Loading…

Vuoi aggiungere l'icona al tuo desktop ?

LEX CONSULT - STUDIO D' ARAGONA LEGALI ASSOCIATI 2019 - 2022

+15

Ultimi documenti caricati 10

  • grid
  • list
  • ;anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6178
    Data 05/02/2024
    Downloads: 7
    VENDITA DI BENE IMMOBILE: QUANDO L'ACQUIRENTE PUO' CHIEDERE LA RIDUZIONE DEL PREZZO
    Nella compravendita il venditore deve garantire il compratore per i vizi del bene oggetto del contratto. Esistono, tuttavia, condizioni per l'operatività della garanzia.
    download riservato - non acquistabile
  • ;anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6177
    Data 05/02/2024
    Downloads: 2
    DISDETTA LOCATORE LOCAZIONE COMMERCIALE: E' REVOCABILE?
    Se, dopo la scadenza del contratto, il locatore tollera la presenza del conduttore nell'immobile e incassa i canoni, non significa che ha revocato la precedente disdetta.
    download riservato - non acquistabile
  • ;anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6176
    Data 05/02/2024
    Downloads: 3
    CONTRATTO PRELIMINARE DI LOCAZIONE: DI COSA SI TRATTA?
    Con il preliminare di locazione, le parti si impegnano per la concessione in godimento di un immobile in cambio di un corrispettivo, ma per un momento successivo.
    download riservato - non acquistabile
  • ;anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6175
    Data 02/02/2024
    Downloads: 20
    IL MEDIATORE NON PUO’ ESSERE RITENUTO RESPONSABILE DELLE IRREGOLARITA’ DELL’IMMOBILE, IN QUANTO E’ ESCLUSO CHE TRA I SUOI OBBLIGHI, RIENTRI QUELLO DI EFFETTUARE INDAGINI DI CARATTERE TECNICO, COME QUELLE PER LA VERIFICA DELL’ABUSIVITA’ O MENO DEL BENE POICHE’ RICHIEDONO COMPETENZE CHE NON RIENTRANO NEL NOVERO DELLE COGNIZIONI SPECIALISTICHE ESIGIBILI IN RELAZIONE ALLA CATEGORIA PROFESSIONALE DI APPARTENENZA (CFR. CASS. N. 6926/2012). SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA GENNAIO 2024
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. GIOVANNA CARBONE, in materia di intermediazione, innanzi al TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, I SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica nel GENNAIO 2024, ha dichiarato anche i seguenti testuali principi: I PRINCIPIO Con riferimento alla nozione di “affare concluso” la costante giurisprudenza ha affermato che “l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'adempimento del contratto, indipendentemente dal fatto che, a tal fine, siano formulate concrete: rivendicazioni in via giudiziale o no (cfr. Cassazione civile sez. III, 21 luglio 2004, n. 13590; Cassazione civile sez. III, 23 marzo 1998, n. 3076; Cassazione civile sez. III, 21 maggio 1998, n. 5080; Cassazione civile sez. III, 3 ottobre 1997, n. 9676; Cassazione civile sez. III, 30 dicembre 1997, n. 13132). Mentre, “per atto minimo conclusivo dell'affare ai fini del riconoscimento al mediatore del diritto alla provvigione, si deve intendere il compimento di una operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, o di un atto in virtù del quale si sia costituito un vincolo che dia diritto di agire per l'adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno e pertanto anche con la stipulazione di un contratto preliminare, anche se non seguito da definitivo, essendo lo stesso idoneo a creare un vincolo giuridico tra le parti, che abilita ognuna di esse ad agire per l'esecuzione del contratto e nella particolare materia I. abiliti all'esercizio dell'azione ex art. 2932 c.c.” (cfr. Cassazione civile sez. III, 30 dicembre 1997, n. 13132; Cassazione civile sez. III, 3 ottobre 1997, n. 9676; Cassazione civile sez. III, 13 marzo 1995, n. 2905; Cassazione civile sez. III, 16 giugno 1992 n. 7400; _____________, 13 gennaio 2000; Pret. Bologna, 9 aprile 1996). Ed ancora “nel contratto di mediazione, il diritto alla provvigione di cui all'art. 1755 cod. civ. sorge nel momento in cui può ritenersi intervenuta la conclusione di un affare, ossia quando fra le parti messe in contatto dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l'esecuzione (o risoluzione) del contratto stesso; ne consegue che la provvigione spetta al mediatore anche quando sia intervenuto per consentire la stipula tra le parti di un contratto preliminare” (Cass. 13260/2009). Anche la stipulazione di un contratto preliminare - pertanto - è sufficiente a far sorgere tale diritto, sempre che si tratti di contratto definitivo o preliminare validamente concluso e rivestito dei prescritti requisiti e quindi di forma scritta ove richiesta ad substantiam (artt. 1350 e 1351 c.c.) (cfr., in termini, ex multis, Cass. 16 giugno 1992, n. 7400). In relazione alle vicende successive alla intervenuta conclusione dell’affare la Suprema Corte ha chiarito che “nessun rilievo possono avere sul diritto alla mediazione le successive vicende alla conclusione dell'affare, non potendosi ritenere che il diritto del mediatore venga escluso o travolto da fattori sopravvenuti al maturarsi dell'affare per effetto del suo intervento, conclusione che può costituire unico fattore condizionante dell'insorgenza del diritto alla provvigione; ciò salva la facoltà delle parti di condizionare espressamente la corresponsione della provvigione al "buon fine" dell'affare” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 27 novembre 1982 n. 6472), II PRINCIPIO:In relazione alla domanda di restituzione della provvigione proposta da parte attrice, assume rilievo la circostanza che il preliminare di permuta sottoscritto tra le parti va qualificato ad effetti anticipati, stante l’immissione nel possesso della promissaria acquirente di uno dei cespiti oggetto di acquisto, all’atto della stipula del preliminare. Invero, all’art. 3 del contratto preliminare di permuta immobiliare, si legge: “Il possesso legale e materiale verrà trasmesso alla parte acquirente all’atto della stipula del rogito notarile e dalla data di quest’ultimo decoreranno gli effetti giudici della compravendita, fatta eccezione per il solo lotto sub. 1 che sin da oggi sarà dato in possesso legale alla Sig.ra _____________________”. Il suddetto contratto preliminare risulta, inoltre, subordinato alla condizione risolutiva della mancata concessione del mutuo alla promissaria acquirente avendo le parti inserito all’art. 12 la clausola che prevede espressamente che “In caso di mancata concessione del mutuo per cause non imputabili alla Sig.ra _____________________, la presente scrittura verrà risolta con la restituzione delle somme versate anche a titolo di caparra confirmatoria”. È altresì pacifico tra le parti e documentato che l’odierna attrice con raccomandata del 28.10.2018 ha invocato l’applicazione della suddetta clausola risolvendo sia la proposta di vendita che il contratto preliminare di permuta immobiliare in conseguenza della mancata concessione del mutuo da parte degli istituti di credito a cui si era rivolta e che, pertanto, si è realizzata la condizione risolutiva prevista in contratto. Ciò posto, facendo applicazione della normativa codicistica e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati alla fattispecie in esame, quindi, la società convenuta ha diritto a trattenere le somme versate dall’attrice a titolo di provvigione, ai sensi del disposto di cui all’art. 1757, co. 2, cpc. III PRINCPIO:La Suprema Corte negli ultimi arresti giurisprudenziali ha dato continuità all'orientamento che nel delineare la responsabilità del mediatore professionale, esclude che la responsabilità dello stesso possa estendersi ad indagini di carattere tecnico, quale quella nella specie consistente nella verifica della reale natura abusiva o meno del bene in difformità rispetto a quanto dichiarato nell’atto di provenienza ovvero a condizioni per il rilascio del certificato di abitabilità che esulano obiettivamente dal novero delle cognizioni specialistiche esigibili in relazione alla categoria professionale di appartenenza (cfr. Cass. n. 6926/2012). Si è poi ritenuto che una responsabilità del mediatore possa porsi in ordine alla mancata informazione circa la conformità urbanistica, nei soli casi in cui il mediatore abbia taciuto informazioni e circostanze delle quali era a conoscenza, ovvero abbia riferito circostanze in contrasto con quanto a sua conoscenza, ovvero ancora laddove, sebbene espressamente incaricato di procedere ad una verifica in tal senso da uno dei committenti, abbia omesso di procedere ovvero abbia erroneamente adempiuto allo specifico incarico (cfr. a tal fine Cass. n. 16623/2010, a mente della quale la responsabilità del mediatore si ravvisa per la mancata informazione del promissario acquirente sull'esistenza di una irregolarità urbanistica non ancora sanata relativa all'immobile oggetto della promessa di vendita, nelle ipotesi in cui il mediatore stesso doveva e poteva essere edotto, in quanto agevolmente desumibile dal riscontro tra la descrizione dell'immobile contenuta nell'atto di provenienza e lo stato effettivo dei luoghi). Nel caso di specie, non può dirsi violato l’obbligo informativo da parte dell’agenzia immobiliare convenuta, atteso che dalla documentazione depositata in atti, nello specifico dalla proposta d’acquisto redatta su formulari dell’agenzia immobiliare, emerge la dichiarazione circa la mancanza di agibilità e la non conformità dello stato d’opera dell’immobile con le planimetrie catastali; circostanza questa che non consente di ritenere che parte attrice non fosse stata edotta delle irregolarità urbanistiche.
    download riservato - non acquistabile
  • ;anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6174
    Data 01/02/2024
    Downloads: 48
    MODULO RICHIESTA DIFFIDA PAGAMENTO PROVVIGIONI DOPO SCAVALCO
    IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO IL MEDIATORE HA SCOPERTO CHE I CLIENTI CHE HA MESSO IN RELAZIONE, HANNO CONCLUSO IL MEDESIMO AFFARE DA LUI PROPOSTO. DEVE ESSERE INVIATO A MEZZO RACCOMANDATA O PEC ENTRO UN ANNO DAL MOMENTO IN CUI HANNO CONCLUSO L'AFFARE.
    € 49,00Gratuito per i convenzionati
  • ;anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6170
    Data 25/01/2024
    Downloads: 20
    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI NEL CASO IN CUI IL PRELIMINARE VIENE RISOLTO PER LA MANCATA CONCESSIONE DEL MUTUO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI GENNAIO 2024
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. GIOVANNA CARBONE, in materia di intermediazione, innanzi al TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, I SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica nel GENNAIO 2024, ha dichiarato anche i seguenti testuali principi: I PRINCIPIO Con riferimento alla nozione di “affare concluso” la costante giurisprudenza ha affermato che “l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'adempimento del contratto, indipendentemente dal fatto che, a tal fine, siano formulate concrete: rivendicazioni in via giudiziale o no (cfr. Cassazione civile sez. III, 21 luglio 2004, n. 13590; Cassazione civile sez. III, 23 marzo 1998, n. 3076; Cassazione civile sez. III, 21 maggio 1998, n. 5080; Cassazione civile sez. III, 3 ottobre 1997, n. 9676; Cassazione civile sez. III, 30 dicembre 1997, n. 13132). Mentre, “per atto minimo conclusivo dell'affare ai fini del riconoscimento al mediatore del diritto alla provvigione, si deve intendere il compimento di una operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, o di un atto in virtù del quale si sia costituito un vincolo che dia diritto di agire per l'adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno e pertanto anche con la stipulazione di un contratto preliminare, anche se non seguito da definitivo, essendo lo stesso idoneo a creare un vincolo giuridico tra le parti, che abilita ognuna di esse ad agire per l'esecuzione del contratto e nella particolare materia I. abiliti all'esercizio dell'azione ex art. 2932 c.c.” (cfr. Cassazione civile sez. III, 30 dicembre 1997, n. 13132; Cassazione civile sez. III, 3 ottobre 1997, n. 9676; Cassazione civile sez. III, 13 marzo 1995, n. 2905; Cassazione civile sez. III, 16 giugno 1992 n. 7400; _____________, 13 gennaio 2000; Pret. Bologna, 9 aprile 1996). Ed ancora “nel contratto di mediazione, il diritto alla provvigione di cui all'art. 1755 cod. civ. sorge nel momento in cui può ritenersi intervenuta la conclusione di un affare, ossia quando fra le parti messe in contatto dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l'esecuzione (o risoluzione) del contratto stesso; ne consegue che la provvigione spetta al mediatore anche quando sia intervenuto per consentire la stipula tra le parti di un contratto preliminare” (Cass. 13260/2009). Anche la stipulazione di un contratto preliminare - pertanto - è sufficiente a far sorgere tale diritto, sempre che si tratti di contratto definitivo o preliminare validamente concluso e rivestito dei prescritti requisiti e quindi di forma scritta ove richiesta ad substantiam (artt. 1350 e 1351 c.c.) (cfr., in termini, ex multis, Cass. 16 giugno 1992, n. 7400). In relazione alle vicende successive alla intervenuta conclusione dell’affare la Suprema Corte ha chiarito che “nessun rilievo possono avere sul diritto alla mediazione le successive vicende alla conclusione dell'affare, non potendosi ritenere che il diritto del mediatore venga escluso o travolto da fattori sopravvenuti al maturarsi dell'affare per effetto del suo intervento, conclusione che può costituire unico fattore condizionante dell'insorgenza del diritto alla provvigione; ciò salva la facoltà delle parti di condizionare espressamente la corresponsione della provvigione al "buon fine" dell'affare” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 27 novembre 1982 n. 6472), II PRINCIPIO:In relazione alla domanda di restituzione della provvigione proposta da parte attrice, assume rilievo la circostanza che il preliminare di permuta sottoscritto tra le parti va qualificato ad effetti anticipati, stante l’immissione nel possesso della promissaria acquirente di uno dei cespiti oggetto di acquisto, all’atto della stipula del preliminare. Invero, all’art. 3 del contratto preliminare di permuta immobiliare, si legge: “Il possesso legale e materiale verrà trasmesso alla parte acquirente all’atto della stipula del rogito notarile e dalla data di quest’ultimo decoreranno gli effetti giudici della compravendita, fatta eccezione per il solo lotto sub. 1 che sin da oggi sarà dato in possesso legale alla Sig.ra _____________________”. Il suddetto contratto preliminare risulta, inoltre, subordinato alla condizione risolutiva della mancata concessione del mutuo alla promissaria acquirente avendo le parti inserito all’art. 12 la clausola che prevede espressamente che “In caso di mancata concessione del mutuo per cause non imputabili alla Sig.ra _____________________, la presente scrittura verrà risolta con la restituzione delle somme versate anche a titolo di caparra confirmatoria”. È altresì pacifico tra le parti e documentato che l’odierna attrice con raccomandata del 28.10.2018 ha invocato l’applicazione della suddetta clausola risolvendo sia la proposta di vendita che il contratto preliminare di permuta immobiliare in conseguenza della mancata concessione del mutuo da parte degli istituti di credito a cui si era rivolta e che, pertanto, si è realizzata la condizione risolutiva prevista in contratto. Ciò posto, facendo applicazione della normativa codicistica e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati alla fattispecie in esame, quindi, la società convenuta ha diritto a trattenere le somme versate dall’attrice a titolo di provvigione, ai sensi del disposto di cui all’art. 1757, co. 2, cpc. III PRINCPIO:La Suprema Corte negli ultimi arresti giurisprudenziali ha dato continuità all'orientamento che nel delineare la responsabilità del mediatore professionale, esclude che la responsabilità dello stesso possa estendersi ad indagini di carattere tecnico, quale quella nella specie consistente nella verifica della reale natura abusiva o meno del bene in difformità rispetto a quanto dichiarato nell’atto di provenienza ovvero a condizioni per il rilascio del certificato di abitabilità che esulano obiettivamente dal novero delle cognizioni specialistiche esigibili in relazione alla categoria professionale di appartenenza (cfr. Cass. n. 6926/2012). Si è poi ritenuto che una responsabilità del mediatore possa porsi in ordine alla mancata informazione circa la conformità urbanistica, nei soli casi in cui il mediatore abbia taciuto informazioni e circostanze delle quali era a conoscenza, ovvero abbia riferito circostanze in contrasto con quanto a sua conoscenza, ovvero ancora laddove, sebbene espressamente incaricato di procedere ad una verifica in tal senso da uno dei committenti, abbia omesso di procedere ovvero abbia erroneamente adempiuto allo specifico incarico (cfr. a tal fine Cass. n. 16623/2010, a mente della quale la responsabilità del mediatore si ravvisa per la mancata informazione del promissario acquirente sull'esistenza di una irregolarità urbanistica non ancora sanata relativa all'immobile oggetto della promessa di vendita, nelle ipotesi in cui il mediatore stesso doveva e poteva essere edotto, in quanto agevolmente desumibile dal riscontro tra la descrizione dell'immobile contenuta nell'atto di provenienza e lo stato effettivo dei luoghi). Nel caso di specie, non può dirsi violato l’obbligo informativo da parte dell’agenzia immobiliare convenuta, atteso che dalla documentazione depositata in atti, nello specifico dalla proposta d’acquisto redatta su formulari dell’agenzia immobiliare, emerge la dichiarazione circa la mancanza di agibilità e la non conformità dello stato d’opera dell’immobile con le planimetrie catastali; circostanza questa che non consente di ritenere che parte attrice non fosse stata edotta delle irregolarità urbanistiche.
    download riservato - non acquistabile
  • ;anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6172
    Data 25/01/2024
    Downloads: 4
    IL MANCATO RISPETTO DEL TERMINE PREVISTO PER LA STIPULA DELL’ATTO DEFINITIVO NELLA PROPOSTA DI ACQUISTO, NON DETERMINA LO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO, ANCHE QUALORA SIA ESSENZIALE, NEL CASO IN CUI LE PARTI HANNO MANIFESTATO MEDIANTE SEMPLICI COMPORTAMENTI, E QUINDI ANCHE SENZA DICHIARAZIONE SCRITTE, LA VOLONTÀ DI PROSEGUIRE NEL CONTRATTO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA GENNAIO 2024
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, in materia di compravendita, innanzi al Tribunale Ordinario di Salerno, PRIMA SEZIONE, in composizione monocratica ed in persona, in data 22.01.2024, ha dichiarato anche i seguenti testuali principi: I PRINCIPIO: Benchè le parti avessero sancito che il termine del 30.01.17 era da considerarsi essenziale, entrambi hanno successivamente concordato il differimento della data al giorno successivo per consentire alla banca di emettere la quietanza estintiva del mutuo. Infatti l’adempimento dell’obbligazione del contratto preliminare non poteva in ogni caso essere esigibile alla data del 30.01.17 se la banca mutuante non avesse reso disponibile alle parti ed al notaio il calcolo del conteggio estintivo del mutuo. Da quanto riferito dal notaio _________ e dal teste_________ (e dalle sit rese nel procedimento penale e depositate il 04.07.23) l’appuntamento per la stipula del rogito definitivo fu fissato, per esigenze della banca, proprio presso la sua sede in data 31.01.17. Pur a ritenere non espressamente provato l’accordo per il differimento della stipula, si perviene in ogni caso alla conclusione dell’inadempimento del promittente venditore. In materia di termine essenziale ex art 1457 c.c. la S.C. di Cassazione ha enunciato i seguenti principi di diritto: “La previsione di un termine essenziale per l'adempimento del contratto, essendo posta nell'interesse di uno o di entrambi i contraenti, non preclude alla parte interessata di rinunciare, seppur tacitamente, ad avvalersene, anche dopo la scadenza del termine, così rinunciando altresì alla dichiarazione di risoluzione contrattuale” (Cass., Sentenza n. 16880 del 05/07/2013); “Il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 cod. civ., solo quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo. Tale volontà non può desumersi solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre" quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata (nella specie la Corte Cass. ha confermato la sentenza con la quale i giudici di merito avevano ritenuto non essenziale il termine che nel contratto preliminare le parti, adoperando l'espressione "entro e non oltre", avevano fissato per il rogito, basandosi sulla redazione di altra scrittura proprio nel giorno stesso in cui si sarebbe dovuto stipulare il definitivo e sulla testimonianza del notaio circa il presunto consenso del ricorrente alla proroga del termine previsto)” (Sentenza n. 5797 del 17/03/2005); “In tema di contratto preliminare di compravendita, il termine stabilito per la stipulazione del contratto definitivo non costituisce normalmente un termine essenziale, il cui mancato rispetto legittima la dichiarazione di scioglimento del contratto. Tale termine può ritenersi essenziale, ai sensi dell'art. 1457 cod. civ., solo pag. 10/14 quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto (e, quindi, insindacabile in sede di legittimità se logicamente ed adeguatamente motivata in relazione a siffatti criteri), risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di considerare ormai perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine” (sentenza n. 3645 del 16/02/2007); “In tema di contratto preliminare di compravendita, l'essenzialità del termine per la stipula del definitivo va desunta non già da mera formula di stile ma dalla volontà delle parti come emergente da specifiche espressioni adoperate dai contraenti dalle quali desumere l'intenzione di considerare ormai venuta meno l'utilità perseguita nel caso di conclusione del contratto definitivo oltre la data stabilita” (Sentenza n. 21587 del 15/10/2007). Ebbene, il _________ ha tenuto un contegno diametralmente opposto al criterio ermeneutico tracciato dagli _________ in tali pronunce. Infatti dopo la scadenza del termine essenziale, il _________ si è regolarmente recato in banca, il giorno seguente, 31.01.17, per la stipula del contratto, ma si è tirato indietro solo perché pretendeva l’accollo da parte del compratore di oneri condominiali, non di certo perché riteneva che il contratto preliminarefosse già risolto per scadenza del termine essenziale. Il contegno del _________, di presentarsi in banca alle ore 12.00 del 31.01.17 per la stipula (tale orario è indicato nella raccomandata inviata dal compratore _________al in data 01.02.17), configura una rinuncia tacita per facta concludentia della facoltà di richiederela risoluzione del contratto ex art 1457 c.c. in quanto del tutto incompatibile e discrepantecon chi si ritiene liberato dal vincolo contrattuale.Alla luce di tali considerazioni risulta giuridicamente irrilevante il fatto che il _________, al sol fine di procurarsi una prova scritta da spendere in un futuro giudizio e pertrattenere per sé la caparra, si fosse affrettato, dopo essersi allontanato dalla Banca, a spedire nella medesima data del 31.01.17, alle ore 13.42, una raccomandata con ricevuta di ritorno per dichiarare, viceversa, al compratore _________la risoluzione del contratto. In conclusione, il _________ è stato inadempiente all’obbligo sancito nel contratto preliminare del 22.01.16 di stipulare il contratto definitivo di compravendita dell’immobile sito in Salerno via ___________ Accertato l’inadempimento, merita accoglimento la domanda principale di parte attrice di emanazione di una sentenza costitutiva ex art 2932 c.c. che produca gli effetti del contratto non concluso. II PRINCIPIO: Com’è noto, la sentenza ex art 2932 c.c. rientra tra le pronunce c.d. “condizionate”, i cui effetti si producono nella sfera giuridica delle parti all’esito dell’adempimento della specifica obbligazione di pagamento del prezzo sancita in dispositivo. Nel caso di specie il compratore deve ancora versare il prezzo residuo di € 300.000,00 destinato in parte all’estinzione del mutuo acceso dal _________ presso la _________ Banca, per il quale risulta iscritta ipoteca sul bene immobile. La sentenza ex art 2932 c.c. deve produrre gli stessi effetti del contratto non concluso. Le condizioni della compravendita sono dettate nel preliminare del 22.12.16 e precisamente si conveniva che “il debito residuo nascente dalla predetta ipoteca sarà integralmente estinto con parte dei proventi della vendita … contestualmente alla stipula del contratto definitivo e la relativa ipoteca verrà cancellata con le modalità e secondo la normativa prevista dal D.L. 223/2006 convertito con Legge 4 agosto 2006”. Ne consegue che in fase di esecuzione di questo titolo giudiziario il _________dovrà versare alla banca _________ l’importo residuo, all’attualità, del mutuo stipulato nel 2010 dal _________. Si potrà quindi procedere in seguito all’estinzione dell’ipoteca. L’importo che residua spetterebbe al venditore _________, ma, come rappresentato e documentato in atti da parte attrice, un altro creditore dell’odierno convenuto, dr. _________ notificava sia al debitore _________ sia al _________un pignoramento mobiliare presso terzi avente ad oggetto la somma da questi dovuta al primo a titolo di prezzo residuo del contratto di compravendita dell’immobile sito in Salerno via _________. Il pignoramento ha l’importo di € 934.228,05 (pari al credito riconosciuto aumentato della metà) dovuto dal debitore _________ al creditore, e copre pertanto l’intera somma che il _________dovrebbe versare al debitore principale in esecuzione di questa sentenza – detratta la somma da versarsi alla banca per l’estinzione del mutuo -.
    download riservato - non acquistabile
  • Nº 6074
    Data 10/01/2024
    Downloads: 49
    MODULO 01 -- NUOVO INCARICO DI MEDIAZIONE PER COMPRAVENDITA IMMOBILIARE - MODELLO AGGIORNATO GENNAIO 2024 - SI VENDE ESCLUSIVAMENTE INSIEME AL "SET COMPLETO MODULISTICA ESSENZIALE COMPRAVENDITA" - IL PREZZO SI RIFERISCE AL SET COMPLETO IN CARTA CHIMICA PER LE AGENZIE CONVENZIONATE - I PREZZI PER LE AGENZIE NON CONVENZIONATE E PER LE ALTRE TIPOLOGIE (PDF COMPILABILE) NEL LISTINO PREZZI CHE SI SCARICA PER LA COMMISSIONE
    NUOVO INCARICO DI MEDIAZIONE PER VENDITA IMMOBILIARE - ULTIMA VERSIONE AGGIORNATA GENNAIO 2024 - Modulo ufficiale Lex Consult predisposto alla luce di tutte le esperienze giudiziarie e giurisprudenziali in materia di compravendita gestita da avvocati e consulenti Lex Consult - NOVITA' ULTIMA VERSIONE – Modificata la clausola relativa all’importo della provvigione per determinarla sempre in percentuale sul prezzo effettivo di vendita con previsione di un minimo; prevista la possibilità che la proposta è conforme anche nel caso in cui la caparra sia costituita da bonifico accreditato sul conto corrente del venditore o dell’agente immobiliare, sia prima che dopo l’accettazione della proposta; aggiornata la clausola sul diritto di recesso del consumatore prevedendo la possibilità che possa essere esercitato entro 14 o 30 gg a seconda dei casi; inserito campo di spunta per specificare se l’incarico è stato sottoscritto dentro o fuori l’agenzia.
    € 2.500,00
  • ;anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6169
    Data 08/01/2024
    Downloads: 20
    MODULO DICHIARAZIONE RINUNZIA A RIMBORSO DELLE PROVVIGIONI NELL'IPOTESI DI CONCORSO DI PIÙ MEDIATORI NELLA CONCLUSIONE DEL MEDESIMO AFFARE EX ARTICOLO 1758 C.C..DOC
    Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato quando un cliente, nonostante avvisato che potrebbe essere oggetto di richiesta pagamento provvigioni da parte dei mediatori che precedentemente gli hanno fatto visionare l'immobile, intende comunque formulare la proposta e rinunziare a qualsiasi pretesa in confronto alla nuova agenzia
    € 99,00Gratuito per i convenzionati
  • ;anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6168
    Data 02/01/2024
    Downloads: 3
    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI ANCHE NEL CASO IN CUI LA PROPOSTA È CONDIZIONATA ALLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE, LADDOVE IL MEDIATORE ABBIA CONSEGNATO LA DOCUMENTAZIONE APPENA NE HA AVUTO LA DISPONIBILITÀ, ANCHE SE LA CONSEGNA È AVVENUTA A DISTANZA DI MESI. - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA SETTEMBRE 2023
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, in materia di intermediazione, innanzi al Tribunale Ordinario di Nola PRIMA SEZIONE , in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, in data 21 settembre 2023, ha dichiarato anche i seguenti testuali principi: I PRINCIPIO Parimenti infondata appare la contestazione relativa alla prescrizione del diritto fatto valere in giudizio, per carenza di validi atti interruttivi. Ed, infatti, ferma l’operatività del termine di prescrizione annuale di cui all’art 2950 cc, decorrente dalla sottoscrizione della proposta (......), la missiva datata .........., rifiutata dal destinatario il ....., appare idonea ai fini interruttivi della predetta prescrizione. A tal proposito, non rileva la contestazione relativa al rifiuto della missiva dianzi citata ....., nella misura in cui, la discrepanza tra il rifiuto predetto e le risultanze di cui ai dati anagrafici, ex sé considerata, non vale a privare la ricevuta della raccomandata della propria efficacia probatoria, né la convenuta ha richiesto di provare per altra via (alternativa alla prodotta richiesta di residenza presso il comune di .....) la validità della propria tesi. Per tale motivo, in presenza di un valido atto interruttivo della prescrizione in esame, l’eccezione deve essere respinta II PRINCIPIO: Sul punto, appare utile rilevare come, “Nel caso in cui le parti abbiano condizio-nato l'efficacia (o la risoluzione) di un contratto al verificarsi di un evento senza indicare il termine entro il quale questo può utilmente avverarsi, può essere ottenuta la dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto stesso per il mancato avveramento della condizione sospensiva (o per l'avveramento della condizione risolutiva) senza che ricorra l'esigenza della previa fissazione di un termine da parte del giudice, ai sensi dell'art. 1183 c.c. quando lo stesso giudice ritenga es-sere trascorso un lasso di tempo congruo entro il quale l'evento previsto dalle parti si sarebbe dovuto verificare” (cfr., Cassazione civile sez. III, 10/11/2010, n.22811; Tribunale Torino sez. II, 09/04/2021, n.1696), sicché, in definitiva, in caso di contestazione, spetta al giudice investito della controversia valutare se il tempo trascorso sia, o meno, sufficiente a fondare un giudizio di inefficacia del contratto. Riportando le predette coordinate applicative al caso di specie, deve concludersi che, a fronte di una proposta sottoscritta in data....., e di un successivo chiarimento reso dalla venditrice il ......, la disponibilità della documentazione necessaria alla conclusione del contratto definitivo assicurata dalla AGENZIA il giorno ......, ovvero a distanza di poco più di due mesi dalla proposta, non appare un tempo eccessivamente lungo, nell’ottica complessiva degli interessi delle parti coinvolte, sicché la condizione deve considerarsi, per tutto quanto detto, avverata, con conseguente efficacia del contratto.
    download riservato - non acquistabile
  • ;anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6161
    Data 28/12/2023
    Downloads: 5
    L'INQUILINO PUÒ CHIEDERE I DANNI PER INFILTRAZIONI D'ACQUA
    Il conduttore può agire in proprio contro le molestie di terzi che non pretendono di avere diritti sul bene locato. Il condominio deve dimostrare il caso fortuito.
    download riservato - non acquistabile
  • ;anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6159
    Data 28/12/2023
    Downloads: 2
    CORNICIONE PERICOLANTE: IL CONDOMINO CHE RICEVE LA DIFFIDA DEL COMUNE ED ESEGUE A SUE SPESE I LAVORI RICHIESTI DEVE ESSERE RIMBORSATO
    Il diritto al rimborso delle spese di gestione delle parti comuni sostenute dal partecipante è legato allo stringente presupposto dell'urgenza.
    download riservato - non acquistabile
  • ;anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6160
    Data 28/12/2023
    Downloads: 2
    POSIZIONAMENTO CANNA FUMARIA E REALIZZAZIONE DI ALTRE OPERE MURARIE IN CONDOMINIO: QUANDO SI REALIZZA LA MOLESTIA AL POSSESSO ALTRUI?
    È necessario che il condomino dimostri la contrazione del proprio possesso precedentemente esercitato sul bene comune.
    download riservato - non acquistabile
  • ;anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6167
    Data 28/12/2023
    Downloads: 3
    PRIMA CASA: TERMINE PER TRASFERIMENTO RESIDENZA PERENTORIO
    La Cassazione ricorda che ai fini delle agevolazioni prima casa, il termine per trasferire la residenza è perentorio e non sollecitatorio
    download riservato - non acquistabile
  • ;anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6164
    Data 28/12/2023
    Downloads: 5
    SE C’È USUFRUTTO, IL NUDO PROPRIETARIO PUÒ FIRMARE L’AFFITTO?
    Anche se sulla casa vi è l’usufrutto di un’altra persona, il nudo proprietario è legittimato a concludere il contratto di locazione dell’immobile e ad esigere il pagamento dei canoni.
    download riservato - non acquistabile
  • ;anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6165
    Data 28/12/2023
    Downloads: 6
    L’ACQUISTO DI UNA CASA DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE SPIEGATO DAL NOTAIO
    Comprare casa dal costruttore può avere dei vantaggi ma presuppone anche dei rischi specifici.
    download riservato - non acquistabile
  • ;anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6166
    Data 28/12/2023
    Downloads: 6
    VETRATE PANORAMICHE AMOVIBILI: RIENTRANO TRA LE ATTIVITÀ DI EDILIZIA LIBERA SOLO SE INSTALLATE SU BALCONI AGGETTANTI O LOGGE INCASSATE
    L'installazione delle vetrate panoramiche amovibili, a determinate condizioni, si può considerare un intervento che non richiede alcun titolo abilitativo.
    download riservato - non acquistabile
  • ;anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6162
    Data 28/12/2023
    Downloads: 2
    NESSUN FAVOREGGIAMENTO PER CHI LOCA L'IMMOBILE OVE SI ESERCITA LA PROSTITUZIONE
    Non risponde di favoreggiamento della prostituzione il proprietario che, pur concedendo in locazione l'immobile, non abbia agevolato l'attività di meretricio
    download riservato - non acquistabile
  • ;anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6163
    Data 28/12/2023
    Downloads: 5
    INFILTRAZIONI IN UN'UNITÀ IMMOBILIARE LOCATA AD USO COMMERCIALE: RISARCIMENTO DANNI ED INDENNITÀ DA PERDITA AVVIAMENTO
    I problemi di umidità ed infiltrazioni integrano i “gravi motivi” legittimanti il recesso del conduttore, tuttavia il grave inadempimento del locatore agli obblighi contrattuali va provato.
    download riservato - non acquistabile
  • ;anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6153
    Data 27/12/2023
    Downloads: 0
    VENDITA DI UN IMMOBILE CON CONTESTUALE COSTITUZIONE DI SERVITU’: NECESSITA’ DELLA DOPPIA NOTA DI TRASCRIZIONE.
    Corte di cassazione civile, sez. II, 16 ottobre 2023 n. 28694
    download riservato - non acquistabile
  • ;anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6154
    Data 27/12/2023
    Downloads: 0
    LEGATO IN SOSTITUZIONE DI LEGITTIMA: FORMA DELLA RINUNCIA.
    Cassazione, ordinanza 2 novembre 2023, n. 30384, sez. II civile
    download riservato - non acquistabile
  • ;anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6157
    Data 27/12/2023
    Downloads: 1
    I CONDÒMINI POSSONO CHIEDERE ALL'AMMINISTRATORE LA DOCUMENTAZIONE CONDOMINIALE
    Quale è la documentazione che può essere richiesta? Quando può essere richiesta? I chiarimenti in una sentenza del Gdp di Torre Annunziata
    download riservato - non acquistabile
  • ;anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6155
    Data 27/12/2023
    Downloads: 1
    AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: IL VOLTO UMANO DELL'ISTITUTO.
    La persona al centro, i riscontri in merito da parte della Corte Costituzionale sull'istituto dell'amministrazione di sostegno
    download riservato - non acquistabile
  • ;anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6156
    Data 27/12/2023
    Downloads: 0
    TRUST IN CONDOMINIO E SPESE CONDOMINIALI.
    Chi è il soggetto obbligato al pagamento delle spese condominiali?
    download riservato - non acquistabile
  • ;anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6158
    Data 27/12/2023
    Downloads: 0
    IL CONDOMINIO NON PUÒ OTTENERE DAL GIUDICE LA CHIUSURA DEL WINE BAR CHE RISPETTA LE PRESCRIZIONI SANITARIE, NON È RUMOROSO, NON VIOLA IL REGOLAMENTO
    Il condominio non è legittimato a pretendere in sede giudiziale l'annullamento del contratto tra il condominio ed il suo conduttore attesa la sua estraneità al contratto di locazione.
    download riservato - non acquistabile
  • ;anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6151
    Data 22/12/2023
    Downloads: 0
    VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI INFORMAZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRATORE CIRCA LA PENDENZA DI UN GIUDIZIO NEI CONFRONTI DEL CONDOMINIO
    Ai fini del risarcimento dei danni nei confronti dell'amministratore, il condominio deve provare la fondatezza della difesa rimasta preclusa e del suo probabile accoglimento in caso di partecipazione al giudizio.
    download riservato - non acquistabile
  • ;anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6150
    Data 22/12/2023
    Downloads: 1
    TABELLE MILLESIMALI MODIFICABILI ANCHE A MAGGIORANZA
    Soltanto la deroga ai criteri di ripartizione delle spese fissati dalla legge necessita dell'unanimità dei consensi.
    download riservato - non acquistabile
  • ;anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6152
    Data 22/12/2023
    Downloads: 2
    IL GIUDICE PUÒ VIETARE DI ADIBIRE UN DEPOSITO AD ABITAZIONE
    Il giudice può proibire al proprietario di utilizzare i suoi immobili in un certo modo, ordinando di vendere gli arredi e di chiudere la fornitura del gas.
    download riservato - non acquistabile
  • ;anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6149
    Data 22/12/2023
    Downloads: 1
    CONFERIMENTO IN TRUST E TASSAZIONE: ANCORA UNA PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE
    Cassazione, ordinanza 30 novembre 2023, n. 33425, sez. V
    download riservato - non acquistabile
  • ;anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6145
    Data 20/12/2023
    Downloads: 1
    SFRATTO IN CASA DI SUB-AFFITTO
    l'inquilino deve lasciare casa?
    download riservato - non acquistabile
  • ;anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6146
    Data 20/12/2023
    Downloads: 24
    MODULO DIFFIDA DEL VENDITORE IN CONFRONTO ALL'ACQUIRENTE AL VERSAMENTO DELLA CAPARRA CONFIRMATORIA
    quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che nella proposta di acquisto era previsto il pagamento della caparra dopo la conoscenza della accettazione e l'acquirente, nonostante l'intervenuta comunicazione dell'accettazione da parte del venditore, non corrisponde la caparra
    € 49,00Gratuito per i convenzionati
  • ;anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6147
    Data 20/12/2023
    Downloads: 1
    CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DEL LOCALE GARAGE: È NECESSARIO IL PERMESSO DI COSTRUIRE
    La trasformazione di un locale accessorio in un vano abitabile integra un mutamento d'uso urbanisticamente rilevante in quanto comporta un aggravio del carico urbanistico.
    download riservato - non acquistabile
  • ;anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6148
    Data 20/12/2023
    Downloads: 1
    SFRATTO PER MANCATO PAGAMENTO DEGLI ONERI CONDOMINIALI
    Il locatore può intimare lo sfratto per morosità al conduttore che ha pagato i canoni mensili direttamente all'amministratore?
    download riservato - non acquistabile
  • ;anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6142
    Data 19/12/2023
    Downloads: 2
    SUPERBONUS E CANTIERE SOSPESO, COSA PUÒ FARE IL CONDOMINIO?
    Per il tribunale di Pavia, può domandare l'esatto adempimento o in alternativa la risoluzione del contratto
    download riservato - non acquistabile
  • ;anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6143
    Data 19/12/2023
    Downloads: 3
    DANNI DA INFILTRAZIONI PER VIZI DI COSTRUZIONE: IL CONDOMINIO È RESPONSABILE?
    La responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 cod. civ. pone a carico del custode condominio di un bene comune l'obbligo di eseguire la manutenzione e di attivarsi per prevenire sinistri.
    download riservato - non acquistabile
  • ;anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6144
    Data 19/12/2023
    Downloads: 4
    TESTAMENTO OLOGRAFO: ANCHE UN TRATTINO PUÒ CAUSARNE LA NULLITÀ
    Per la Cassazione, anche un trattino apposto da terzi sulla data può causare la nullità del testamento olografo
    download riservato - non acquistabile
  • ;anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6141
    Data 19/12/2023
    Downloads: 3
    I CONDOMINI POSSONO CHIEDERE ALL'AMMINISTRATORE LA DOCUMENTAZIONE CONDOMINIALE
    Quale è la documentazione che può essere richiesta? Quando può essere richiesta? I chiarimenti in una sentenza del Gdp di Torre Annunziata
    download riservato - non acquistabile
  • ;anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6140
    Data 18/12/2023
    Downloads: 3
    AGEVOLAZIONI PRIMA CASA PER IL CONIUGE CHE ACQUISTA A TITOLO PERSONALE
    Per la Cassazione, non decade dalle agevolazioni prima casa il coniuge che effettua l'acquisto a titolo personale
    download riservato - non acquistabile
  • ;anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6138
    Data 14/12/2023
    Downloads: 2
    NON E' SEMPRE POSSIBILE APRIRE UN VARCO NEL MURO COMUNE
    Quando un condomino crea un'apertura nel muro comune per mettere in comunicazione un locale di sua proprietà esclusiva con altro estraneo al caseggiato.
    download riservato - non acquistabile
Scroll