011). Nel caso di specie, la convenuta non ha fornito elementi probatori, precisi e concordanti, circa la prospettata alterazione del processo di formazione di una volontà cosciente al momento della sottoscrizione del (qualificato) contratto preliminare di preliminare, avendo solo addotto il patimento, all’epoca dell’assunzione del vincolo negoziale, di “crisi di panico, stati di ansia e depressione”, oltre che di “attacchi isterici a cui assistevano le mediatrici nel periodo delle trattative”. Procedendo con ordine, va innanzitutto rilevato che la documentazione versata in atti a supporto della pretesa di annullamento del contratto è stata formata in epoca prossima al perfezionamento del contratto de quo agitur (29 dicembre 2016) e non appare di per sé idonea a suggerire il patimento, da parte della convenuta, di una condizione d’incapacità di autodeterminazione. La conclusione che precede appare suffragata dall’andamento assunto dalle trattative precontrattuali. Ed invero, dal dibattito processale è emersa la prova della circostanza che la convenuta ha rifiutato l’offerta di acquisto del bene per il minore prezzo di euro 230.000,00, raggiungendo con l’interlocutrice un accordo sul maggiore importo di euro 240.000,00 e convenendo altresì un accollo dei debiti maturati dalla convenuta con la compagine condominiale.download riservato - non acquistabile -
Nº 6572Data 23/06/2025Downloads: 4
SE UN PROCESSO DURA TROPPO, LO STATO TI DEVE RISARCIRE (LEGGE PINTO – L. 89/2001) - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - MAGGIO 2025.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio D'aragona-legali associati, responsabile del procedimento avv Serena Leo, innanzi al tribunale di Salerno sezione lavoro nel maggio del 2025, il quale ha sancito testualmente quanto segue:- che il calcolo della durata del processo va effettuato, ex art. 2, co. 2bis della L. n. 89/2001 e ss. mod., dalla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero di notificazione dell'atto di citazione alla data di pubblicazione della sentenza che ha definito il giudizio, fatte le opportune detrazioni con riferimento ad allungamenti del processo imputabili alle parti; - che il giudizio di primo grado del processo presupposto ha avuto durata irragionevole, essendo intercorsi dal 28.03.2012, data di notifica dell’atto di citazione, al 04.03.2024, data di pubblicazione della sentenza che ha definito il relativo giudizio, complessivi anni 11, mesi 11 e giorni 7; - che, pertanto, sottratto da tale ultimo computo il termine tdownload riservato - non acquistabile -
Nº 6571Data 19/06/2025Downloads: 10
IL MEDIATORE NON È TENUTO AD EFFETTUARE LA VERIFICA DELLA REGOLARITÀ DEI TRASFERIMENTI ANTECEDENTI ALL’ATTO DI PROPRIETÀ DEL VENDITORE - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - APRILE 2025.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo studio D'aragona-legali associati, responsabile del procedimento avvocato Francesco Brescia, innanzi al tribunale di Napoli, 11ª sezione civile, nell'aprile del 2025, il quale ha sancito testualmente quanto segue:E’ noto, infatti, che, secondo la prevalente giurisprudenza, il mediatore non è tenuto a svolgere particolari indagini di natura tecnico-giuridica, a meno che ciò non abbia costituito oggetto di uno specifico mandato (ex plurimis, v. in tal senso Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29229 del 12/11/2019). Nella specie, non pare potersi rinvenire una specifica pattuizione in tal senso nell’impegno ad accertare le “circostanze sullo stato dell’immobile risultante dai pubblici registri”, cui ha fatto riferimento la difesa della convenuta onde affermare la negligenza dell’attore. E’ la medesima convenuta, infatti, ad aver sostenuto che ella è titolare della piena ed esclusiva proprietà dei cespiti compravenduti, né le irregolarità emerse paiono agevolmente percepibili, senza contare che non risulta neppure dimostrato che esse rappresentassero effettivo e insormontabile impedimento al perfezionamento dell’affare.download riservato - non acquistabile -
Nº 6570Data 11/06/2025Downloads: 9
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI ANCHE SE LE PARTI NON STIPULANO LA COMPRAVENDITA - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - APRILE 2025.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, innanzi al Tribunale di NOLA, APRILE 2025 - Nel caso di specie, il Giudicante, condividendo le argomentazioni sostenute dallo Studio d’Aragona, ha confermato, infatti, che Accertato perciò, con apprezzamento del giudice , insindacabile in sede di merito, che il mediatore ha prestato la sua opera, con le caratteristiche in precedenza accennate, ed accertato altresì che, mercé quest'opera, il contratto cui tendeva l'interposizione è stato stipulato, null'altro è necessario perché il mediatore possa pretendere la provvigione. Non occorre, in particolare, che il contratto abbia avuto esecuzione, o che le parti abbiano adempiuto agli obblighi assunti, perché tutto ciò resta al di fuori dell'attività di interposizione e non può quindi pregiudicare i diritti dell'intermediario.download riservato - non acquistabile -
Nº 6569Data 10/06/2025Downloads: 6
L’AGENTE IMMOBILIARE NON È RESPONSABILE DELLE IRREGOLARITÀ EDILIZIE DELL’IMMOBILE IN COSTRUZIONE. A RISPONDERE È SEMPRE IL COSTRUTTORE - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - MARZO 2025.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, innanzi al Tribunale di SALERNO, MARZO 2025 - Nel caso di specie, il Giudicante, condividendo le argomentazioni sostenute dallo Studio d’Aragona, ha confermato, infatti, che Lo ___________________ srl ha informato correttamente parte acquirente delle condizioni dell’immobile, tanto nella proposta di acquisto dell’immobile, quanto nel contratto preliminare di compravendita, in cui risulta chiaramente che si trattava di un immobile da costruire, per sua natura non ancora agibile; si ribadisce che nel medesimo contratto è espressamente indicato l’obbligo di parte venditrice di provvedere “…ad ottenere il regolare titolo abilitativo” quindi anche il deposito sismico inerente alla ristrutturazione dell’immobile ed il certificato di agibilità, obbligo che risulta dalla scrittura privata allegata al preliminare, in atti allegata e sottoscritta da parte promittente venditrice _________ e parte promissaria acquirente _________. Pertanto, alcuna responsabilità è ascrivibile alla __________ srl, incautamente citata in giudizio.download riservato - non acquistabile -
Nº 6568Data 09/06/2025Downloads: 26
MODULO SCRITTURA INTEGRATIVA PROPOSTA D’ACQUISTO - CONTRATTO PRELIMINARE PER CONCORDARE DIFFERIMENTO DATA STIPULA NEL CASO IN CUI L’ACQUIRENTE ABBIA NECESSITÀ DI TEMPO PER LO SVINCOLO DI SOMME.
QUANTO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO, A FRONTE DELLA STIPULA DI UNA PROPOSTA ACCETTATA/PRELIMINARE NON CONDIZIONATO, L’ACQUIRENTE ABBIA AVUTO COMUNICAZIONE DALLA BANCA DELLA NECESSITÀ DI UN TERMINE NON PREVISTO ED IMPREVEDIBILE PER LO SVINCOLO DI SOMME OGGETTO DI INVESTIMENTO, INDISPENSABILE PER OTTENERE LA PROVVISTA E PROCEDERE ALLA STIPULA DELL’ATTO PUBBLICO.€ 49,00Gratuito per i convenzionati -
Nº 6567Data 29/05/2025Downloads: 22
MODULO ACCORDO UTILIZZAZIONE MATERIALE HOME STAGING ED ACCORDO DI RISERVATEZZA PER UTILIZZAZIONE MATERIALE FOTOGRAFICO CON CLAUSOLA PENALE.
QUANTO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO L'AGENTE IMMOBILIARE INTENDE TUTELARE L'ATTIVITÀ DI HOME STAGING CHE HA SVOLTO PER LA VENDITA DELL'IMMOBILE ED IN PARTICOLARE TUTTO IL MATERIALE FOTOGRAFICO CHE HA FATTO REALIZZARE A PROPRIE SPESE PER PROMUOVERE LA VENDITA, SOPRATTUTTO EVITANDO CHE IL MATERIALE POSSA ESSERE UTILIZZATO AUTONOMAMENTE DAL CLIENTE ANCHE DOPO LA SCADENZA DELL'INCARICO.€ 99,00Gratuito per i convenzionati -
Nº 6562Data 21/05/2025Downloads: 4
Locazioni turistiche: sono illegali i limiti imposti dai Comuni.
download riservato - non acquistabile -
Nº 6566Data 21/05/2025Downloads: 4
I proprietari di immobili al piano terra con accesso indipendente partecipano alle spese di manutenzione del vano scale dell'edificio?
download riservato - non acquistabile -
Nº 6563Data 21/05/2025Downloads: 4
Lavori di rifacimento di un lastrico solare privato che copre appartamenti e parti comuni: come si ripartiscono le spese?
download riservato - non acquistabile -
Nº 6565Data 21/05/2025Downloads: 18
Cedolare secca anche in caso di attività commerciale.
download riservato - non acquistabile -
Nº 6564Data 21/05/2025Downloads: 9
Ammissibile la compravendita con riserva di atto pubblico.
download riservato - non acquistabile -
Nº 6560Data 21/05/2025Downloads: 8
Immobili da costruire, polizza decennale e vizi dell'edificio.
download riservato - non acquistabile -
Nº 6561Data 21/05/2025Downloads: 4
Infiltrazioni e danno da mancata locazione.
download riservato - non acquistabile -
Nº 6559Data 15/05/2025Downloads: 3
SE PER OTTENERE GIUSTIZIA UN CITTADINO DEVE ATTENDERE PIÙ DI CINQUE ANNI, HA DIRITTO AD ESSERE INDENNIZZATO DALLO STATO – SENTENZA VITTORIOSA OTTENUTA DALLO STUDIO D’ARAGONA LEGALI E ASSOCIATI – MARZO 2025.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. GIOVANNA CARBONE, innanzi alLA CORTE di APPELLO di SALERNO, MARZO 2025 - Nel caso di specie, il Giudicante, condividendo le argomentazioni sostenute dallo Studio d’Aragona, ha confermato, infatti, che che il giudizio di primo grado del processo presupposto non ha avuto durata irragionevole, essendo intercorsi dal 24.11.2003, data di notifica dell’atto di citazione, al 28.02.2005, data di pubblicazione della sentenza n. 882/2005, con la quale veniva dichiarata l’incompetenza del giudice di pace di Salerno ad emettere il d.i. oggetto di giudizio, anni 1, mesi 3 e giorni 4, nonché dal 09.09.2005, data di notifica dell’atto di citazione in riassunzione, al 07.11.2006, data di pubblicazione della sentenza che ha definito il relativo giudizio, anni 1, mesi 1 e giorni 28, per una durata complessiva pari ad anni 2, mesi 5 e giorni 2"download riservato - non acquistabile -
Nº 6557Data 13/05/2025Downloads: 2
L’ingiunzione del PM a demolire l’abuso edilizio non può essere sospesa da una tardiva richiesta di “autodemolizione”.
download riservato - non acquistabile -
Nº 6556Data 13/05/2025Downloads: 3
Acquisto a non domino. Fattispecie complessa qualificata dall'effetto di attribuire il diritto al terzo nel quale il dato originario è il titolo formato dal non dominus.
download riservato - non acquistabile -
Nº 6558Data 13/05/2025Downloads: 4
Ascensore in condominio: prima di deliberare è necessario approfondire tutti gli aspetti tecnici relativi all'installazione.
download riservato - non acquistabile -
Nº 6553Data 13/05/2025Downloads: 3
Acquisto di posto auto parzialmente inesistente e conseguente occupazione (abusiva) di parte del posteggio di altro condomino e dello spazio di manovra condominiale: la reazione dei danneggiati.
download riservato - non acquistabile -
Nº 6555Data 13/05/2025Downloads: 5
Infiltrazioni: danni al box coperto da terrazza a livello di proprietà esclusiva.
download riservato - non acquistabile -
Nº 6551Data 13/05/2025Downloads: 2
L'acquirente di un immobile locato ha l'obbligo di restituire il deposito cauzionale al conduttore, a meno che non ci sia un accordo specifico che ne disponga diversamente.
download riservato - non acquistabile -
Nº 6554Data 13/05/2025Downloads: 3
È sempre consentito al condomino l'accesso ai documenti condominiali?
download riservato - non acquistabile -
Nº 6552Data 13/05/2025Downloads: 2
Locazioni brevi e turistiche: il Comune può porre limiti significativi.
download riservato - non acquistabile -
Nº 6550Data 13/05/2025Downloads: 8
Si possono tenere gli animali all'interno del condominio?
download riservato - non acquistabile -
Nº 6549Data 09/05/2025Downloads: 4
L’ACQUIRENTE NON È TENUTO A PAGARE I MIGLIORAMENTI ESEGUITI DALL’IMPRESA DOPO L’ACQUISTO DELL’IMMOBILE – SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - FEBBRAIO 2025.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, innanzi al Tribunale di POTENZA, FEBBRAIO 2025 - Nel caso di specie, il Giudicante, condividendo le argomentazioni sostenute dallo Studio d’Aragona, ha confermato, infatti, cheL’opposta vorrebbe trarre argomento, ancora, in proprio favore dalla differenza tra il prezzo pattuito dal _______________ col promittente venditore, nel contratto preliminare, pari ad euro 215.000,00, ed il prezzo determinato nel contratto definitivo, pari ad euro 155.000,00, oltre IVA: tale differenza implicherebbe che fosse stato affidato l’incarico alla _______________. di eseguire opere per lo stesso importo, il cui valore veniva detratto dal prezzo finale, da pagarsi al venditore dell’immobile. Se si leggono i due contratti, il preliminare ed il definitivo, tuttavia, non può non rilevarsi come, in ambo i casi, il prezzo sia riportato come pari ad euro 155.000,00. Quanto alle deposizioni dei testimoni, infine, nessuno ha riferito di aver assistito alla conclusione di accordi, tra _______________ e la _______________. In conclusione, la pretesa creditrice non ha dimostrato di aver ricevuto da _______________ l’incarico di eseguire determinati lavori, quelli portati dalla fattura n. 8/2012, anziché di aver operato, come assume l’opponente, quale incaricato del venditore (ciò che costituisce l’alternativa, almeno in questo ragionamento processuale, più logica, alla luce degli elementi istruttori innanzi indicati)download riservato - non acquistabile -
Nº 6548Data 07/05/2025Downloads: 4
Lastrico solare in proprietà esclusiva e fessurazioni nella pavimentazione dovute alla vetustà della guaina: chi risponde dei danni?
download riservato - non acquistabile -
Nº 6547Data 07/05/2025Downloads: 3
Stress per rumori dal piano di sopra: sì al risarcimento del danno biologico.
download riservato - non acquistabile -
Nº 6546Data 05/05/2025Downloads: 3
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI SE LE PARTI CHE HA MESSO IN RELAZIONE DURANTE IL PERIODO DI INCARICO, CONCLUDONO L'AFFARE DOPO LA SCADENZA DELLO STESSO, ANCHE NEL CASO IN CUI SIA TRASCORSO PARECCHIO TEMPO TRA LA MESSA IN RELAZIONE E LA CONCLUSIONE DELL'AFFARE TRA LE PARTI - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI FEBBRAIO 2025.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. GIOVANNA CARBONE, innanzi al Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile nel febbraio 2025 - Nel caso di specie, il Tribunale di Napoli, condividendo le argomentazioni sostenute dallo Studio d’Aragona, ha confermato, infatti, che l’art. 1755 c.c. stabilisce che il mediatore ha diritto alla provvigione quando “l’affare è concluso per effetto del suo intervento”. Tale principio è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che il diritto alla provvigione sussiste quando l’attività del mediatore abbia svolto un ruolo essenziale e determinante nella conclusione dell’affare, a prescindere dalla sua effettiva partecipazione alla stipula del contratto. (cfr. Cass. civ. n. 11443/2022, Cass. civ. n. 27185/2022). Nel caso di specie risulta comprovato che la società attrice abbia svolto un’attività determinante per l’avvio e la conduzione delle trattative che sono sfociate nella vendita in questione. I convenuti non hanno contestato di essersi rivolti alla società attrice ai fini della compravendita dell’immobile in questione né, tantomeno, hanno mai disconosciuto i documenti da loro sottoscritti che dimostrano l’attività di intermediazione svolta dall’agenzia. Invero l’intervento dell’agenzia non si è limitato alla semplice presentazione delle parti ma ha avuto un ruolo attivo nel favorire la negoziazione, nel fornire ai potenziali acquirenti le informazioni necessarie e nel gestire le dinamiche della trattativa. La documentazione in atti dimostra chiaramente che l’agenzia ha seguito tutte le fasi del processo, conducendo in loco i M. e conferendo loro ogni documentazione utile alla conclusione dell’affare. A nulla rileva il fatto che la sottoscrizione dell’atto di compravendita sia avvenuta a distanza di mesi. Per giunta v’è da considerare l’intervenire delle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19".download riservato - non acquistabile -
Nº 6545Data 28/04/2025Downloads: 4
IL MEDIATORE HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO IN CASO DI MANCATA ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO CONFORME ALLE CONDIZIONI DELL’INCARICO DI MEDIAZIONE, ANCHE SE QUESTO È STATO SOTTOSCRITTO DA SOLO UNO DEI CONIUGI PROPRIETARI - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI FEBBRAIO 2025
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Serena Leo, innanzi alla Corte di Appello di Napoli , nona sezione civile nel febbraio 2025 - Nel caso di specie, la Corte di Appello di Napoli, condividendo le argomentazioni sostenute dallo Studio d’Aragona, ha confermato, infatti, che "Il Collegio non condivide le deduzioni dell’odierna appellata, e quindi ritiene fondata la domanda risarcitoria attorea, per i danni da inadempimento contrattuale. Si è già evidenziata la clausola contrattuale, in base alla quale la mandante S. era obbligata ad accettare e far accettare agli eventuali aventi diritto sull’appartamento, una proposta d’acquisto che fosse conforme alle condizioni stabilite. Diversamente dalla vendita, il mandato concluso con un’agenzia immobiliare non integra un atto di disposizione del diritto in contitolarità. Quindi, ai fini del perfezionamento del contratto di mandato tra la S. e T. sas non era in alcun modo necessaria la prestazione del consenso del comproprietario L. F. Durante il periodo di vigenza del contratto, S. L. ha rifiutato di accettare la proposta di acquisto, formalizzata da V. L. e ricevuta in data 30 Maggio 2017, per euro 155.000,00, e, quindi, esattamente rispondente alle condizioni previste dall’incarico di mediazione. Tra l’altro, a conferma dell’interesse palesato, il V. aveva emesso in favore dei coniugi comproprietari dell’unità immobiliare un assegno bancario di euro 3.500,00 (a titolo di caparra), e si era impegnato a riconoscere all’agenzia immobiliare la somma di euro 6.200,00 oltre IVA, a titolo di provvigione, nel caso in cui l’affare si fosse concluso. In definitiva non può revocarsi in dubbio l’inadempimento contrattuale dell’odierna appellata.download riservato - non acquistabile -
Nº 6544Data 24/04/2025Downloads: 152
MODULO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'ACQUISTO IMMOBILE NON VINCOLANTE.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE IL CLIENTE INTERESSATO NON INTENDE FORMULARE UNA PROPOSTA DI ACQUISTO IN QUANTO NON VUOLE VINCOLARSI. CON QUESTO MODULO SI OTTIENE L'OBIETTIVO DI AVERE LA DIMOSTRAZIONE CHE LA TRATTATIVA È SORTA GRAZIE ALL'ATTIVITÀ DELL'AGENZIA ED IL VENDITORE ERA INFORMATO DI QUESTA CIRCOSTANZA. IL MODULO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'ACQUISTO NON PRODUCE ALCUN VINCOLO PER L'ACQUIRENTE PER CUI NON È TENUTO AD ACQUISTARE E PUÒ IN QUALSIASI MOMENTO INTERROMPERE LE TRATTATIVE, MA SE SUCCESSIVAMENTE ACQUISTA SARÀ TENUTO A CORRISPONDERE LE PROVVIGIONI. IL MODULO DEVE ESSERE FATTO SOTTOSCRIVERE ANCHE IL VENDITORE PER CONOSCENZA IN MODO DAVIDE LA PROVA DI AVERLO INFORMATO DELL'INTERESSE DEL CLIENTE.€ 99,00Gratuito per i convenzionati































anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento